Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8516 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. I, 09/04/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 09/04/2010), n.8516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.L.B., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Ferrante Mariano, per

legge domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte

di cassazione, Piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentata e difesa, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma

depositato il giorno 25 ottobre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 10 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.L.B. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto in parte il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo dallo stesso iniziato avanti al Tribunale di Nola nell’anno 1998 e non ancora definito in grado di appello alla data di presentazione della stessa.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di tardività del ricorso per cassazione proposta dall’Amministrazione resistente è fondata, dal momento che il ricorso risulta spedito per la notifica tramite posta in data 11 dicembre 2007 (e quindi oltre il termine scaduto il 10 dicembre 2007) e non è stata presentata idonea documentazione in ordine alla data di consegna del ricorso all’Ufficiale giudiziario per la notificazione, posto che viene implicitamente contestata dalla controricorrente quella del 10 dicembre 2007 risultante dai timbri apposti sul ricorso stesso la cui riferibilità all’U.N.E.P. di Napoli non risulta in modo certo; è infatti principio già affermato dalla Corte quello secondo cui “Ove non venga esibita la ricevuta di cui al D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 129, art. 109 la prova della tempestiva consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare può essere ricavata dal timbro apposto su tale atto recante il numero cronologico e la data; solo in caso di contestazione della conformità al vero di quanto da esso indirettamente risulta, l’interessato dovrà farsi carico di esibire idonea certificazione dell’ufficiale giudiziario, la quale, essendo diretta a provare l’ammissibilità del ricorso, potrà essere esibita secondo le previsioni dell’art. 372 c.p.c.” (Cassazione civile, sez. un., 20 giugno 2007, n. 14294) e il ricorrente, pur a fronte della eccezione del controricorrente e del richiamo alla necessità di superare la stessa mediante idonea certificazione contenuto nella relazione notificata, non si è attivato.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 900, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

 

 

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