Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8512 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 06/05/2020), n.8512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7154/2017 proposto da:

F.M., G.P., in proprio e in qualità di

esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori

F.C. e F.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GIOVAN BATTISTA TIEPOLO, 4, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE

LO CANE, rappresentati e difesi dall’avvocato SIMONA MIRIAM UZZO;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI, in persona del

Presidente, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. COSTANZA 27,

presso lo studio dell’avvocato LUCIA MARINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO MARIOTTI;

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA GIA’ CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in persona

del Dirigente e Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

ALESSANDRO MAGNI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANGELO IANNACCONE;

COMUNE DI LIMBIATE, in persona del Sindaco e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

146, presso lo studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA TOMASELLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 69/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LUIGI LELIO DE ZAN per delega;

udito l’Avvocato ARTURO SEMPREVIVO per delega e anche per delega

orale dell’Avvocato MAGNI;

udito l’Avvocato ELISABETTA MARINI per delega orale;

udito l’Avvocato EZIO SPAZIANI TESTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso basato su sette motivi e illustrato da memoria, G.P. e F.M., in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale (impropriamente indicata quale “patria potestà” nel predetto atto) sui figli minori F.C. e F.A., hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, pubblicata il 10 gennaio 2017, con cui è stato rigettato il gravame proposto dai predetti avverso la sentenza del 29 febbraio 2016 emessa dal Tribunale di Milano il quale – pronunciando sulla domanda ex art. 2051 c.c., di risarcimento dei danni riportati dagli indicati figli minori nel sinistro avvenuto il (OMISSIS), proposta dagli attuali ricorrenti nei confronti del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e del Comune di Limbiate, che aveva chiamato in causa la Carige Assicurazioni S.p.a. (ora Amissima Assicurazioni S.p.a.) per essere dalla stessa eventualmente manlevato – aveva rigettato la domanda e compensato tra le parti le spese di quel grado del giudizio.

Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, il Comune di Limbiate e la Amissima Assicurazioni S.p.a. hanno resistito con distinti controricorsi.

Con O.I. della Sezione Sesta – 3 di questa Corte n. 4492/18, depositata in data 23 febbraio 2018, è stato disposto che il ricorso, in un primo tempo avviato per la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., sia trattato in pubblica udienza presso questa Sezione.

In prossimità della presente udienza Amissima Assicurazioni S.p.a. ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è procedibile per l’assorbente rilievo che il ricorso per cassazione risulta notificato (in data 13 marzo 2017, lunedì) prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza (10 gennaio 2017) e, quindi, nel rispetto del termine breve per l’impugnazione, sicchè, in tal caso, perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. 10/07/2013, n. 17066; Cass., ord., 30/04/2019, n. 11386) e, pertanto, non risulta necessario il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, essendo sufficiente il deposito della copia autentica della sentenza impugnata ed a ciò hanno tempestivamente provveduto i ricorrenti.

2. Con il primo motivo si lamenta “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 2050 e 2051 c.c. e artt. 113,115 c.p.c.: falsa applicazione del D.M. 21 giugno 2004, n. 2367 e del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 115”.

In particolare ricorrenti, come dagli stessi sintetizzato a p. 3 del ricorso, censurano il provvedimento impugnato nel punto in cui ha escluso la responsabilità del proprietario del corso d’acqua artificiale che costeggia la strada (teatro del sinistro), nonchè dell’argine che lo contiene nel rispetto dell’art. 33 C.d.S., deducendo violazione degli artt. 2050 e 2051 c.c. e artt. 113,115 c.p.c., nonchè falsa applicazione del D.M. n. 2367 del 2004 e del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 115.

La Corte territoriale, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe escluso la responsabilità del Consorzio Villoresi sulla base di un ragionamento sbagliato, in quanto limitato alla sola verifica del rispetto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 33 (C.d.S.).

Secondo i ricorrenti, in realtà, il Consorzio, con l’apposizione di argini del canale alti circa 60 cm, posti nella loro fase ascendente a mt. 1,60 dal margine della carreggiata avrebbe finito per violare ben altre disposizioni di legge a tutela dell’incolumità pubblica, contribuendo in modo determinante al “capottamento del veicolò, come emergerebbe a pag. 15/39 dell’elaborato peritale d’ufficio.

3. Con il secondo motivo si lamenta “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2051 c.c. e artt. 113,115 c.p.c.; falsa applicazione dell’art. 14 C.d.S.”.

I ricorrenti, come dagli stessi indicato in sintesi a p. 4 del ricorso, censurano l’esclusione della responsabilità del Comune di Limbiate, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 14 e degli artt. 113 e 115 c.p.c..

In particolare rilevano il F. e la G. che il Comune avrebbe omesso di fornire la prova liberatoria richiesta al custode della strada dall’art. 2051 c.c., non potendo, a loro avviso, costituire uso abnorme (fuori da ogni possibile controllo) ed inopinato (improvviso ed imprevenibile) della cosa, la semplice “uscita di strada” del veicolo dalla sede stradale dovuta ad un’incertezza di guida.

4. Con il terzo motivo si deduce “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.M. n. 233 del 1992, D.M.L.P. n. 4621 del 1996, L. n. 85 del 2001, D.M. n. 3065 del 2004, dir. 2367/2004”.

I ricorrenti, come dagli stessi sintetizzato a p. 4 del ricorso, eccepiscono, sotto il profilo della violazione di specifiche previsioni di legge e della contraddittorietà della motivazione, l’erroneità della conclusione della Corte territoriale circa l’assenza dell’obbligo di dotare il tratto stradale delle barriere di sicurezza in quanto il D.M. n. 233 del 1992, non prevede alcun dovere in tal senso.

In realtà, secondo i ricorrenti, la norma di cui al D.M. n. 233 del 1992, darebbe per scontata l’installazione di barriere di sicurezza su tutti i tratti pericolosi della viabilità pubblica nazionale e si soffermerebbe esclusivamente sull’iter di redazione del progetto esecutivo delle infrastrutture stradali.

5. I primi tre motivi sopra riportati che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Ed invero è assorbente il rilievo che la Corte di merito, in base ad un accertamento in fatto, non censurabile in questa sede, ha escluso l’oggettiva pericolosità della strada e ha ritenuto che il sinistro in questione, nella sua concreta determinazione e nella gravità delle sue conseguenze, è stato determinato dalla “sola condotta abnorme ed inopinata della conducente” dell’auto.

In particolare, la Corte territoriale ha precisato che: non sussistevano obblighi per l’ente gestore del corso d’acqua di installare dispositivi di ritenuta dei veicoli sulla sede stradale, evidenziando che l’argine presente aveva unicamente la funzione di contenimento del corso d’acqua; l’art. 33 C.d.S., prescrive a carico di tale ente solo “l’obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l’afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza”; non era obbligatoria l’apposizione di barriere, rilevando che la normativa che regola tale installazione fa riferimento al D.M. n. 223 del 1992 e al D.M. Ministero Trasporti 21 giugno 2004, n. 2367, e riguarda la costruzione di nuovi tronchi stradali e l’adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti; la strada per cui è causa è stata progettata e costruita prima dell’emanazione di dette disposizioni, sicchè non sussisteva l’obbligo per il Comune di adeguare la strada a tale normativa e neppure ricorreva l’opportunità di operare, come dedotto dagli appellanti, una rivalutazione delle condizioni di rischio della strada teatro del sinistro, in considerazione dell’emanazione della nuova normativa, per le ragioni specificamente indicate a p. 11 e 12 della sentenza impugnata.

Puntualizzato, anche sulla base delle risultanze in atti, quanto sopra appena riportato – e tanto è pienamente da condividere – la Corte territoriale è pervenuta alla già evidenziate conclusioni accertando in fatto quanto segue.

Il sinistro è avvenuto in una strada rettilinea pianeggiante, larga circa m. 5,70, a singola carreggiata e doppia corsia, una per senso di marcia, in zona urbana, in (OMISSIS), in corrispondenza del civico n. (OMISSIS); la strada costeggia, da un lato, edifici residenziali, dall’altro, il canale (OMISSIS); tra il margine destro della strada ed il canale vi sono circa sei metri; l’argine è erboso e rialzato di circa 60 cm. rispetto al bordo stradale; non risulta misurata la profondità del canale nel punto di arresto del veicolo, ma dalle foto raffiguranti la vettura in acqua, si desume fosse di circa m. 120 – 1,40; il limite di velocità era di 50 km/h; il sinistro è avvenuto alle ore 13,30 di una giornata di agosto, in condizioni di tempo sereno, fondo stradale asciutto e senza anomalie, visibilità buona, traffico normale.

La Corte di merito ha pure evidenziato che, secondo la ricostruzione operata dal C.T.U., il veicolo, dopo la fuoriuscita di strada, ha percorso circa 15-18 metri sulla banchina prima, sull’argine poi, prima di entrare nel canale; che è pacifico che G.P. abbia perso il controllo del mezzo per una sua “incertezza di guida non meglio definita”, come dichiarato dalla stessa nell’immediatezza dei fatti agli agenti intervenuti; che W.A., sentito a s.i.t. nell’immediatezza dei fatti, aveva riferito che dalla finestra aveva visto l’auto che saliva sull’argine, si alzava, cappottava due volte e finiva nel canale; che non era possibile determinare la velocità della vettura, non essendo state rilevate tracce di frenata e non avendo riportato l’auto danni da urto frontale ma solo del cappottamento; che il C.T.U., ha dato atto che, nel tratto di strada interessato dal sinistro in parola, la probabilità del verificarsi di un incidente quale quello poi accaduto era “certamente bassa”. A quest’ultimo riguardo la Corte territoriale ha ritenuto di condividere quanto espresso dall’ausiliare, alla luce delle già evidenziate caratteristiche del tratto stradale, e ha concluso nel senso che l’uscita di strada in quel punto con caduta nel canale fosse evento altamente improbabile e che ancor meno probabile fosse che il sinistro, qualora verificatosi, potesse avere le gravi conseguenze riscontrate in concreto, evidenziando che le gravi lesioni al minore erano conseguenti alla lunga permanenza sott’acqua, determinata dal cappottamento della vettura, perchè se l’auto fosse caduta nel canale in posizione di marcia, la testa del bambino seduto sul seggiolino rialzato sarebbe rimasta verosimilmente fuori all’acque e comunque il soccorso sarebbe stato più agevole.

Risulta all’evidenza che la condotta “abnorme ed inopinata della conducente” dell’auto ha avuto, nel dinamismo causale del danno, un’efficienza causale tale da interrompere del tutto il nesso causale tra il fatto e l’evento dannoso, dovendosi escludere che tale comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (v. per utili riferimenti, Cass. ord., 1/02/2018, n. 2480; Cass., ord., 3/04/2019, n. 9315; v. pure Cass. 18/07/2011, n. 15723).

5.1. Quanto sopra evidenziato esime il Collegio dall’esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti in relazione ai motivi appena scrutinati.

6. Con il quarto motivo si denuncia “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e difetto di motivazione. Inosservanza delle conclusioni del CTU”.

Secondo i ricorrenti, come dagli stessi sintetizzato a p. 5 del ricorso, i giudici di merito avrebbero disatteso, senza fornire adeguata e sufficiente motivazione, le argomentazioni, le deduzioni e le conclusioni cui sarebbe pervenuto il C.T.U. all’esito della ricostruzione cinematica del sinistro, con particolare riferimento al giudizio di pericolosità del tratto di strada ove questo si è verificato.

7. Con il quinto motivo si deduce “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e difetto di motivazione. La pericolosità della strada teatro del sinistro”.

I ricorrenti, come dagli stessi riportato in sintesi a p. 5 del ricorso, deducono l’omesso esame di un fatto decisivo – individuato nello stato dei luoghi – rilevando come la Corte avrebbe ritenuto il contegno “inopinato ed abnorme” della conducente quale causa esclusiva del sinistro e delle sue conseguenze dannose, senza considerare la situazione di pericolo e di aggravamento del rischio determinata dallo stato dei luoghi. I ricorrenti lamentano, in particolare, che la questione della “oggettiva pericolosità” del tratto di strada in questione sarebbe stata risolta in mancanza dell’acquisizione di elementi tecnici essenziali ricavati dalla espletata C.T.U., non risultando così in alcun modo giustificata la conclusione della natura eccezionale delle barriere occorrenti nel caso specifico e della inesigibilità della loro collocazione da parte del Comune.

8. Con il sesto motivo si lamenta “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e difetto di motivazione. L’aggravamento delle conseguenze dannose del sinistro”.

Con il mezzo in parola i ricorrenti, in base alla sintesi dagli stessi operata a p. 6 del ricorso, censurano la sentenza impugnata poichè dopo avere ritenuto che l’installazione di un guard rail avrebbe verosimilmente impedito al veicolo di sormontare gli argini ed immergersi nel canale ribaltato – avrebbe omesso di porsi il diverso e autonomo tema d’indagine, seppur sottopostole, della “riduzione del danno”, vale a dire dell’aggravamento dei danni che avrebbe potuto evitarsi con l’approntamento di una barriera protettiva, ovvero di una modifica della conformazione degli argini del canale, tale da respingere il veicolo o comunque da escludere la possibilità di provocarne il “capottamento” e l’immersione nel corso d’acqua a seguito della perdita di controllo dovuta ad una semplice e prevedibile “incertezza di guida”.

9. Con il settimo motivo si deduce “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e difetto di motivazione nel negare ingresso nel processo alle prove orali richieste”.

I ricorrenti sostengono (v. sintesi del mezzo a p. 6 del ricorso) che i Giudici di merito avrebbero immotivatamente negato ingresso nel processo alle prove orali dai medesimi offerte, impedendo loro di poter accertare giudizialmente l’accadimento di precedenti sinistri e contribuire alla dimostrazione della pericolosità della strada dove si è verificato il sinistro.

10. I motivi dal quarto al settimo sono inammissibili.

Ed invero nel caso all’esame, il giudizio di secondo grado risulta iniziato nel 2016 (v. sentenza impugnata, p. 1), pertanto nella specie è applicabile l’art. 348-ter c.p.c., u.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”, con la conseguenza che, non avendo i ricorrenti dimostrato specificamente che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado siano diverse da quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, i motivi in parola non possono che essere dichiarati inammissibili (Cass. 10/03/2014, n. 5528; Cass. 22/12/2016, n. 26774).

Inoltre, la sentenza impugnata risulta motivata in relazione alle questioni evidenziate dai ricorrenti, rimarcandosi, peraltro, che ben può il giudice del merito anche dissentire dalle conclusioni dell’ausiliare e che, in particolare non corrisponde al vero che la Corte di merito non avrebbe adeguatamente e sufficientemente motivato il rigetto delle istanze istruttorie, avendo quella Corte esposto le ragioni poste a fondamento di tale mancata ammissione (v. sentenza impugnata p. 11).

Per completezza, si osserva che, alla luce del testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4), (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – nella specie all’esame non sussistente – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Inoltre, la censura relativa alla lamentata non motivazione in relazione al mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate è inammissibile pure per difetto di specificità, non essendo state le stesse, nel motivo che ad esse si riferisce, specificamente indicate nè è stato riportato il tenore letterale della loro articolazione (Cass., ord., 10/08/2017, n. 19985; Cass., ord., 30/07/2010, n. 17915).

11. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

12. Tenuto conto della peculiarità della vicenda esaminata, le spese del giudizio di cassazione ben possono essere compensate per intero tra tutte le parti.

13. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti – che risultano tuttavia essere stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento suscettibile di revoca – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, ric. ammesso al gratuito patrocinio, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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