Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8509 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 09/04/2010), n.8509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. est. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L.M., rappresentato e difesa dagli avvocati

Virgilio Claudio e Francesco Du Besse’, presso quest’ultimo

domiciliato in Roma, via Ostriana n. 12, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Centrale pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 71/35/05 della Commissione tributaria

regionale di Firenze, depositata in data 11.11.2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

18.02.2010 dal consigliere relatore dott. BERNARDI Sergio;

udito per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato Alessandro

De Stefano;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’inammissibilita’ di quello incidentale.

 

Fatto

Sulla base di un processo verbale di costatazione della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate di Arezzo contesto’ a C. L.M. di aver omesso dalla dichiarazione Irpef 1996 ricavi per complessive L. 672.444.000, risultanti da movimentazioni bancarie, attive e passive, prive di riscontro nelle scritture contabili del contribuente. Questi impugno’ l’avviso e la CTP accolse in parte il ricorso riducendo di L. 4.600.000 l’importo dell’accertamento.

L’appello proposto da entrambe le parti fu respinto. Il C. ricorre con sei motivi per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI

La CTR ha motivato la decisione dichiarando di condividere le argomentazioni svolte dai primi giudici.

Il primo motivo di ricorso censura la sentenza per “omessa e/o insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5. Lamenta che “il semplice rinvio al contenuto della sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale appare del tutto incongruo e determina la nullita’ della sentenza per assoluta carenza di motivazioni”.

La doglianza e’ premessa dei motivi successivamente sviluppati, ma di per se stessa e’ inammissibile, perche’ non specifica quali siano i fatti cui e’ riferita, oggetto della motivazione resa dai primi giudici fatta propria dalla CTR, e non chiarisce perche’ la loro considerazione sarebbe stata decisiva.

Col secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, ex art. 360 c.p.c., n. 3. Si critica una affermazione della CTR (secondo la quale l’Amministrazione anche prima della modifica del D.P.R. n. 600 del 1972, artt. 32 e 33 recata dalla L. n. 413 del 1991 poteva avvalersi delle risultanze bancarie per l’accertamento del reddito senza la necessita’ di instaurare un contraddittorio precontenzioso) lamentando che tale motivazione avrebbe eluso il senso della censura mossa dal contribuente, che non aveva contestato quanto affermato dalla CTR, ma aveva sostenuto la nullita’ della verifica fiscale svolta nei suoi confronti perche’ iniziata senza informarlo delle ragioni che la giustificavano, come prescrive la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 2.

Col terzo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si lamenta che la CTR “ha mostrato di non aver accolto la censura sollevata della incompetenza dell’Autorita’ che ha rilasciato l’autorizzazione alla ispezione bancaria nei confronti del C., e cioe’ della Procura della Repubblica” invece del Comandante di zona della Guardia di Finanza, che sarebbe stato competente in ragione della natura amministrativa e non giudiziaria dell’indagine.

Col quarto motivo, sotto la rubrica di “omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia – nullita’ del procedimento – art. 360 c.p.c., n. 5 ” si riformula la doglianza secondo la quale l’autorizzazione alle indagini, medianti perquisizioni domiciliari e poi bancarie, sarebbe stata illegittimamente concessa dal Procuratore della Repubblica senza specificazione dei gravi indizi di violazione delle norme tributarie che le legittimavano, ed eseguite dalla Guardia di Finanza senza informare il contribuente dei motivi per i quali si procedeva contro di lui.

Le doglianze sono inammissibili. Col vizio di violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) va denunciata la erronea interpretazione della norma giuridica, e col vizio di omesso esame (art. 360 c.p.c., n. 5) la mancata considerazione o insufficiente motivazione in ordine ad un punto di fatto decisivo. La sentenza impugnata non ha affermato che l’ordine di perquisizione domiciliare non dovesse essere motivato con la esplicitazione dei gravi indizi di violazione delle norme tributarie che lo giustificavano, ne’ che le indagini bancarie siano state compiute come atti di polizia tributaria, estranei ad un procedimento penale. Ha mostrato viceversa di ritenere, riportando le difese dall’Amministrazione finanziaria, che in base a provvedimento del procuratore della repubblica idoneamente motivato era stata avviato nei confronti del C. un procedimento penale, le cui acquisizioni sono state utilizzate in sede tributaria col consenso dell’autorita’ giudiziaria. Ne’ (quanto alla doglianza ex art. 360 c.p.c., n. 5) il ricorso chiarisce, coi necessari precisi riferimenti agli atti di causa, quale acquisizione di fatto avrebbe necessariamente imposto una diversa conclusione.

Col quinto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 2, comma 1, n. 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si lamenta che la CTR, facendo propria la motivazione espressa in proposito dal giudice di primo grado, abbia considerato quali ricavi non denunciati anche i prelevamenti rilevati sul conto corrente bancario privi di riscontro nelle scritture contabili del contribuente. Sarebbe stata in tal modo violata la norma in riferimento che mediante l’utilizzo del termine “ricavi”, invece della locuzione “ricavi o compensi” (sostituita nella formulazione della disposizione dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 402) – renderebbe palese che, prima di tale novella, la presunzione ivi disposta poteva valere per i titolari di redditi di impresa (che incassano ricavi) e non anche per i lavoratori autonomi, come il C., che percepiscono “compensi”.

La tesi e’ erronea. Questa corte ha gia’ chiarito che la lettera della norma, anche prima della novella richiamata, non autorizzava l’interpretazione restrittiva prospettata dal contribuente, giacche’ il corpo della disposizione contiene l’espressione “dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti” che e’ pacificamente riferibile anche ai lavoratori autonomi, e comprende anche i prelevamenti. (Cass. 11750/2008).

Col sesto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si lamenta che “la Commissione Tributaria Regionale non ha inteso accogliere neppure la censura all’accertamento sollevata nel ricorso in primo grado e riproposta in appello relativa alla circostanza dedotta che al C. non era mai stata notificato alcun avviso IVA per l’anno 1996, cosicche’ non era stato messo in grado di verificare ne’ le motivazioni della rettifica stessa ne’ l’esatta applicazione delle norme sul cumulo delle sanzioni di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12”.

Anche questa censura e’ inammissibile perche’ non riflette una violazione di legge ma un accertamento di fatto, posto a base della applicazione delle norme contenute nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. Dalla motivazione della doglianza non risulta che i giudici di merito abbiano applicato una lettura delle disposizione diversa da quella invocata dal ricorrente, ma che hanno ritenuto, con giudizio di fatto non censurato, che ricorresse il presupposto della notificazione mediante affissione in quanto risultava che il contribuente era all’epoca privo di abitazione nel comune di Firenze, dove la notifica doveva eseguirsi.

Va dunque respinto il ricorso, e condannato il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

 

 

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