Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8515 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 06/05/2020), n.8515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 06857/2018 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliato in Roma alla via Cola Di

Rienzo n. 285, presso lo studio dell’avvocato Cucciniello

Elisabetta, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Macario Giuseppe e Picciocchi Antonio;

– ricorrente –

contro

Lottomatica Scommesse S.r.l., in persona del legale rappresentante in

carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via Flaminia n. 133

presso lo studio dell’avvocato Leone Arturo che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

Ercom S.r.l.

– intimato –

avverso la sentenza n. 01473/2017 del TRIBUNALE di AVELLINO,

depositata il 21/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/12/2019 da Dott. Cristiano Valle, osserva.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 01473 del 21/07/2017, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace, della stessa sede, relativamente al mancato pagamento in favore di R.C. della vincita su di una scommessa per partita di calcio del campionato francese (in concreto la vincita era stata corrisposta per Euro millecentosessanta e ventiquattro centesimi e non per Euro duemila centotrentuno e novantaquattro centesimi, in quanto la partita (OMISSIS) era stata sospesa per maltempo il giorno in cui era stata programmata e nuovamente giocata il giorno successivo e del relativo risultato non si era tenuto conto).

La sentenza del giudice d’appello è impugnata, con atto affidato a due motivi, da R.C..

Resiste con controricorso la Lottomatica Scommesse S.r.l..

ERCOM S.r.l. è rimasta intimata.

Il P.G. ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 1.bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso deduce violazione e (o) falsa applicazione del D.M. n. 111 del 2006, art. 6.

Il ricorrente afferma che la decisione di merito è erronea in quanto non avrebbe considerato che la partita di (OMISSIS) (Campionato di calcio francese, corrispondente verosimilmente alla Serie B del Campionato di calcio italiano) (OMISSIS), in programma il (OMISSIS), alle ore 20, era stata sospesa per forte pioggia in detta data, ma comunque, giocata il giorno successivo alle ore 14, ed era terminata con risultato di due ad uno, che in tal senso vi era stata comunicazione da parte della Federazione Francese e il risultato effettivamente realizzato sul campo era conforme a quello pronosticato dallo scommettitore.

Il secondo motivo è così formulato: “mancanza o illogicità della motivazione” e individua il fatto storico del quale è stato omesso l’esame nel risultato della partita (OMISSIS) realizzato sul campo il giorno successivo a quello calendarizzato, mentre ai fini della individuazione delle vincite la partita era stata considerata come non giocata.

Ai fini di un corretto scrutinio dei motivi di ricorso è necessario riportare il testo del D.M. 1 marzo 2006, n. 111, art. 6, recante “Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 286” pubblicato nella G.U. del 21 marzo 2006, n. 67, che è così formulato:

“6. Validità delle scommesse e dei risultati che ne costituiscono l’oggetto.

1. Sono considerate valide le scommesse regolarmente accettate e registrate dal totalizzatore nazionale.

2. Fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 8, l’esito degli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa è quello che si realizza sul campo di gara; le sue eventuali modificazioni non incidono sull’esito già certificato ai fini delle scommesse.

3. La scommessa su un avvenimento sportivo è considerata non valida:

a) quando l’avvenimento non si è svolto entro i tre giorni successivi alla data stabilita nel programma ufficiale;

b) quando nessun concorrente si è classificato;

c) in caso di inversione di campo nelle competizioni a squadre.

4. La scommessa su un avvenimento non sportivo è considerata non valida quando l’avvenimento non si verifica, salvo che la scommessa abbia ad oggetto il mancato verificarsi dell’avvenimento stesso.

5. Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti.

6. Nel caso di scommesse su risultati parziali e su altri fatti connessi ad un avvenimento sportivo, la scommessa è comunque valida quando il risultato oggetto della stessa è già maturato sul campo di gara, anche se, in momenti successivi, l’avvenimento è sospeso o annullato.

7. Se uno o più avvenimenti oggetto di una scommessa multipla risultano non validi, la scommessa resta valida e all’avvenimento o agli avvenimenti non validi è assegnata quota uguale ad 1 (uno). L’applicazione delle maggiorazioni delle vincite per le scommesse multiple di cui all’art. 9, comma 4, sono ricalcolate escludendo gli avvenimenti a cui è assegnata quota 1 (uno).

8. Ai fini delle scommesse, l’acclaramento degli esiti riguardanti gli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa compete ad AAMS, che provvede a certificarli sulla base delle comunicazioni ufficiali effettuate dagli organi responsabili dello svolgimento degli avvenimenti ovvero, in assenza di queste ultime, sulla base di elementi, notizie od informazioni oggettivamente riscontrabili; ai medesimi fini AAMS provvede direttamente ad acclarare e certificare gli esiti riguardanti gli avvenimenti non sportivi, sulla base di elementi, notizie od informazioni oggettivamente riscontrabili per l’avvenimento oggetto di scommessa”.

Ciò posto ritiene il Collegio che il primo motivo è sfornito di specificità in quanto la questione non è stata adeguatamente sviluppata nelle fasi di merito e in ogni caso vengono contestualmente dedotti vizi di erronea e (o) falsa applicazione di quattro commi, del citato art. 6, il comma 1, 2, 3 e 8, senza, tuttavia, che sia adeguatamente individuato quale sia l’interpretazione o l’errata applicazione fornita dal giudice dell’impugnazione di merito.

Il Tribunale di Avellino ha, infatti, imperniato la propria decisione sul rilievo che ai fini della vincita (nel caso di specie non integrale) l’art. 6, fa riferimento al risultato realizzatosi sul campo (in guisa da realizzare un momento di “certezza storica – sebbene non necessariamente sostanziale -“), indipendentemente dalla circostanza che l’evento sportivo sia successivamente ripetuto e il motivo di ricorso omette di contrastare adeguatamente l’affermazione decisoria secondo la quale l’unica certificazione utile è quella che riguardava le partite giocate sul campo nel giorno stabilito, per le quali era stata fornita l’attestazione dall’organo competente, e non l’eventuale nuovo evento.

Il primo mezzo è, pertanto, rigettato.

Il secondo mezzo, formulato per mancanza o illogicità della motivazione e ricondotto, nel ricorso, dell’art. 360, n. 5 (anche se in modo appropriato il vizio motivazionale doveva essere proposto facendo riferimento dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) è inammissibile in quanto a fronte di una evidente identità decisionale della sentenza di primo e di quella di secondo grado, omette di specificare quali siano gli elementi di fatto tra loro diversi posti a fondamento dell’una e dell’altra, secondo la, oramai costante, giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26774 del 22/12/2016 Rv. 643244-03), al quale il Collegio intende dare seguito: “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c.. comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato del D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse”.

Il motivo, inoltre, chiede una riedizione del potere decisorio, in senso difforme da quanto risulta dalla sentenza in scrutinio e, in tal guisa, chiede un diverso apprezzamento di merito, precluso in sede di legittimità in quanto contrappone una diversa ricostruzione della vicenda fattuale rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, reiterando, come già tratteggiato, una motivo di impugnazione non più esperibile, nella specie di sindacato di fatto sulla motivazione, in contrasto con la giurisprudenza formatasi in tema (Sez. U. n. 08053 del 07/04/2014 e più di recente Cass. del 12/10/2017 n. 23940).

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 900,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CPA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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