Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8510 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 09/04/2010), n.8510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. est. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Neptunus s.p.a., incorporante la “2M 73 s.r.l.”, in persona del

presidente del CdA C.I., domiciliata in Roma, via San Leo

n. 48/c, presso l’avv. Alessia Bernardi, rappresentata e difesa

dall’avvocato CAMPO Salvatore Lorenzo di Varese;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Centrale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/22/06 della Commissione tributaria

regionale di Milano, depositata in data 29/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

18.02.2010 dal consigliere relatore dott. BERNARDI Sergio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

La Neptunus s.p.a., incorporante della s.r.l. “2M 73”, impugno’ la cartella di pagamento notificata alla societa’ incorporata il 14.02.2004 chiedendone in via cautelare la sospensione deLl’esecutivita’ e lamentando che l’iscrizione a ruolo era illegittima perche’ il giudizio promosso avverso l’avviso di accertamento su cui era fondata la pretesa tributaria tuttora pendente. Il ricorso proposto avverso la cartella fu respinto in primo grado ed in appello. La societa’ ricorre avverso la sentenza della CTR della Lombardia con due motivi. L’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

Con entrambi i motivi la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 5, motivazione “omessa, insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. La CTR avrebbe omesso di considerare la eccepita violazione del diritto di difesa incorsa nel giudizio di primo grado, allorche’ la CTP aveva deciso direttamente il merito della controversia senza pronunciare sulla istanza di sospensione della cartella di pagamento impugnata; nonche’ la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6 eccepita in relazione al giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento della pretesa tributaria iscritta a ruolo.

Il ricorso e’ ammissibile, perche’ passato per la notificazione il 13 novembre 2007, entro il termine lungo (anno e quarantasei giorni) dalla data di deposito della sentenza impugnata (20.09.2006). Ma e’ infondato.

Non viola il diritto di difesa il giudice che, senza ritardo, decide il merito della causa tralasciando di decidere sull’istanza cautelare. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47 che la ricorrente pretende violato, stabilisce al settimo comma che “gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado”. Sicche’ non e’ ipotizzabile alcun pregiudizio per la mancata decisione sull’istanza cautelare che, seppure fosse stata favorevole, sarebbe rimasta travolta dalla decisione di merito.

Col secondo motivo si lamenta che non sia stato considerato che la decisione che aveva rigettato il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento alla base della pretesa tributaria non era passata in giudicato. Ma la questione e’ irrilevante. Dalla narrativa del ricorso e dalla sentenza impugnata risulta che la iscrizione a ruolo contestata in questo giudizio era avvenuta “ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68”. Pertanto, come recita la rubrica dell’articolo, “in pendenza del processo”. Senza pregiudizio dell’esito eventualmente favorevole della causa ancora pendente, dal quale potra’ conseguire il diritto alla ripetizione di quanto pagato in forza della esecutivita’ provvisoria del titolo ancora sub iudice.

Va dunque respinto il ricorso, e condannata la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

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