Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8508 del 27/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/03/2019, (ud. 28/11/2018, dep. 27/03/2019), n.8508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9952-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 1, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA REGIONALE VENETO AGRICOLTURA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 43/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 12/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/11/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO BERNAZZANI.

Fatto

RILEVATO

che:

L’A.d.E. propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto n. 43/30/11, depositata il 12.4.2011, che, in controversia concernente l’impugnazione della cartella esattoriale emessa nei confronti della Azienda Regionale Veneto Agricoltura per somme dovute a seguito di controllo formale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, della dichiarazione mod. 770S/2004 per l’anno di imposta 2003, accoglieva l’appello della predetta contribuente avverso la decisione di prime cure, annullando per l’effetto il provvedimento impugnato, con compensazione delle spese giudiziali.

Ritenevano, in particolare, i giudici di appello che l’annullamento della impugnata cartella dovesse derivare, in via assorbente rispetto alle altre doglianze fatte valere dalla contribuente e dall’agente per la riscossione, costituitosi al fine di far valere il proprio difetto di legittimazione passiva, dal rilievo che la motivazione dell’atto impugnato non rispettava i requisiti previsti dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, non contenendo, ad avviso della CTR, i necessari riferimenti ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche sottese alla pretesa impositiva, elementi specificati soltanto nel corso del giudizio dall’Ufficio. Parimenti, secondo la sentenza impugnata la cartella non riportava neppure alcun elemento utile per controllare la correttezza del calcolo degli interessi, mancando l’indicazione del relativo tasso applicato e del periodo di competenza.

Il ricorso dell’Ufficio è affidato a quattro motivi. La contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25,(rectius, n. 602 del 1973) e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7.

Rileva, in tal senso, l’Ufficio che la motivazione della cartella in esame corrisponde esattamente alle indicazioni di cui al cit. art. 25, comma 2, oltre ad essere conforme al modello approvato con D.M., – con particolare riferimento all’indicazione dei tributi richiesti, del titolo della pretesa, del periodo d’imposta, dell’imponibile, dell’aliquota applicata, dell’ammontare degli interessi e delle sanzioni applicate, della data di esecutività del ruolo – e che il contenuto dell’obbligo di motivazione va commisurato al rilievo che la cartella è stata, nella specie, emessa sulla base di un’iscrizione a ruolo conseguente al mero controllo dei dati forniti dallo stesso contribuente.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

1.1. Nella materia in esame, questa Corte ha affermato il principio secondo cui – cfr., fra le tante, Sez. 5, n. 25329 del 28/11/2014, Rv. 633304-01) – “In tema di motivazione della cartella di pagamento, l’atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, mentre quello con cui si proceda, in sede di controllo cartolare del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, alla liquidazione dell’imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poichè il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto adeguata la motivazione della cartella emessa, in sede di controllo automatizzato, all’esito del disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del credito IVA indicato dal contribuente con riferimento all’anno precedente, in cui non risultava presentata alcuna dichiarazione); negli stessi termini, cfr. Sez. 5, n. 21804 del 20/09/2017 (Rv. 645620-01).

Sviluppando tali principi, questa Corte ha precisato che “la cartella di pagamento emessa all’esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l’Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione” (Cass. Sez. 5, n. 15564 del 27/07/2016, Rv. 640655-01).

1.2. Tali principi risultano pienamente applicabili al caso di specie, in considerazione della circostanza che l’emissione della cartella impugnata è avvenuta all’esito di un procedimento di controllo c.d. formale o automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, del modello 770S/2004 per l’anno 2003, a cui l’amministrazione ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione stessa, ove trovava esposizione un debito a titolo di ritenute d’acconto compensato con un credito per versamenti in eccesso di Euro 7.248,00; credito che la contribuente affermava essere maturato nel periodo d’imposta precedente, ma che l’Ufficio riteneva non supportato da idonea documentazione, non avendo la prima allegato ai due modelli 770/2003 (semplificato ed ordinario) presentati per l’anno di imposta 2002 i quadri ST (ritenute operate) ed SX (riepilogo compensazioni e crediti), onde l’importo corrispondente al credito in questione, non calcolabile in assenza della predetta documentazione, veniva recuperato a tassazione in sede di liquidazione.

In relazione a tale pretesa, il contenuto della cartella, riprodotto nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, risulta conforme agli enunciati principi, riportando non soltanto il dettaglio degli addebiti, l’indicazione del tributo, del periodo d’imposta, dei singoli importi iscritti a ruolo, con indicazione del numero dello stesso e della data di esecutività, ma, altresì, il titolo dei singoli recuperi a tassazione (“Eccedenza versamento ritenute d’imposta da utilizzare in compensazione – D.P.R. n. 445 del 1997, art. 1, comma 2”; “Ritenute retrib. pensioni, trasf. mens. aggiunt. e relativo conguaglio”; “Irpef a saldo D.M. 19 maggio 1993, art. 1”), onde può dirsi che il fatto che il recupero derivasse dal disconoscimento della predetta compensazione era perfettamente intelligibile, anche tenuto conto del fatto che gli elementi conoscitivi utilizzati dall’ufficio erano già noti al contribuente in quanto derivanti dalla sua stessa dichiarazione.

Tali elementi sono idonei, dunque, a ritenere complessivamente fondato il motivo di ricorso in esame, dovendosi, peraltro, precisare che lo specifico profilo di impugnazione afferente alla ritenuta carenza di motivazionè della cartella in punto di interessi applicati, è autonomamente trattato nel terzo e nel quarto motivo di ricorso, al cui esame si fa rinvio.

2. Con il secondo motivo, l’Agenzia deduce insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR, pur potendo e dovendo entrare nel merito della pretesa tributaria sulla base del materiale di causa, ove correttamente valutato, si è limitata all’erroneo riscontro del vizio di omessa motivazione della cartella, annullandola.

Tale motivo risulta evidentemente assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo.

3. Il terzo motivo di ricorso è formalmente riferito, nella relativa intitolazione, al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25,ma, in realtà, esplicitamente richiama nel suo svolgimento anche la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 9 e 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla ritenuta nullità della cartella per mancata indicazione del tasso e della decorrenza degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Il quarto motivo di ricorso deduce il vizio di insufficiente ed illogica motivazione sul medesimo punto, non avendo la CTR adeguatamente considerato che la cartella specificava che le somme richieste si riferivano al periodo di imposta 2003 ed al contenuto della dichiarazione dello stesso contribuente, onde lo stesso era in condizione di conoscere presupposti di fatto e ragioni giuridiche della pretesa fiscale anche sotto il profilo del calcolo degli interessi.

3.1. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono fondati.

Questa Corte ha più volte affermato che, nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi del cit. art. 36-bis, anche come nell’ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, “il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”. (Cass. Sez. 5, n. 26671 del 18/12/2009, Rv. 610912-01; Sez. 5, Sentenza n. 22402 del 22/10/2014, Rv. 632860-01; Sez. 6-5, n. 14236 del 07/06/2017, Rv. 644434-01).

3.2. Invero, quanto più specificamente al profilo concernente il calcolo degli interessi, va osservato che il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, ratione temporis vigente), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, posto che “sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento. e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo” (quanto agli interessi di mora, secondo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, ratione temporis vigente, “decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con D.M. finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”). Ne consegue che deve ritenersi sufficiente il riferimento, nella specie regolarmente contenuto nella cartella, alla dichiarazione da cui scaturisce il debito di imposta, al conseguente periodo di competenza ed agli altri elementi più sopra indicati (per completezza espositiva, va aggiunto che, anche per il computo delle sanzioni, risulta adeguato il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo).

In tale prospettiva, risulta evidente l’errore in cui è incorsa la Commissione regionale, poichè la sentenza impugnata da un lato non si è conformata ai principi illustrato, e, dall’altro, non ha correttamente considerato e valutato l’adeguatezza degli elementi rappresentati nella cartella al fine di porre il contribuente in grado di controllare il calcolo degli interessi, così finendo per pervenire a conclusioni che incorrono nei denunciati vizi di legittimità.

4. In conclusione, devono essere accolti il primo motivo, con assorbimento del secondo, nonchè il terzo ed il quarto motivo di ricorso. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, in esso assorbito il secondo, nonchè il terzo ed il quarto motivo di ricorso. Cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2019

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