Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8512 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8192-2018 proposto da:

E.B. & FIGLI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 99, presso lo

studio dell’avvocato BERARDINO IACOBUCCI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 406/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE DI L’AQUILA, depositata il 27/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

che la s.r.l. E.B. & Figli propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale dell’Aquila che, in sede di ottemperanza, aveva respinto il suo ricorso, volto ad ottenere la maggior imposta IRES per gli anni 2009 e 2010, limitatamente al 20% della quota di investimento ambientale.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria;

che, mediante il primo, la ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, e nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, in relazione all’art. 2909 c.c. e all’art. 324 c.p.c.: la CTR avrebbe erroneamente negato il diritto all’ottemperanza, pur in presenza di una condotta della P.A. apertamente contraria all’esecuzione di un giudicato, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente;

che, attraverso il secondo motivo, la società assume la violazione di legge ex art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1362 c.c., nonchè nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., giacchè la CTR avrebbe completamente stravolto il significato del giudicato, fornendo una motivazione insufficiente e contraddittoria circa l’interpretazione della sentenza da eseguire;

che l’intimata ha resistito con controricorso;

che il primo motivo è fondato;

che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 – a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per “violazione delle norme del procedimento” – deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo nel quale sia incorso il giudice dell’ottemperanza ed, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata o l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede (Sez. 5, n. 23487 del 28/09/2018);

che i capisaldi della sentenza passata in giudicato e della quale è stata richiesta l’ottemperanza riguardano, per un verso, l’accertamento degli investimenti ambientali soggetti a detassazione (pari ad Euro 2.521.743) e, per altro verso, la determinazione del massimo spettante al contribuente in ragione del 20% (pari ad Euro 504.348,60);

che, sul punto, l’interpretazione prospettata dalla CTR è non solo plausibile e coerente ma anche esatta rispetto al disposto della decisione da ottemperare, la quale aveva letteralmente ritenuto che “la società ricorrente abbia diritto al rimborso delle maggiori imposte versate negli anni 2009 e 2010 nei limiti del 20% degli investimenti ambientali, per un ammontare non superiore alla somma di Euro 504.348,60”;

che, tuttavia, ai suddetti presupposti non è seguito un coerente accoglimento del ricorso;

che, infatti, mentre non v’è prova dell’affermazione del ricorrente che controparte avrebbe riconosciuto solo il rimborso di Euro 17.603,00 (non il 20% ma circa il 3,50% del dovuto), la sentenza impugnata ha omesso di chiarire in che modo l’Agenzia avrebbe “correttamente interpretato la sentenza, riconoscendo il credito d’imposta corrispondente al minor reddito calcolato escludendo l’ammontare degli investimenti ritenuti detassabili nei limiti di Euro 504.000” ed ha altresì limitato il diritto consacrato dal “dictum” azionato, ammettendo la compensazione con imposte dovute per rateizzazioni in corso. In tal modo, ha illegittimamente esteso il proprio perimetro d’indagine, individuando limiti per la piena realizzazione del diritto del contribuente non risultanti dalla relativa decisione di accertamento (Sez. 5, n. 16735 del 21/06/2019; Sez. 5, n. 14642 del 29/05/2019; Sez. 6-5, n. 19346 del 20/07/2018);

che il secondo motivo resta assorbito;

che, dunque, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.P. dell’Aquila, in diversa composizione, che provvederà altresì alla delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, secondo, cassa la sentenza impugnata e Commissione Tributaria Provinciale dell’Aquila, composizione, cui demanda di provvedere anche del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

 

 

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