Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8509 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. un., 25/03/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 25/03/2021), n.8509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al NRG 12521 del 2020 promosso da:

M.D.S.M.d.G., rappresentata e difesa

dall’Avvocato Daniela Consoli;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con

domicilio presso gli Uffici dell’Avvocatura in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente

dinanzi al Tribunale ordinario di Firenze.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 febbraio 2021 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha

chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

 

Fatto

RITENUTO

che con decreto del 14 ottobre 2019, il Prefetto di Firenze ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana proposta, ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 9, comma 1, lett. f), da M.d.S.M.d.G., cittadina (OMISSIS) residente da oltre dieci anni nel territorio italiano ed in possesso del relativo titolo di soggiorno a tempo indeterminato;

che il decreto è motivato sul rilievo del mancato riscontro, da parte della ricorrente, alla convocazione inoltrata dalla Prefettura a mezzo “servizio di messaggistica del portale del Ministero”;

che avverso il predetto decreto l’istante ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale ordinario di Firenze, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, chiedendo, previa declaratoria di illegittimità del decreto del Prefetto, l’accertamento della sussistenza in suo favore dei requisiti di legge per l’acquisto della cittadinanza italiana;

che si è costituito il Ministero dell’interno, il quale ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, sostenendo che la controversia rientrerebbe nella giurisdizione del giudice amministrativo;

che nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario, la signora M.d.S., con atto notificato il 25 maggio 2020, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario;

che ha resistito, con controricorso, il Ministero dell’interno, concludendo per la giurisdizione del giudice amministrativo.

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., del Pubblico Ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo;

che la ricorrente ha depositato memoria in prossimità della Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che l’istanza di regolamento preventivo investe le Sezioni Unite del compito di stabilire se spetta al giudice ordinario o al giudice amministrativo conoscere della controversia vertente sull’accertamento dei requisiti previsti per l’acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte dello straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica (L. n. 91 del 1992, art. 9, comma 1, lett. f), controversia sorta a seguito del decreto del Prefetto che ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di cittadinanza per non avere la richiedente dato riscontro alla disposta convocazione;

che risulta pendente dinanzi a questa Corte un altro ricorso per regolamento di giurisdizione (iscritto al NRG 5372 del 2020), avente anch’esso ad oggetto la questione riguardante l’individuazione del giudice al quale spetta la cognizione delle controversie in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana nelle ipotesi previste dalla L. n. 91 del 1992, art. 9;

che l’identità dell’oggetto dei due giudizi, unitamente alla delicatezza ed alla complessità della questione sollevata con i ricorsi, ne fa apparire opportuna la trattazione contestuale, ai fini della quale occorre procedere alla fissazione di una nuova Camera di consiglio;

che pertanto va disposto il rinvio del presente ricorso a nuovo ruolo.

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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