Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8515 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/03/2017, (ud. 16/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18628-2013 proposto da:

H.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato CONSOLATO

MAFRICI, rappresentata e difesa dall’avvocato FURIO ARTONI;

– ricorrente –

contro

B.P., P.A.M., B.U.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. GRAMSCI N. 54, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO BONGIORNI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO TROTTA;

– controricorrenti –

nonchè contro

M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2364/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;

udito l’Avvocato CERBARA Massimiliano con delega dell’Avvocato ARTONI

Furio, difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato TROTTA Francesco difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Corte di Appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettò la domanda con la quale H.S. – proprietaria di una villa sul (OMISSIS) – ebbe a chiedere, nei confronti di P.A.M., B.P. e B.U. (quali proprietari del fondo a confine con quello attoreo) e nei confronti di M.M. (usufruttuaria del detto fondo), l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della servitù di panorama in favore del predio di sua proprietà e la condanna dei convenuti alla potatura e rimozione delle piante che le impedivano la vista del lago e al risarcimento del danno. Ritenne la Corte territoriale che la pretesa servitù di panorama non si fosse costituita per usucapione in quanto “non apparente”, in ragione della mancanza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù, non essendo sufficiente – a tal fine – l’esistenza di una terrazza dalla quale l’attrice pretendeva di godere della vista del lago.

2. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre H.S. sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso P.A.M., B.P. e B.U..

M.M., ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 1061 c.c., per avere la Corte di Appello escluso che l’invocata servitù di panorama fosse apparente, nonostante la presenza, sul fondo attoreo, della terrazza destinata all’esercizio della veduta panoramica. Inoltre la Corte territoriale avrebbe errato nell’attribuire alla pretesa servitù natura “negativa”, in quanto – al contrario – da essa deriverebbero obblighi di facere a carico del titolare del fondo servente, come l’obbligo di rimuovere o potare gli alberi esistenti ove di ostacolo all’esercizio della veduta.

Col secondo motivo, si deduce poi il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello omesso di considerare che la servitù di panorama esclude, per sua natura, la possibilità di ubicare sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù, come invece richiesto dalla sentenza impugnata.

2. – Le censure non sono fondate.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, il diritto di veduta, consistente nella fruizione di un piacevole panorama, che si pretende leso dalla chioma di alberi piantati a distanza legale, integra una “servitus altius non tollendi”, la quale può essere acquistata, oltre che negozialmente, anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall’originario unico proprietario o dell’esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di operi visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta (Cass., Sez. 2, n. 2973 del 27/02/2012).

Il requisito dell’apparenza della servitù, di cui all’art. 1061 c.c., necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al relativo esercizio ed attestanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, anche quando tali opere insistano sul fondo dominante o su quello appartenente a terzi (Cass., Sez. 2, n. 24856 del 21/11/2014; Sez. 2, n. 13238 del 31/05/2010; Sez. 2, n. 15447 del 10/07/2007; Sez. 2, n. 10696 del 20/05/2005).

Nella specie, la Corte territoriale ha proceduto ad un accertamento in concreto della sussistenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù (p. 6 della sentenza impugnata) ed è pervenuta ad escludere che il terrazzo di proprietà attorea fosse univocamente destinato all’esercizio della servitù, trattandosi di opera destinata ad una pluralità di utilizzi e non solo al godimento della vista del (OMISSIS).

Con ciò i giudici di merito si sono conformati al principio, dettato da questa Corte, secondo cui la cosiddetta servitù di panorama, consistente nella particolare amenità del fondo dominante per la visuale di cui gode, essendo una “servitus altius non tollendi”, per potersi acquistare per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessita di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la servitù di veduta (altrimenti questa comporterebbe sempre quella) e specificatamente destinate all’esercizio della servitù invocata (Cass., Sez. 2, n. 10250 del 20/10/1997).

La sentenza impugnata è, pertanto, conforme alla giurisprudenza di questa Corte e la sua motivazione è esente da vizi logici e giuridici, superando così il vaglio di legittimità.

3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

4. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Si dà atto che il procedimento è stato scrutinato con la collaborazione dell’Assistente di studio dott. Giuseppe Marra.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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