Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8511 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. I, 09/04/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 09/04/2010), n.8511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.S., con domicilio eletto in Roma, via Chiana n. 87,

presso l’Avv. MONELLO Nunziata che lo rappresenta e difende

unitamente all’Avv. Francesco Magro, come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Messina

depositato il 12 luglio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 26 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. ZANICHELLI

Vittorio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N.S. ricorre per Cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa e’ stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato in quanto sono inammissibili i motivi proposti.

Quanto al primo motivo, contraddistinto da “A) 1”, suddiviso in due distinte censure, l’inammissibilita’ consegue alla genericita’ dei quesiti. Premesso che e’ principio enunciato dalla Corte quello secondo cui “il quesito di diritto costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata e quindi non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimita’: ne deriva che la parte deve evidenziare sia il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia, per ciascun motivo di ricorso il principio, diverso da quello posto alla base del provvedimento impugnato, la cui auspicata applicazione potrebbe condurre ad una decisione di segno diverso” (Cassazione civile, sez. 3^, 9 maggio 2008, n. 11535) a tale canone non corrispondono i quesiti in esame che si limitano a richiamare principi generali in ordine al necessario rispetto da parte del giudice nazionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo senza che venga evidenziato di quale diverso e contrastante principio abbia fatto uso il giudice dell’impugnata decisione.

Nella violazione del citato art. 366 bis c.p.c., incorre anche il quesito a corredo del motivo contrassegnato con “A) 2” con cui si deduce la violazione del giudicato dal momento che nessun accenno viene fatto al caso di specie e, in particolare, all’errato utilizzo del principio che si assume esatto che avrebbe fatto il giudice del merito.

Per quanto attiene al motivo contrassegnato con la lettera “B)” l’inammissibilita’ deriva dalla considerazione che nell’ambito di un unico complesso motivo vengono dedotte congiuntamente plurime questioni di violazione di legge e plurime censure di carenza di motivazione strettamente intersecando le ragioni a sostegno delle prime con quelle a sostegno delle seconde senza che sia agevole e comunque di immediato collegare quesiti di diritto, ancora una volta generici e privi di collegamento alla fattispecie, e relative motivazione e, allo stesso modo, individuare con chiarezza i fatti materiali sulla cui sussistenza vi sarebbe controversia e le collegate censure.

L’inammissibilita’ dei motivi comporta quella del ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione delle spese che liquida in complessivi Euro 900,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

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