Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8514 del 06/05/2020
Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, (ud. 16/12/2019, dep. 06/05/2020), n.8514
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 29667/2018 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliata in Roma alla via T.
Inghirami n. 76, presso lo studio dell’AVVOCATO GINA GRUGNO,
rappresentata e difesa dall’AVVOCATO MAURO TEDINO;
– ricorrente –
contro
Arena NPL One S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica,
e per essa, quale mandataria DoBank S.p.a., in persona del legale
rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma ala via
G. Del Monte, n. 61 presso l’AVVOCATO GIUSEPPE ROMANO AMATO,
rappresentata e difesa dall’AVVOCATO EGIDIO IANNUCCI;
– controricorrente –
e contro
M.G., e V.M.F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 00260/2018 della CORTE d’APPELLO di
CAMPOBASSO, depositata il 05/07/2018;
udita la relazione della causa in Camera di consiglio del giudice
incaricato Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
Fatto
FATTI DI CAUSA
E’ impugnata per cassazione da M.G., con cinque motivi, la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 00260 del 05/07/2018, che ha rigettato l’appello di M.G. avverso sentenza del Tribunale di Larino, di accoglimento di azione revocatoria ordinaria.
Resistono con controricorso Arena One S.r.l. anche per la mandataria DoBank S.p.a.
M.G. e V.M.F. sono rimasti intimati.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio rilevato che questa Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62 e segg., convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui istituiscono i giudici ausiliari d’appello e prevedono l’assegnazione di tali giudici onorari all’esercizio di funzioni giurisdizionali in organi collegiali, per contrasto con l’art. 106 Cost., comma 2 (“La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.”) e art. 102 Cost. (Terza Sezione civile, ordinanze interlocutorie n. 32032 del 9 dicembre 2019, Pres. A. Amendola, est. S. Olivieri, e n. 32033 del 9 dicembre 2019, Pres. A. Amendola, est. C. Graziosi);
rilevato che la Corte di Appello di Campobasso, nell’udienza in cui la causa è stata spedita a sentenza, risultava composta con l’ausilio di un giudice aggregato, il quale ha, altresì, redatto la motivazione della sentenza;
ritenuto, pertanto, opportuno che la causa sia rinviata a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 16 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020