Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8509 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, (ud. 06/12/2019, dep. 06/05/2020), n.8509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20000/2018 proposto da:

L.D.O., e i di lui genitori L.M. e

L.T., domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRO AIELLI;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

SPADAFORA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONIO SPADAFORA;

– controricorrente –

e contro

ASSA ABLOY ITALIA SPA, + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3365/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sigg.ri L.D.O. ed altri propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22/5/2017 della Corte d’Appello di Roma che ha rideterminato in diminuzione l’ammontare in favore dei medesimi liquidato a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), ascritto alla responsabilità del sig. L.C.V..

Resiste con controricorso la società Allianz s.p.a. (già R.A.S. s.p.a.). Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con memoria ex art. 378 c.p.c., i ricorrenti hanno presentato istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., comma 2, per produrre procura speciale al difensore.

Ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c., anche la società Allianz s.p.a. (già R.A.S. s.p.a.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente osservato che il ricorso non reca invero la procura speciale richiesta per il ricorso per cassazione (v. Cass., 4/4/2017, n. 8741).

Nel ricorso risulta al riguardo indicato che le “procure speciali alle liti notarile (Rep. N. 6491 Notaio R.N. in Latina) per quanto riguarda L.D.O.; con autografia della sottoscrizione certificata dal sottoscritto difensore per gli altri due – in calce alla comparsa di costituzione per intervento e prosecuzione volontaria del processo di primo grado ex artt. 301,302 c.p.c., anche per il giudizio di appello e cassazione, a costituire parti integranti essendo ad essa congiunte materialmente (1 – doc. 40 del fascicolo di primo grado)”.

Orbene, emerge a tale stregua ictu oculi il difetto – come eccepito dalla controricorrente nei propri scritti difensivi – dell’imprescindibile requisito costituito dalla posteriorità del relativo rilascio alla pubblicazione della decisione impugnata e allo specifico riferimento alla medesima (v. Cass., Sez. Un., 27/4/2018, n. 10266; Cass., 28/3/2006, n. 7084; Cass., 16/12/2005, n. 27724. E già Cass., 14/8/1997, n. 7611).

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso (v. Cass., 5/11/2018, n. 28146; Cass., 17/3/2017, n. 7014).

Nè può al riguardo disporsi, come dai ricorrenti richiesto nella memoria ex art. 378 c.p.c., la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., comma 2.

Atteso che l’istituto della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., comma 2 (come novellato dalla L. n. 69 del 9009) è senz’altro applicabile (anche) al giudizio di cassazione (v. Cass., 18/12/2018, n. 32725, e, conformemente, Cass., 4/9/2019, n. 22092), va sottolineato come nella specie i ricorrenti abbiano al riguardo dedotto essere la mancata produzione della procura speciale ex art. 365 c.p.c., nella specie “dipesa da causa non imputabile che ha impedito alla parte il pieno esercizio del potere e nello specifico derivata dall’insorgere, negli ultimi due anni”, di “complesse e continue complicanze patologiche delle condizioni di salute – già gravemente compromesse – del L.D.O.”.

Orbene, trattasi di indicazioni dagli odierni ricorrenti formulate in violazione del requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e presupponenti accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità.

Senza sottacersi che l’istanza è altresì infondata, la dedotta malattia del (solo) ricorrente L.D.O. non costituendo impossibilità al rilascio nel suo interesse di procura speciale al difensore.

Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto di affermare in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del potere rappresentativo (v. Cass., Sez. Un., 16/11/2009, n. 24179, e, conformemente, da ultimo, Cass., 27/2/2014, n. 4924 e Cass., 31/7/2015, n. 16274).

La procura speciale al difensore è pertanto in tale ipotesi conferita dal rappresentante legale dell’incapace o dall’amministratore di sostegno del soggetto in condizioni di fragilità (v. Cass., 6/3/2019, n. 6518; Cass., 3/1/2019, n. 9; Cass., 22/7/2015, n. 15363).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Allianz s.p.a., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Allianz s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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