Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8510 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6013-2012 proposto da:

A.A. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato

ANGELO MARIA SANDRONE;

– ricorrente –

contro

TRIBUNALE DI SANREMO;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SANREMO, depositata il

13/01/2012; (Rgr. G. 610, 611/2007);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per rinvio ai sensi ex art. 292 sub

accoglimento del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

L’avvocato Angelo Maria Sandrone, premesso che A.A., dal medesimo assistito in sede penale, era stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un procedimento pendente davanti al Giudice di pace di Sanremo; che a seguito di revoca dell’ammissione predetta aveva proposto ricorso al Presidente del Tribunale di Sanremo; che il ricorso che era stato accolto con ordinanza depositata il 2 maggio 2011, in seno alla quale era stata liquidata la somma di Euro 150 per i diritti e di Euro 300 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, in relazione all’opera svolta in sede di reclamo; che con ordinanza del 13 gennaio 2012 lo stesso Presidente, a seguito di una segnalazione di cancelleria, la quale rappresentava, erroneamente, l’impossibilità di emettere mandato di pagamento a carico dell’Erario, era stata revocata la predetta ordinanza del 2 maggio 2011, nella parte in cui liquidava le spese legali per l’assistenza nel corso del procedimento di opposizione; che l’ultimo descritto provvedimento aveva violato il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75, comma 1, il quale testualmente dispone che “l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”, chiedeva la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio, ovvero con contestare decisione nel merito, con la liquidazione delle ulteriori competenze professionali.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha reiteratamente spiegato che il procedimento di opposizione ex D.P.R. n. 155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile, incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale. Da ciò derivando che parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento. Con la conseguenza che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'”erario”, anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria (S.U., n. 8516, 29/5/2012, Rv. 622818; Sez. 2, n. 21700, 26/10/2015, Rv. 636886).

Poichè il contraddittorio non risulta essere stato attivato, avendo la parte disposto notifica del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate, Ufficio territoriale di Sanremo, soggetto, questo, del tutto estraneo alla controversia, il ricorso è improcedibile.

Nulla va disposto per le spese stante l’assenza di contraddittore.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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