Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8508 del 14/04/2011

 

Cassazione civile sez. II, 14/04/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 14/04/2011), n.8508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PROTO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

UNIBLOC S.R.L., già C.B. PREFABBRICATI s.r.l., C.F. e P.IVA

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SEBINO 29,

presso lo studio dell’avvocato STUDIO GENTILE – VARLARO SINISI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIZZI MARCELLO;

– ricorrente –

contro

S.T.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA TRIONFALE 5697, presso lo studio dell’avvocato BATTISTA

DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BUJANI

ERMANNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 169/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato GIOVANNI BONACCIO con delega dell’avvocato MARCELLO

PIZZI difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato MASSIMO ANGELINI con delega dell’avvocato ERMANNO

BUJANI difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.T.M. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Pistola la C.B. Prefabbricati s.r.l. (ora UNIBLOC s.r.l.) e, premesso che questa gli aveva venduto 53.000 piastrelle destinate alla pavimentazione di un vialetto di accesso ad un immobile, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni derivanti dai vizi della fornitura.

Il Tribunale di Pistola, con sentenza 11/5/2002 respingeva la domanda attrice ritenendo che l’acquirente fosse decaduto dalla garanzia in quanto i vizi erano stati denunciati tardivamente. Il S. proponeva appello censurando la decisione per quanto attiene alla ritenuta decadenza; la UNIBLOC si costituiva e chiedeva il rigetto dell’appello. La Corte di Appello di Firenze con sentenza 24/1/2005 in riforma della sentenza appellata, respinta l’eccezione di decadenza dalla garanzia, condannava la società venditrice a restituire la parte di prezzo relativa ai beni viziati, pari al 20,33% della fornitura, corrispondente all’importo di Euro 1.414,77 e a pagare, a titolo di risarcimento del danno estetico, la somma di Euro 695,90, pari al 10% della fornitura.

La Corte territoriale riteneva che i vizi non fossero apparenti ed escludeva che fosse decorso il termine per la loro denunzia sul presupposto che tali vizi (consistenti in crateri da scoppio e di sfaldamento per una percentuale di circa il 20%, riconducibili a fatto dell’alienante) potevano essere scoperti solo dal momento dell’ultimazione della posa in opera della pavimentazione e della rimozione della sabbia che si era depositata sulla pavimentazione per effetto dei lavori di posa in opera; aggiungeva che con lettera 7/10/1992 la venditrice, in risposta alle contestazioni del compratore, aveva manifestato disponibilità a sostituire gli elementi che presentavano segni di sfaldamento, con ciò superando (secondo l’espressione usata dal giudice di 2 grado) l’eccezione di decadenza.

La Unibloc s.r.l. propone ricorso per Cassazione affidato a 4 motivi;

resiste con controricorso S.T.. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1495 e 1511 c.c. relativi al termine decadenziale per la denuncia dei vizi e il vizio motivazionale.

Assume, in primo luogo, che i vizi del materiale oggetto della fornitura contestata non sarebbero stati occulti, come ritenuto dal giudice del merito, ma palesi, posto che nella relazione di CTU si legge che anche le piastrelle in deposito e, quindi, mai messe in opera, presentavano i vizi lamentati, ossia crateri da scoppio e sfaldamento, rispettivamente nella percentuale del 5,9% e del 2,51%.

Sulla base di tali premesse, sostiene che il termine per la denuncia non avrebbe dovuto essere calcolato con decorrenza dalla ultimazione della posa in opera (data che non sarebbe provata in atti), ma dal ricevimento del materiale (come previsto anche dall’art. 1511 c.c. per la denuncia dei vizi delle cose da trasportare) e, quindi, da epoca ben antecedente alla data della denuncia dei vizi, temporalmente collocabile alla fine del mese di Luglio 1992; inoltre, rileva che sarebbe stata specificatamente sottoscritta dall’acquirente una clausola per la quale l’acquirente si era impegnata a controllare la qualità del manufatto alla consegna e il materiale posto in opera non avrebbe mai potuto essere contestato successivamente.

Con tale censura, in sostanza, la ricorrente critica la decisione del giudice di appello di fare decorrere il termine per la denuncia dei vizi non già dalla consegna (14/5/1992), ma dalla rimozione dello strato di sabbia che copriva le piastrelle messe in opera e di non avere considerato che per clausola contrattuale, il materiale posto in opera non avrebbe più potuto essere contestato.

La censura, quanto all’apparenza e alla facile riconoscibilità dei vizi (con le relative conseguenze sulla tempestività della denuncia), è inammissibile perchè diretta ad un mero riesame del materiale probatorio già valutato con motivazione immune da vizi logico – giuridici, dal giudice di appello il quale ha ritenuto che, avuto riguardo alla natura ed estensione dei vizi, solo dal momento della rimozione dello strato di sabbia che copriva la pavimentazione realizzata con le piastrelle oggetto della fornitura avrebbe potuto essere apprezzato il vizio della fornitura nella sua sussistenza e rilevanza.

Tale conclusione, è immune da censure considerando che i vizi non attengono alla singola piastrella, ma alla fornitura nel suo complesso e pertanto solo a posa in opera avvenuta (e dopo la rimozione dello strato di sabbia che copriva la pavimentazione) potevano essere apprezzati nella loro rilevanza; inoltre, la circostanza che la percentuale delle piastrelle difettose non poste in opera fosse ampiamente inferiore rispetto alla percentuale delle piastrelle poste in opera, conferma che il materiale aveva una sua intrinseca friabilità che si rendeva evidente solo con l’uso o con la compressione indispensabile per una corretta posa in opera.

Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non può costituire circostanza decisiva e trascurata il fatto che una piccola percentuale delle piastrelle ancora m deposito in quanto non messe in opera presentassero crateri da scoppio e sfaldamento, posto che le imperfezioni percentualmente modeste sono irrilevanti, ma diventano rilevanti (come ritenuto dal giudice di appello) laddove il vizio si estenda al 20% della fornitura.

Infatti, in materia di vizi della fornitura, non rileva solo l’esistenza del vizio, ma anche e soprattutto la sua consistenza e solo dal momento in cui il compratore ha acquisito la certezza oltre che della esistenza dei vizi, anche della loro consistenza (e, quindi, della loro rilevanza) decorre il termine per la denuncia; al riguardo, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che quando una scoperta dei vizi, che avvenga per gradi ed in tempi successivi, si riverberi sulla loro entità, ai fini della verifica della tempestività della denuncia occorre fare riferimento al momento in cui tale scoperta si sia completata con la conoscenza di essa (cfr. Cass. civ., sez. 2, sent. 28 novembre 1997, n. 12011;

Cass. sez. 2 sent. 6/5/2005 n. 9515).

La censura concernente l’omessa valutazione della clausola contrattuale di rinuncia alla contestazione del materiale dopo la sua posa in opera è inammissibile per mancanza di autosufficienza in quanto non è riportato, se non per un limitatissimo stralcio, il testo contrattuale nel quale sarebbe contenuta la clausola; inoltre, trattandosi di allegazione di un fatto estintivo del diritto di garanzia azionato, la deduzione costituisce eccezione di merito e pertanto se l’eccezione era stata formulata e riproposta in appello, la mancata pronuncia su tale eccezione doveva essere dedotta come vizio di nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. 7 luglio 2004, n. 12475;

Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387; Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755;

Cass. 24 febbraio 2006, n. 4191; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1701;

Cass. 23 febbraio 2006, n. 4019; Cass. 6 aprile 2006, n. 8097).

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce nuovamente la violazione dell’art. 1495 c.c. nella parte in cui esclude la necessità della denuncia del vizio quando questo sia stato riconosciuto dal venditore e il correlativo vizio di motivazione; al riguardo osserva che con raccomandata del 7/9/1992 essa ricorrente aveva contestato la denuncia di vizi – rilevandone la tardività, essendosi invece limitata a manifestare la disponibilità alla sostituzione degli eventuali pezzi dei quali viene lamentato lo sfandamento.

Il motivo è assorbito dalla accertata tempestività della denuncia.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce il vizio motivazionale in relazione alla valutazione delle prove testimoniali e, in particolare, in relazione alla svalutazione della testimonianza del teste T., ritenuta non probante nella parte in cui egli avrebbe dichiarato che negli ultimi giorni di Maggio non c’era più la sabbia che ricopriva la pavimentazione (impedendo di percepire i vizi denunciati) non avrebbe riferito circa la presenza di difetti;

secondo la ricorrente, differentemente da quanto affermato dalla Corte di Appello, il teste avrebbe invece dato atto che c’era qualche mattonella che presentava dei forellini. Sarebbe stata inoltre travisata la deposizione del teste M. il quale, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non avrebbe riferito di essersi recato sul posto (dove erano state poste in opera le mattonelle) verso la fine di Luglio, ma dopo circa un mese dall’ultimazione lavori. Lamenta inoltre che la Corte territoriale non avrebbe considerato le incoerenze delle deposizioni testimoniali dei testi indotti dall’attore laddove dichiarano che la sabbia sarebbe stata rimossa dopo circa due mesi e mezzo o tre dalla posa in opera che sarebbe avvenuta in giugno; se così fosse non comprenderebbe perchè la denuncia dei vizi sia stata presentata in Luglio, con anticipo rispetto alla rimozione della sabbia.

Il motivo è inammissibile perchè, nella sostanza, la ricorrente tenta di ottenere da parte del giudice di legittimità, un riesame dell’intero materiale probatorio contrapponendo alle deposizioni dei testi di controparte parte le deposizioni dei propri testi.

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr., ex plurimis, Cass. 17477/2007).

Nel caso concrete, con riferimento alla testimonianza del T., la Corte ha ritenuto con una valutazione ci merito non censurabile, che la stessa fosse inattendibile in relazione alle contrarie e più attendibili diverse testimonianze e ad un elemento fattuale costituito dalla improbabilità che alla fine di Maggio, come dichiarato dal teste, l’opera potesse essere già realizzata e ripulita nella superficie se la consegna del materiale era stata terminata solo il 14 Maggio; nè rileva che il teste ritenuto inattendibile abbia dato atto della presenza di qualche forellino sulle piastrelle, posto che le diverse testimonianze hanno riferito di difetti più consistenti. Con riferimento al teste M. la asserita erroneità della valutazione della testimonianza da parte del giudice del merito poggia ha il suo presupposto nella inammissibile contestazione della valutazione del giudice circa la data di ultimazione dei lavori.

Infine, La critica sulla ritenuta attendibilità delle testimonianze di parte attrice difetta di autosufficienza in quanto non sono riportate con completezza le testimonianze e comunque si fonda su indicazioni temporali approssimative che non incidono sulla ratio decidendi per la quale, solo dopo la rimozione dello strato di sabbia, avvenuto in tempi compatibili con la tempestività della denuncia, era stato possibile accertare i vizi della fornitura.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 1490 c.c. e vizio di motivazione con riferimento alla rilevanza del vizio.

Al riguardo assume che erroneamente le lievi imperfezioni sarebbero state qualificate “vizio”: non sarebbe stata fornita alcuna motivazione in ordine alla qualificazione delle anomalie quali vizi sotto il profilo dell’idoneità all’uso o della apprezzabile diminuzione del valore pur in presenza della consulenza tecnica che concludeva per la funzionalità (idoneità all’uso) della pavimentazione.

Anche in questo caso la censura è inammissibile sia perchè relativa ad un apprezzamento di fatto congruamente motivato (con riferimento alla tipologia del vizio e alla sua estensione, in quanto incidente, sul 20% delle piastrelle fornite), sia perchè si fonda su contestazioni inerenti alla tipologia dei difetti e alla loro pretesa tollerabilità, che non hanno formato oggetto di contestazione nel giudizio di appello.

5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare al controricorrente le spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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