Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8513 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. II, 14/04/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, C/O SOFIM SFA VIA BARBERINI 11, presso lo studio

dell’avvocato D’ONOFRIO ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato

DI LORENZO ERRICO;

– ricorrente –

contro

N.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE CARSO 35, presso lo studio dell’avvocato VILLANI BRUNO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MELE AMALIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1258/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato MELE Amalio, difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 2.11.97 N.M. cito’ al giudizio del Tribunale di Nola B.M.R., al fine di sentire emettere sentenza traslativa ex art. 2932 c.c., in esecuzione specifica del contratto preliminare del 10.6.95, con il quale le era stato promesso in vendita, per il prezzo di L. cento milioni, di cui novanta versate quale caparra confirmatoria, un immobile sito in (OMISSIS).

Costituitasi la convenuta, chiese il rigetto della domanda, giustificando il proprio rifiuto di stipula dell’atto definitivo con l’assunta simulazione assoluta del contratto, altresi’ eccependo l’incertezza della proprieta’ e l’assenza delle condizioni di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 40. Assunti l’interrogatorio formale ed il giuramento decisorio deferiti all’attrice, con sentenza del 24.10.01 l’adito tribunale accolse la domanda, subordinando il trasferimento dell’immobile al pagamento del residuo prezzo.

Proposto appello dalla soccombente, resistito dall’appellata, prestato nuovamente, previa rettifica della formulaci giuramento dall’attrice, con sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 30.3 – 28.4.05, il gravame veniva respinto, con il carico delle ulteriori spese, sulla base delle seguenti essenziali considerazioni:

a) il contratto preliminare, in quanto avente natura obbligatoria, non avrebbe richiesto, a pena nullita’, la dichiarazione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 40 prescritta solo per gli atti traslativi;

b) ai fini dell’accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., era sufficiente che dagli atti risultasse la dichiarazione di sussistenza della licenza o concessione edilizia, come nella specie poteva desumersi dal contenuto del titolo di acquisto da parte della B. della proprieta’ dell’immobile, prodotto in copia dall’attrice, nel quale erano stati indicati gli estremi della licenza edilizia e della successiva variante rilasciati dal sindaco competente;

c) quanto all’eccezione di simulazione, non solo la B. non aveva espressamente censurato le ragioni di rigetto esposte dal primo giudice, ma anche la prestazione, da parte della N., del riformulato giuramento decisorio aveva dato esito negativo.

La sentenza citata e’ stata impugnata per cassazione dalla B. con unico motivo.

Ha resistito la N. con controricorso.

Sono state, infine, depositate memorie da ambo le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2932, 2697 c.c., della L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, degli artt. 132, 210 e 213 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, essenzialmente dolendosi del rigetto dell’eccezione di nullita’, in narrativa menzionata, senza tener conto del principio giurisprudenziale secondo cui, non potendo la sentenza ex art. 2932 c.c. realizzare un effetto maggiore o diverso da quello che sarebbe stato possibile nel corrispondente negozio immobiliare, l’esecuzione in forma specifica avrebbe richiesto le medesime condizioni formali di quest’ultimo, sicche’ la dichiarazione contenente gli estremi della concessione edilizia, la cui omissione integrerebbe una nullita’ formale e testuale, sanabile soltanto, ai sensi del citato art. 40, comma 4, con una successiva dichiarazione redatta nelle stesse forme dell’atto precedente, non avrebbe potuto essere desunta aliunde, o con il mero richiamo all’atto di provenienza. Il motivo e’ infondato.

L’applicazione delle disposizioni speciali richiamate, previste con riferimento ai trasferimenti immobiliari negoziali, che, in considerazione delle finalita’ perseguite dal legislatore di impedire la commerciabilita’ degli immobili edificati contra legem e non sanati, la giurisprudenza di legittimita’ ha esteso alle sentenze costitutive ex art. 2932 c.c., producenti gli stessi effetti degli atti traslativi immobiliari non conclusi dalle parti, richiede gli opportuni adattamenti, richiesti dalla particolarita’ delle sede, un giudizio civile, nella quale siffatti titoli di trasferimento si formano. In tali casi gli estremi della autorizzazione, concessione o sanatoria, devono comunque risultare dal contenuto della sentenza, corrispondente al contratto non stipulato, e provenire da una dichiarazione di una delle parti che abbia consentito al giudice (nella specie esplicante funzioni corrispondenti a quelle che, in caso di trasferimento negoziale, vengono svolte dall’ufficiale rogante) di identificare il titolo edificatorio, poco o punto rilevando che lo stesso sia o meno allegato agli atti, ma essendo sufficiente una relativa formale attestazione di una delle parti, che quand’anche resa per relationem ad altri documenti, sia comunque idonea, attraverso la precisazione degli estremi del provvedimento, ad assolvere alle finalita’ perseguite dalla norma citata.

Nella specie, avendo una delle parti prodotto e richiamato l’atto di provenienza dell’immobile compromesso in vendita, dal quale risultavano gli estremi del titolo edificatorio, facendone proprio il relativo contenuto la dichiarazione e’ stata esaurientemente resa, cosi’ ponendo il giudice nelle condizioni di poter legittimamente disporre il trasferimento.

Ogni altra questione dedotta con la memoria illustrativa di parte ricorrente, con particolare riferimento all’esito del procedimento penale subito dalla N. per il delitto di cui all’art. 371 c.p., risulta infine inammissibile, tenuto conto dei limiti del presente giudizio segnati dall’unico motivo dedotto.

Il ricorso va, conclusivamente, respinto, con condanna della soccombente alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condannala ricorrente al rimborso, in favore della resistente, al rimborso della spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 di cui 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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