Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8514 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. II, 14/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCOLINI FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

PROV UDINE IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO TEMPORE, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA L. CALAMATTA 16, presso lo studio

dell’avvocato EMILIANI PESCETELLI PIETROPAOLO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RACCARO ANDREA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 549/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 8/8/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato Emiliani Pescetelli Pietropaolo difensore della

resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.R., con ricorso depos. in data 8.8.2001 proponeva apposizione avanti il Tribunale di Tolmezzo, contro l’ordinanza ingiunzione in data 11.7.2001 emessa a suo carico dalla Provincia di Udine per violazioni della disciplina in materia di Pesca, sulla base del verbale di accertamento del (OMISSIS) e dei verbale di sequestro in pari data. Deduceva l’illegittimita’ del provvedimento impugnato in quanto i menzionati verbali dovevano ritenersi ideologicamente falsi nelle parti in cui attestavano luogo, data ed ora di redazione dei verbali stessi, di eseguito sequestro della rete e dei pesci, di accertamento delle relative violazioni e nella parte in cui si attestava che in tali circostanze gli stessi verbali non sarebbe stato possibile notificarli ad esso C. in quanto datosi alla fuga.

Si costituiva la Provincia di Udine ribadendo la veridicita’ dei verbali che facevano fede fino a querela di falso. Quindi il C. proponeva querela di falso, contro il verbale di accertamento, nella parte in cui si dava per individuata l’infrazione alle ore 22.15 del 21.3.1997, nonche’ nella parte in cui si attestava l’impossibilita’ di consegna dello stesso verbale al C. perche’ fuggito; ed inoltre contro il verbale di sequestro nella parte in cui si attestava l’avvenuto sequestro del materiale da parte delle guardie ittiche in quello stesso giorno ed all’ora indicata nonche’ l’impossibilita’ di consegna dello stesso al contravventore per fuga.

Il tribunale adito, in composizione collegiale, con sentenza in data 26.5.2003, accoglieva la querela di falso limitatamente al verbale di sequestro con riferimento al solo orario dell’eseguito sequestro, rigettando pero’ tutte le altre domande del ricorrente. Escludeva invero che la falsita’ dell’ora del predetto verbale potesse avere rilevanza causale con l’accertamento dell’infrazione, realmente avvenuta, per cui respingeva la proposta opposizione all’ingiunzione de qua. Avverso la predetta decisione ricorreva in appello il C., deducendone la contraddittorieta’ della motivazione per aver accertato la falsita’ del verbale di sequestro senza trame le ulteriori, logiche conseguenze. Si costituiva la provincia chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’adita Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 549/05 depos. in data 32.7.2005, rigettava l’impugnazione, confermando la sentenza appellata. La corte territoriale ribadiva che il verbale di accertamento dell’infrazione doveva ritenersi genuino nella rappresentazione dei fatti della violazione accertata (pesca di frodo). Le guardie ittiche avevano dichiarato – anche ai carabinieri intervenuti sul posto – di aver visto alle (OMISSIS) due individui (uno dei quali poi identificato per il C.) armeggiare con una rete nel fiume, precisando di non aver potuto, nella circostanza, contestare l’infrazione in quanto i contravventori, interpellati oralmente, non solo non si erano fermati, ma li avevano aggrediti e percorsi, dandosi poi alla fuga.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il C. sulla base di 2 mezzi; resiste con controricorso la provincia di Udine.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre in premessa rilevare che il ricorso e’ inammissibile in ordine alla violazione amministrativa, in quanto la relativa pronuncia del tribunale all’epoca dei fatti era ricorribile per cassazione ma non appellabile, per cui l’appello proposto dal C. avverso la sentenza del tribunale di Tolmezzo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dalla corte triestina (L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c. e’ stato abrogato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, comma 1, lett. b).

Cio’ premesso, passando all’esame del primo motivo, con esso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 -2700 c.c.; della L. n. 689 del 1981, artt. 13 e 14, della L.R. FVG n. 1 del 1984, art. 4. Deduce che la sentenza, avendo accertato che i verbali erano stati compilati il giorno successivo, avrebbe dovuto dichiarare la falsita’ dei verbali stessi, nella parte in cui era riferito dell’uso di un attrezzo non consentito e della pesca e ritenzione di pesci in misura inferiore al dovuto. La sentenza nel confermare la nullita’ del verbale di sequestro relativamente all’orario dell’esecuzione di esso, ha fatto poi corretta applicazione, quanto al verbale di accertamento della violazione, del principio secondo il quale lo stesso aveva efficacia fidefaciente per i soli fatti accertati personalmente dai verbalizzanti. La doglianza e’ infondata.

Al riguardo ha cosi’ precisato questa S.C.: “Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell’infrazione puo’ assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilita’: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonche’ quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicita’ sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che puo’ essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell’opposizione proposta dal trasgressore, e puo’ essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilita’, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall’ufficiale giudiziario (Cass. Sez. 2, n. 6565 del 20/03/2007). Passando al 2 motivo con esso l’esponente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 1-13-14-23 nonche’ omessa o insufficiente motivazione “in ordine alla possibilita’ di confermare l’ordinanza-ingiunzione per fatti giuridicamente diversi da quelli contestati in sede di procedimento amministrativo e sui quali l’ordinanza era fondata”. (cioe’ il ritrovamento della rete e dei pesci due ore dopo da parte dei carabinieri). Tale motivo e’ inammissibile riguardando l’opposizione alla sanzione amministrativa, la cui decisione deve ritenersi passata in giudicato per effetto dell’inammissibilita’ del proposto appello, come sopra precisato.

In conclusione il ricorso dev’essere rigettato avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha pronunciato sulla querela di falso;

cassa senza rinvio ex art. 383 c.p.c. la decisione stessa nella parte in cui si e’ pronunciata sull’ordinanza ingiunzione opposta e dichiara inammissibile l’appello proposto avverso la medesima sentenza. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso avverso la sentenza impugnata nella parte in cui la sentenza ha pronunciato sulla querela di falso; cassa senza rinvio la decisione impugnata nella parte in cui si e’ pronunciata sull’ordinanza ingiunzione opposta e dichiara inammissibile l’appello proposto avverso la medesima sentenza; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 1000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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