Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8513 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13251-2012 proposto da:

I.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI 73 sc. A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VUMBACA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO VITELLO;

– ricorrenti –

contro

P.S., (OMISSIS) P.B. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 63, presso lo studio

dell’avvocato GIULIANA SIMONA ANGELA, rappresentato e difeso

dall’avvocato RENATA MARIA E. ACCARDI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7/2012 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA,

depositata il 10/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato VINCENZO VITELLO, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 30 maggio 2005, su domanda proposta da P.B. e P.S. nei confronti di I.G., costituiva una servitù cattiva di passaggio ai sensi dell’art. 1051 c.c. a favore del fondo di proprietà di P.B. e del fondo di proprietà di P.S., siti nel Comune di (OMISSIS), determinava l’indennità dovuta al convenuto ai sensi dell’art. 1053 c.c. con rivalutazione ed interessi, condannava il convenuto al pagamento delle spese di lite.

La Corte di Appello di Caltanissetta, pronunciandosi su appello proposto da I.G., con contraddittorio integro, con sentenza n. 7 del 2012 rigettava l’appello e compensava in ragione della metà le spese del giudizio. A sostegno di questa decisione la Corte distrettuale osservava che, correttamente il Tribunale aveva individuato alla luce della CTU il percorso della servitù di passaggio rispettando i parametri imposti dalla legge: 1) la maggiore brevità del tragitto e il minore aggravio del fondo servente.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da I.G. con ricorso affidato a tre motivi. P.B. e P.S. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso I. lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. e, per violazione e falsa applicazione della norma di diritto e segnatamente della norma di cui all’art. 1051 c.c. che impone la risoluzione del seguente quesito di diritto: se l’allargamento della servitù di passaggio impone la sussistenza di una precedente servitù di passaggio giuridicamente costituita. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale nel disporre la servitù coattiva di cui si dice non avrebbe tenuto conto che gli attori avendo richiamato il fatto di avere utilizzato una via di accesso pedonale sul fondo del convenuto conseguentemente avevano chiesto un allargamento, ai sensi dell’art. 1051 c.c., comma 3, e non, invece, la costituzione di una servitù di passaggio anche carrabile. La Corte di prossimità, sempre secondo il ricorrente, non solo avrebbe reso una motivazione illogica ma avrebbe anche travisato i dati oggetto del giudizio, poichè nell’atto di citazione gli attori espressamente chiedevano il passaggio carrabile corrispondente a quello pedonale ad oggi esistente.

1.1.= Il motivo è infondato.

L’accesso di un fondo alla pubblica via risulta indispensabile per consentire l’utilizzazione dello stesso. Nel caso in cui un fondo difetti assolutamente di un qualsiasi accesso alla pubblica via (cc. dd. fondo intercluso) la legge prevede la possibilità che venga imposta una servitù di passaggio sul fondo vicino (artt. 1051 c.c. e ss.). Questo diritto sussiste non solo nell’ipotesi in cui il fondo non ha nè possa avere assolutamente accesso alla via pubblica (interclusione assoluta) ma anche nell’ipotesi in cui il proprietario non abbia la possibilità di procurarsi l’accesso senza eccessivo dispendio o disagio. E di più, l’art. 1051 c.c. prevede anche la possibilità di una costituzione coattiva del diritto in esame anche quando, pur esistendo già un accesso alla via pubblica, si riscontri: o il bisogno, ai fini del conveniente uso del fondo, da stimarsi in relazione a qualsiasi utilità che attualmente esso sia idoneo a dare (Cass. n. 2723/87; n. 3968/79), di ampliare l’accesso esistente per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica (art. 1051 c.c., comma 3); o, il passaggio esistente risulti insufficiente alle esigenze dell’agricoltura e dell’industria e la concorrente impossibilità di ampliare il passaggio stesso (art. 1052 c.c.).

In buona sostanza, la normativa di cui all’art. 1051 c. prevede sia l’ipotesi di un fondo intercluso e sia l’ipotesi di un ampliamento di una servitù esistente. In particolare, il terzo comma dell’art. 1051 cod. civ. richiede per l’ampliamento coattivo di un passaggio pedonale e la sua trasformazione in via di transito per veicoli a trazione meccanica, una triplice condizione: che preesista sul medesimo fondo su cui realizzare l’ampliamento una servitù di passaggio, che l’ampliamento stesso sia necessario per la coltivazione o per l’uso conveniente del medesimo fondo dominante, e che quest’ultimo non abbia un’uscita diretta sulla via pubblica idonea a soddisfare detta esigenza (cioè sia intercluso in senso relativo).

Ciò posto va osservato che, nell’ipotesi in esame, la Corte distrettuale, interpretando la domanda degli attori (che in quanto priva di vizi logici e/o giuridici non è sindacabile nel giudizio di cassazione) e tenuto conto dei risultati della CTU, ha ritenuto sussistente, nel caso in esame, un’ipotesi di fondo intercluso ed ha escluso l’ipotesi di una preesistente servitù. La Corte di prossimità ha chiarito, con ragionamento condivisibile, comunque privo di vizi, che gli attori non avevano dedotto una servitù di passaggio sul fondo del convenuto e che l’esistenza di un “viottolo” nel terreno di proprietà del convenuto (fondo servente), di fatto utilizzato dagli stessi attori per raggiungere il proprio fondo, non acclarava l’esistenza giuridica di una servitù di passaggio sul fondo del convenuto. Insomma, alla situazione di fatto (esistenza di un viottolo) non corrispondeva una situazione di diritto: esistenza di un diritto di servitù sullo stesso. “Invero, osserva la Corte distrettuale, in primo grado gli attori non avevano dedotto una servitù di passaggio pedonale a carico del fondo del convenuto ed a vantaggio dei propri fondi, avendo semplicemente richiamato il fatto che, per accedere a quest’ultimi, stante il loro carattere intercluso, avevano utilizzato una via di accesso pedonale insistente sul fondo del convenuto (….)”.

Pertanto correttamente la Corte distrettuale ha risolto la situazione esaminata applicando, coerentemente a quanto accertato, la norma di cui al primo comma dell’art. 1051 c.c..

2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e travisamento dei fatti. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale erroneamente avrebbe ritenuto provato che il percorso alternativo proposto da parte appellante perchè comportasse l’utilizzazione di una strada privata non di uso pubblico. La Corte distrettuale avrebbe desunto la natura privata della stradella in questione solo sulla base della circostanza che detta stradella non era inclusa, almeno per una parte, nell’elenco delle strade pubbliche ignorando la presunzione iuris tantum di demanialità stabilita dalla L. n. 2248 del 1865, art. 22, comma 3 presunzione che ammetterebbe la prova contraria che non sarebbe stata data.

2.1.= Il motivo è infondato. Si tratta, in verità, di una censura già proposta, negli stessi termini in sede di appello, e decisa dalla Corte di appello di Caltanissetta, la cui soluzione va condivisa perchè corretta in fatto ed in diritto. Come ha avuto modo di chiarire la Corte di Caltanissetta “(….) la stradina in questione non è censita tra le vie pubbliche, ciò non è contestato dall’appellante, e che in tal senso depongono gli altri elementi acquisti: la presenza di una sbarra di ingresso (provenendo dalla SP n. (OMISSIS)) e l’esistenza di una pregressa autorizzazione rilasciata a tale M. dalla Provincia regionale per l’apertura di un accesso carrabile alla SP n. (OMISSIS). Nessun elemento di segno contrario è stato, invece, acquisito, nè dedotto dall’appellante che si è limitato a svalutare il significato di quelli su riportati ed a richiamare un argomento logico, che invero non appare fondato essendo plausibile al presenza di una stradina privata tra due strade pubbliche (…)”.

3.= Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione di norma di diritto e segnatamente della norma di cui alla L. n. 2248 del 1865, art. 22, comma 3 che impone la risoluzione del seguente quesito di diritto: se dall’assoggettamento ad uso pubblico della strada eventualmente privata consegue la sua sottoposizione alla normale disciplina prevista dall’art. 1051 c.c., comma 1.

Sostiene il ricorrente che la Corte distrettuale avrebbe desunto la natura privata della stradella che occorrerebbe attraversare per attuare il percorso alternativo solo sulla considerazione che non era stata contestata la mancata inclusione della strada in questione nell’elenco delle strade pubbliche non tenendo conto che da tempo la strada che si indica privata da tempo era assoggettata all’uso pubblico.

3.1.= Il motivo per quanto non sia assorbito dai precedenti è inammissibile per mancata autosufficienza posto che il ricorrente muove da un presupposto, l’assoggettamento della stradella di cui si dice all’uso pubblico, che non risulta provato. Piuttosto come ha avito modo di evidenziare la Corte distrettuale, al riguardo; “(…) nessun elemento di segno contrario è stato invece acquisto nè dedotto dall’appellante (odierno ricorrente) che si è limitato a svalutare il significato di quelli su riportati ed a richiamare un argomento logico che invero non appare fondato essendo plausibile la presenza di una stradina privata tra due strade pubbliche. (…) Partendo dalla premessa secondo cui la stradina insistente sulla particella (OMISSIS) (….) per altro in parte non transitabile e in parte di dimensioni inferiori rispetto a quelle necessarie per il transito di mezzi meccanici, riveste natura privata (….)”:

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato a rimborsare parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali apri al 15% ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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