Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8514 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. I, 09/04/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 09/04/2010), n.8514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.A., P.A. e SATIM s.r.l., in persona del

liquidatore pro tempore, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso

la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentati e

difesi dall’avv. Fiorillo Ernesto giusta delega in atti,

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Reggio Calabria n. 6417

cron., del 14 dicembre 2006, nel procedimento iscritto al n. 65/2006

E.R.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 novembre 2009 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. PIVETTI Marco che nulla ha osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

Ritenuto che:

1. G.A., P.A. e Satin s.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 14 dicembre 2006, con il quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di ciascuno dei menzionati ricorrenti della somma di Euro 3.500,00, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di due processi riuniti, promossi nel 1996 e definiti con sentenza del Tribunale di Messina del 20 settembre 2005;

1.1. il Ministero intimato ha resistito con controricorso;

Osserva:

2. la Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto la domanda nella misura di euro 3.500,00 a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di tre anni e sei mesi al termine ragionevole, escluso l’indennizzo per il danno patrimoniale in quanto non provato;

3. i ricorrenti censurano il decreto impugnato, proponendo due motivi di ricorso, con i quali lamentano, anche sulla base di un vizio di motivazione del decreto impugnato, la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (primo motivo) e la mancata liquidazione del danno patrimoniale, consistito nella specie dalla disposta revoca del decreto ingiuntivo e dalla conseguente mancata fruizione delle somme portate dal decreto medesimo;

4. i motivi, esaminati congiuntamente, appaiono inammissibili nella parte in cui i ricorrenti non hanno concluso l’illustrazione dei motivi di censura – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis – con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897) ed hanno formulato quesiti di diritto (secondo quesito sul motivo A e quesito sul motivo B) che si risolvono nella mera richiesta di accoglimento del motivo o comunque nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, non consentendo al giudice di legittimità di comprendere – in base alla sola lettura dei quesiti – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e di rispondere al quesito medesimo enunciando una regola iuris; il primo motivo appare inoltre manifestamente infondato nella parte in cui si chiede la determinazione dell’indennizzo rapportata a tutti gli anni di durata del processo e non solo al periodo eccedente il termine ragionevole di durata; rileva infatti solamente il periodo eccedente detto termine, essendo sul punto vincolante il criterio chiaramente stabilito dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, (Cass. 2005/8603; 2008/3716).

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati al punto 4., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”; B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha rilevato che il ricorso è stato tardivamente notificato al Ministero intimato in data 7-10 gennaio 2008, oltre il termine breve previsto per il ricorso per cassazione dall’art. 325 c.p.c., comma 2, nella specie decorrente, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., comma 1, dalla data di notifica del decreto impugnato, notifica eseguita dai ricorrenti medesimi in data 30 marzo- 4 aprile 2007 (v. Cass. S.U. 2007/23829; Cass. 2007/13732);

rilevato che le osservazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso e che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

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