Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8515 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. II, 14/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTOLINI FABIANO;

– ricorrente –

e contro

PROCGEN CASSA, PROV AUT TRENTO;

– intimati –

sul ricorso 22978-2005 proposto da:

PROV AUT TRENTO IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA P.A. MICHELI 78, presso lo studio

dell’avvocato FERRARI UGO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale condizionato –

contro

M.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 79/2005 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 16/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato Stefano Agamennone con delega depositata in udienza

dell’Avv. Fabiano Antolini difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale;

udito l’Avv. Ferrari Ugo difensore della resistente che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per la riunione dei procedimenti, il

rigetto del ricorso principale, l’assorbimento del ricorso

incidentale, in subordine l’accoglimento per quanto di ragione del

ricorso incidentale e l’inammissibilita’ del ricorso principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.D., con ricorso depos. in data 11.1.2002 proponeva apposizione avanti al Tribunale di Trento – sez. distaccata di Tione, avverso l’ordinanza – ingiunzione in data 17.12.2001 emessa a suo carico dalla Provincia di Trento ai sensi della L.P. n. 24 del 1991, art. 46, comma 1, lett. i) ed m) sulla base del verbale della Stazione Forestale di (OMISSIS), concernente la mancata denuncia di abbattimento di un camoscio e l’omessa prescritta annotazione sul permesso annuale di caccia.

Eccepiva l’illegittimita’ del provvedimento impugnato, negando di avere esercitato la caccia ed abbattuto selvaggina di qualsiasi genere e fornendo una versione del fatto del tutto diversa da quella dei verbalizzanti. Si costituiva la Provincia di Trento ribadendo la veridicita’ dei verbali degli agenti forestali, secondo cui, questi ultimi avevano avvistato, verso le ore (OMISSIS), con l’ausilio di un binocolo e di un cannocchiale lungo, il predetto M., appostato con la carabina puntata sul camoscio, e poi sparare un colpo; quindi dopo alcuni minuti avevano visto lo stesso M. scendere dal punto dello sparo, in localita’ (OMISSIS), con lo zaino in spalla gonfio ed appesantito; rinvenivano qualche tempo dopo, sul luogo in cui avevano prima visto il M. appostato, le interiora fresche di un camoscio ed un grosso coagulo di sangue.

A seguito della proposizione di querela falso da parte dell’opponente con riferimento al predetto verbale del (OMISSIS), il giudizio di opposizione all’ingiunzione veniva trasmesso alla sede Tribunale di Trento. Previa istruzione della causa a mezzo prove per testi ed interrogatorio formale del ricorrente, lo stesso tribunale, in composizione collegiale, con la sentenza del 20.1.2004, rigettava la querela di falso. Avverso tale pronuncia l’odierno ricorrente proponeva appello, chiedendo dichiararsi la nullita’ della stessa per violazione del diritto della difesa e, conseguentemente disporsi la rinnovazione della procedura per querela di falso; in ogni caso l’accoglimento della proposta opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22. Si costituiva la provincia chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’adita Corte d’Appello di Trento, con sentenza n. 79/05 depos. in data 32.7.2005, rigettava l’impugnazione, confermando la sentenza appellata. La corte ribadiva che l’espletata istruttoria si era svolta con il pieno rispetto della difesa dell’appellante, ed aveva altresi’ consentito la piena conferma del fatto cosi’ come descritto dal verbalizzanti. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M. sulla base di un solo mezzo; resiste con controricorso la provincia di Trento, proponendo inoltre ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre procedere alla riunione dei ricorsi.

Occorre in premessa rilevare- anche con riferimento al ricorso incidentale condizionato – che il ricorso principale e’ inammissibile in ordine alla violazione amministrativa di cui alla L. n. 689 del 1981, in quanto la relativa pronuncia del tribunale all’epoca dei fatti era ricorribile per cassazione ma non appellabile, per cui il proposto appello avverso la sentenza del tribunale avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dalla corte trentina (L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c. e’ stato abrogato del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, comma 1, lett. b).

Passando all’esame del ricorso principale, con il primo motivo, l’esponente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonche’ la motivazione insufficiente e comunque contraddittoria, in relazione all’eccepita nullita’ del procedimento e della sentenza di primo grado, per la violazione delle disposizioni sulla trattazione ed istruzione nel procedimento ordinario relativo alla querela di falso, con particolare riferimento agli artt. 180, 183, 184 c.p.c..

Lamenta in specie, che il G.I. con l’ordinanza del 17.7.2002 aveva ammesso la prova testimoniale senza dichiarare previamente la conversione del rito, da speciale in ordinario, senza concedere alle parti un termine per il deposito d memorie ex art. 183 c.p.c. e senza assegnare, ai sensi dell’art. 184 c.p.c. un termine ulteriore per la completa formulazione dei mezzi istruttori, cio’ che avrebbe comportato la concreta violazione dei diritti di difesa, non essendo stata ammessa siccome tardiva, la proposta CTU ne’ la documentazione prodotta. La doglianza e’ infondata.

Al riguardo giova precisare in ordine all’esame delle questioni relative alla querela di falso, che a seguito dell’inammissibilita’ dell’appello come sopra precisato, sopravvive un interesse del ricorrente alla decisione che riguarda la sanzione amministrava, tenuto conto che la pronuncia sulla querela e’ suscettibile di efficacia di giudicato e di essere posta quindi a fondamento di una eventuale revocazione della stessa decisione riguardante la sanzione amministrativa de qua. Cio’ premesso va altresi’ osservato che nella fattispecie, appare inconferente la sollevata questione del mancato mutamento del rito, in quanto il rito previsto dalla L. n. 689 del 1981 non e’ stato cambiato con la proposizione della querela di falso, essendosi invece verificata un’ipotesi di trattazione congiunta di due procedimenti di rito diverso (di merito e querela di falso). Nel caso in esame quindi trovavano applicazione, essendo stata la querela proposta in via incidentale, le norme precisate dall’art. 214 c.p.c. e segg. richiamati quanto alla querela di falso dall’art. 101 disp. att. c.p.c. ed aventi carattere di specialita’;

tali norme, com’e’ noto, impongono in particolare l’onere della parte che propone la querela, di indicare gia’ all’atto della proposizione, gli elementi e le prove della falsita’ (art. 221 c.p.c., comma 2).

Attesa la specifica procedura in esame, sono dunque del tutto inconferenti il richiamo agli artt. 180, 183 e 184 c.p.c. che il ricorrente assume violate, ma che non erano applicabili nella fattispecie. In conclusione il ricorso dev’essere rigettato avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha pronunciato sulla querela di falso; con la cassazione senza rinvio ex art. 382 c.p.c. Ma decisione stessa nella parte in cui si e’ pronunciata sull’ordinanza – ingiunzione opposta, dichiarando inammissibile l’appello proposto avverso la medesima sentenza.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso avverso la sentenza impugnata nella parte in cui la sentenza ha pronunciato sulla querela di falso;

cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui si e’ pronunciata sull’ordinanza ingiunzione – opposta e dichiara inammissibile l’appello proposto avverso la medesima sentenza;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 1000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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