Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8507 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi riuniti 3634/2013 – 15799/2013 R.G. proposti da:

CANALGRANDE s.r.l. – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e

disgiuntamente dell’avvocato Ilaria Romagnoli e dall’avvocato

professor Candido Fois in virtù di procura speciale a margine del

ricorso e dall’avvocato Maurizio Visconti in virtù di procura

speciale per scrittura privata autenticata a ministero notar

G. in data (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Livio Andronico, n. 24, presso lo studio dell’avvocato Ilaria

Romagnoli.

– ricorrente nel procedimento iscritto al n. 3634/2013 R.G. –

contro

SANTA CHIARA s.r.l. – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

Piazza dell’Orologio, n. 7, presso lo studio dell’avvocato Nicola

Marcone che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Pier Vettor

Grimani la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a

margine del controricorso.

– controricorrente nel procedimento iscritto al n. 3634/2013 R.G. –

SANTA CHIARA s.r.l. – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

piazza dell’Orologio, n. 7, presso lo studio dell’avvocato Nicola

Marcone che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Pier Vettor

Grimani la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a

margine del ricorso.

– ricorrente nel procedimento iscritto al n. 15799/2013 R.G. –

contro

CANALGRANDE s.r.l. – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e

disgiuntamente dell’avvocato Ilaria Romagnoli e dall’avvocato

professor Candido Fois in virtù di procura speciale a margine del

controricorso e dall’avvocato Maurizio Visconti in virtù di procura

speciale per scrittura privata autenticata a ministero notar

G. in data (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Livio Andronico, n. 24, presso lo studio dell’avvocato Ilaria

Romagnoli.

– CONTRORICORRENTE nel procedimento iscritto al n. 15799/2013 R.G. –

avverso, il ricorso iscritto al n. 3634/2013 R.G., la sentenza n. 16

dei 25.10.2011/3.1.2012 della corte d’appello di Venezia,

Avverso, il ricorso iscritto al n. 15799/2013 R.G., la sentenza n.

2708 dei 22.10/20.12.2012 della corte d’appello di Venezia,

Udita la relazione delle cause svolta all’udienza pubblica del 13

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Maurizio Visconti per la “Canalgrande” s.r.l.;

Udito l’avvocato Chiara Pesce, per delega dell’avvocato Nicola

Marcone, per la “Santa Chiara” s.r.l.;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto di

ambedue i ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato in data 21.6.2007 “Canalgrande” s.r.l. citava a comparire innanzi al tribunale di Venezia “Santa Chiara” s.r.l..

Esponeva che la società convenuta era proprietaria, per acquisto fattone nel 1982, di un locale adibito a magazzino (in catasto fol. (OMISSIS), mapp. (OMISSIS)) ubicato in (OMISSIS), prospettante per tre lati su area scoperta – denominata “(OMISSIS)” – di proprietà esclusiva di essa attrice; che la convenuta, nell’effettuare la ristrutturazione del suo locale, aveva realizzato sette nuove aperture in violazione delle prescrizioni in tema di distanze, di cui all’art. 905 c.c. e delle prescrizioni in tema di aggravio di servitù, di cui all’art. 1067 c.c..

Chiedeva che la convenuta s.r.l. fosse condannata al ripristino dello status quo ante.

Costituitasi, “Santa Chiara” s.r.l. instava per il rigetto dell’avversa domanda.

Deduceva che, in quanto comproprietaria dell’area scoperta, le aperture erano senz’altro legittime; che non aveva rilievo che a seguito dello scioglimento della comunione la comproprietà fosse venuta meno, giacchè la servitù si era costituita per destinazione del padre di famiglia.

Espletata c.t.u., con sentenza n. 2514/2010 il tribunale accoglieva la domanda dell’attrice e condannava la convenuta al ripristino dello status quo ante mediante eliminazione degli ampliamenti delle vedute conseguenti alle opere di ristrutturazione del 2000 nonchè alle spese di lite.

Interponeva appello “Santa Chiara” s.r.l..

Resisteva “Canalgrande” s.r.l..

Con sentenza n. 16 dei 25.10.2011/3.1.2012 la corte d’appello di Venezia accoglieva il gravame, rigettava la domanda esperita in prime cure da “Canalgrande” s.r.l. e condannava l’appellata alle spese del doppio grado.

Premetteva – la corte – che non era passata in giudicato “la sentenza divisionale che ha assegnato la (OMISSIS) in proprietà esclusiva a Canalgrande” (così sentenza d’appello, pag. 7), sicchè permaneva lo stato di comunione tra le parti in lite in relazione alla medesima area cortilizia; che in particolare l’appellante “Santa Chiara” risultava per tabulas esser comproprietaria della “(OMISSIS)”, giacchè aveva acquistato le quote degli originari comproprietari D.E. e I.M..

Indi esplicitava che nel segno dell’art. 1102 c.c., la realizzazione delle sette nuove aperture “ha costituito più intenso uso della corte comune, ma non ne ha certo alterato la destinazione, restando possibile anche a Canalgrande di farne parimenti uso” (così sentenza, pag. 8); che d’altra parte in ipotesi di contrasto tra norme in tema di distanze e disciplina delle cose comuni doveva “prevalere la normativa speciale in materia di comunione, con conseguente inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze, la quale trovasi in rapporto di subordinazione rispetto all’altra” (così sentenza, pagg. 8 – 9); che conseguentemente doveva “ritenersi consentita l’apertura e segnatamente (…) l’ampliamento di finestre sulla predetta corte di proprietà tuttora comune ed indivisa tra le due società, non trattandosi di opera che possa determinare una qualche servitù di veduta” (così sentenza d’appello, pag. 9) ovvero di opera che soggiace alle “limitazioni prescritte in tema di luci e vedute a tutela dei proprietari dei fondi confinanti di proprietà esclusiva” (così sentenza d’appello, pagg. 9- 10).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso “Canalgrande” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

“Santa Chiara” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

“Canalgrande” s.r.l. ha chiesto riunirsi al procedimento iscritto al n. 3634/2013 R.G. il procedimento iscritto al n. 15799/2013 R.G..

Con ricorso ex art. 1171 c.c., al tribunale di Venezia I.M. ed D.E., comproprietari dell’area cortilizia denominata “(OMISSIS)”, in (OMISSIS), esponevano che “Canalgrande” s.r.l. aveva intrapreso la ristrutturazione di taluni edifici, di sua proprietà, circostanti la stessa area alla stregua di un progetto che avrebbe comportato l’aggravamento delle vedute già prospettanti sulla “(OMISSIS)”, la realizzazione di nuove vedute in violazione della distanza di cui all’art. 905 c.c., la creazione con asservimento dell’area cortilizia di nuovi accessi ai ristrutturandi edifici.

Chiedevano ordinarsi la sospensione dei lavori.

Costituitasi, “Canalgrande” s.r.l. deduceva, tra l’altro, che con atto di citazione notificato in data 28.4.2001 aveva chiesto al tribunale di Venezia farsi luogo allo scioglimento della comunione relativa alla “(OMISSIS)”.

Disposta con provvedimento del 12.7.2001 – confermato in sede di reclamo – la sospensione dei lavori, con citazione in data 3.9.2001 I.M. ed D.E. davano corso alla fase a cognizione piena.

Indi, riunito il giudizio al giudizio introdotto con la citazione notificata in data 28.4.2001, spiegava intervento “Santa Chiara” s.r.l.; deduceva che era comproprietaria pro quota dell’area cortilizia per acquisto fattone da I.M. ed D.E. con rogito del 25.3.2002.

Espletata c.t.u., con sentenza n. 1734/2006 il tribunale di Venezia, tra l’altro, opinava per l’indivisibilità della “(OMISSIS)”, disponeva lo scioglimento della comunione ad essa relativa facendo luogo alla sua assegnazione a “Canalgrande” s.r.l., onerava tal ultima società del versamento della somma di Euro 58.800,00 a titolo di conguaglio e rigettava le domande in origine esperite da I.M. ed D.E..

Proponeva appello “Santa Chiara” s.r.l..

Resisteva “Canalgrande” s.r.l..

Venivano dichiarati contumaci I.M. ed D.E..

Con sentenza n. 2708 dei 22.10/20.12.2012 la corte d’appello di Venezia rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Esplicitava la corte, in ordine al primo motivo di gravame, con cui a censura del primo dictum si era assunto che la “(OMISSIS)” fosse suscettibile di divisione in natura, che l’area cortilizia, avente una “pianta simile a una U rovesciata della larghezza media di circa 3,62 m., costituendo un corridoio su cui prospettano tre edifici” (così sentenza, pag. 8), in nessun modo si prestava ad essere frazionata in porzioni “suscettibili di autonomo e libero godimento, essendo (…) utilizzata per accedere ai vari immobili che vi si affacciano” (così sentenza d’appello, pag. 9).

Esplicitava la corte, in ordine al secondo motivo di gravame, con cui a censura del primo dictum si era assunto che la “(OMISSIS)” aveva natura di pertinenza degli edifici circostanti, che difettava “l’elemento soggettivo perchè gli originari proprietari P., nel vendere separatamente dai restanti immobili l’area scoperta, hanno previsto che la stessa fosse gravata di servitù di passaggio a favore degli stessi” (così sentenza d’appello, pag. 9); che dunque tale circostanza valeva ad escludere il vincolo pertinenziale.

Esplicitava la corte, in ordine al terzo motivo di gravame, con cui a censura del primo dictum si era assunto che il conguaglio doveva essere commisurato all’utilità effettiva che il bene da dividere aveva avuto per “Canalgrande”, che il valore del bene da dividere andava “determinato in base a criteri oggettivi che non possono variare a seconda dell’utilità che ne può trarre il singolo assegnatario” (così sentenza d’appello, pag. 10).

Esplicitava la corte, in ordine al quarto motivo di gravame, con cui l’appellante “Santa Chiara” aveva dedotto che non erano venute meno la legittimazione e l’interesse ad agire relativamente alla eliminazione delle aperture, ancorchè la “(OMISSIS)” fosse stata in sede di scioglimento della comunione attribuita in proprietà esclusiva a “Canalgrande”, che “l’apertura di finestre da parte della società Canalgrande era da ritenersi legittima anche prima che operasse la divisione (…) in quanto, in caso di area di proprietà comune ed indivisa tra le parti, l’apertura di nuove vedute costituisce opera inidonea all’esercizio in un diritto di servitù” (così sentenza d’appello, pag. 11).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso “Santa Chiara” s.r.I.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

“Canalgrande” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

“Canalgrande” s.r.l. ha chiesto riunirsi il procedimento iscritto al n. 15799/2013 R.G. al procedimento iscritto al n. 3634/2013 R.G.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente – nel procedimento iscritto al n. 3634/2013 R.G. – denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello.

Deduce che “Santa Chiara” s.r.l. in prime cure aveva assunto la legittimità delle realizzate aperture in quanto comproprietaria della quota del 12,50% della “(OMISSIS)”, in seconde cure ne aveva assunto la legittimità in quanto gli autori dell’opera sarebbero stati suoi danti causa; che tale immutazione dei fatti valeva a rendere inammissibile l’esperito gravame.

Con il secondo motivo la ricorrente – nel procedimento iscritto al n. 3634/2013 R.G. – denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c..

Deduce che la corte di merito non ha enunciato gli elementi sui quali ha fondato il suo convincimento; che ciò viepiù giacchè le uniche circostanze che hanno trovato riscontro, si identificano con la realizzazione nell’anno 2000 delle aperture, con l’acquisizione da parte di “Santa Chiara” della comproprietà dell’area cortilizia due anni dopo, con l’inidoneità delle vedute a rappresentare un miglior utilizzo della cosa comune.

Con il terzo motivo la ricorrente – nel procedimento iscritto al n. 3634/2013 R.G. – denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 905, 1102 e 2697 c.c..

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte distrettuale, al momento della realizzazione delle vedute la “(OMISSIS)” apparteneva unicamente ad essa ricorrente, a I.M. e ad D.E..

Con il quarto motivo la ricorrente – nel procedimento iscritto al n. 3634/2013 R.G. – denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il difetto di motivazione.

Deduce che la “(OMISSIS)” non costituisce una parte comune del locale adibito a magazzino da “Santa Chiara” acquistato nel 1982; che “Santa Chiara” è divenuta comproprietaria della “(OMISSIS)” nel 2002; che la corte territoriale ha del tutto omesso l’esame e la valutazione di siffatte circostanze.

Deduce che ulteriore difetto di motivazione è da ravvisare nella circostanza che la corte di Venezia non ha indicatole ragioni per cui ha inteso dissentire dal convincimento espresso dal primo giudice.

Con il primo motivo la ricorrente – nel procedimento iscritto al n. 15799/2013 R.G. – denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1111, 1112, 1114, 1116 e 720 c.c., nonchè la violazione degli artt. 817 e 818 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che nella fattispecie non si configurano le ragioni che a norma dell’art. 720 c.c., possono indurre a ricomprendere per intero dell’immobile da dividere nella porzione di uno dei condividenti.

Deduce che parimenti la presenza degli impianti tecnologici ad uso della “Canalgrande” non impedisce il frazionamento in natura della “(OMISSIS)”.

Deduce che “ai sensi dell’art. 817 c.c., la destinazione a pertinenza può essere effettuata dal proprietario della cosa principale” (così ricorso, pag. 12); che nel caso di specie l’area cortilizia è stata considerata pertinenza dai proprietari degli immobili circostanti, il che comportava “la possibilità di dividere il bene attribuendo la quota di corrispondenza dello stesso quale pertinenza degli immobili circostanti” (così ricorso, pag. 13).

Con il secondo motivo la ricorrente – nel procedimento iscritto al n. 15799/2013 R.G. – denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1111, 1112, 1114, 1116, 720 e 728 c.c..

Deduce che, ai fini della esatta determinazione del conguaglio spettante al comunista non assegnatario, il valore dell’area cortilizia “doveva essere determinato tenendo presente che la proprietà di esso avrebbe consentito la ristrutturazione dell’immobile di proprietà di uno dei comunisti” (così ricorso, pag. 13).

Con il terzo motivo la ricorrente – nel procedimento iscritto al n. 15799/2013 R.G. – denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1116, 720, 757, 1102 e 905 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che il principio richiamato dalla corte d’appello opera “ove si tratti di apertura di vedute in un edificio condominiale: mentre nel caso che ne occupa le finestre sono state aperte in un edificio di proprietà esclusiva di controparte” (così ricorso, pag. 16); che ne deriva il buon fondamento della sua domanda volta alla condanna di “Canalgrande” alla eliminazione delle vedute aperte in violazione delle distanze di cui all’art. 905 c.c..

In via del tutto preliminare va disposta la riunione del procedimento iscritto al n. 15799/2013 R.G. al procedimento iscritto al n. 3634/2013 R.G. (cfr. al riguardo Cass. 31.10.2011, n. 22631, secondo cui l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 c.p.c., essendo volto a garantire l’economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità, sia in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi sia, a maggior ragione, in presenza di sentenze pronunciate in grado di appello in un medesimo giudizio, legate l’una all’altra da un rapporto di pregiudizialità e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione).

Destituito di fondamento è il primo motivo del ricorso iscritto al n. 3634/2013 R.G..

E’ evidente che le aperture realizzate dalla s.r.l. “Santa Chiara”, al di là della loro legittimità o meno alla stregua delle prescrizioni di cui agli artt. 905 e 1067 c.c., sono state eseguite dalla stessa s.r.l. iure proprietatis, in esplicazione del suo diritto di proprietà esclusiva sul locale adibito a magazzino, in catasto al foglio n. (OMISSIS), mappale n. (OMISSIS).

Si è quindi al cospetto di una estrinsecazione (asseritamente legittima) del diritto di proprietà che alla stessa “Santa Chiara” s.r.l. compete.

In tal guisa non può che ribadirsi il principio per cui la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti “autodeterminati”, sicchè nelle azioni ad essi relative la causa petendi si identifica con i diritti stessi e non con il titolo (contratto, successione ereditaria, usucapione, etc.) che ne costituisce la fonte, la cui deduzione non ha la funzione di specificazione della domanda, ma è necessaria ai soli fini della prova (cfr. Cass. 10.10.1997, n. 9851, ove si specifica che non dà luogo alla proposizione di una domanda nuova in appello, preclusa dall’art. 345 c.p.c., la deduzione da parte dell’attore in rivendicazione di avere acquistato la proprietà del bene controverso per usucapione).

Di conseguenza del tutto irrilevante è la circostanza che da parte di “Santa Chiara” “nel successivo grado di appello la legittimità delle vedute è stata sostenuta sotto un’angolazione assolutamente diversa” (così ricorso n. 3634/2013 R.G., pag. 9).

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso iscritto al n. 3634/2013 R.G. sono strettamente connessi. Il che ne suggerisce la disamina congiunta. I medesimi motivi in ogni caso sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.

Si prescinde dal rilievo per cui con sentenza n. 1734/2006 il tribunale di Venezia ha fatto luogo allo scioglimento della comunione relativa alla “(OMISSIS)” mercè sua assegnazione in proprietà esclusiva a “Canalgrande” s.r.l. (si è anticipato che la sentenza n. 1734/2006 è stata confermata dalla sentenza n. 2708/2012, avverso la quale “Santa Chiara” ha esperito il ricorso – in disamina – che ha dato vita al procedimento n. 15799/2013 R.G.).

Si rappresenta piuttosto che questa Corte di legittimità da tempo spiega che il principio di cui all’art. 1102 c.c., sull’uso della cosa comune consentito al partecipante, non è applicabile ai rapporti tra proprietà individuali (e loro accessori) e beni condominiali finitimi, che sono disciplinati dalle norme attinenti alle distanze legali ed alle servitù prediali, ossia da quelle che regolano i rapporti tra proprietà contigue od asservite e che non contraddicono alla particolare normativa della comunione (cfr. Cass. 10.1.1980, n. 221; Cass. 18.1.1982, n. 319, secondo cui l’apertura di vedute in violazione del disposto dell’art. 905 c.c., sul tetto di proprietà esclusiva di un condomino, non esclude il pregiudizio degli altri condomini i quali, pertanto, possono agire in negatoria servitutis, in quanto i vincoli che derivano da una veduta non incidono soltanto sul proprietario del tetto, dal momento che come fondo servente deve essere considerato l’intero immobile condominiale, nel suo complesso e nella sua unità strutturale e funzionale).

All’insegna dei premessi rilievi va perciò confermato il dictum di prime cure ovvero la statuizione n. 2514/2010 del tribunale di Venezia.

Il primo ed il secondo motivo del ricorso iscritto al n. 15799/2013 R.G. del pari sono strettamente correlati. Se ne giustifica pertanto l’esame simultaneo. I motivi anzidetti comunque sono privi di fondamento.

Si premette che i motivi de quibus si qualificano esclusivamente in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Occorre tener conto, per un verso, che con i motivi de quibus “Santa Chiara” censura in sostanza il giudizio “di fatto” cui la corte di merito ha atteso (“sempre in relazione al problema della divisibilità materiale della corte la sentenza impugnata (…)”: così ricorso n. 15799/2013 R.G., pag. 12; “il valore del bene doveva essere determinato tenendo (…) conto della sua particolare configurazione”: così ricorso n. 15799/2013 R.G., pagg. 13 e 14).

Occorre tener conto, per altro verso, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che riguarda l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

Occorre tener conto, per altro verso ancora, precipuamente con riferimento al primo motivo del ricorso iscritto al n. 15799/2013 R.G., che in tema di scioglimento di una comunione avente ad oggetto un compendio immobiliare, l’accertamento del requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi dell’art. 720 c.c., è riservato all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa (cfr. Cass. 21.5.2003, n. 7961).

In questi termini si rappresenta ulteriormente che i vizi motivazionali sostanzialmente veicolati dai mezzi di impugnazione in esame rilevano nei limiti della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale introdotta dal D.Lgs. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (è il caso de quo: la sentenza n. 2708 della corte di Venezia è stata depositata 11 20.12.2012).

Conseguentemente riveste valenza l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (il riferimento è a Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053).

Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua dell’indicazione nomofilattica a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni – dapprima riferite – cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672), la corte territoriale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo (la corte di Venezia ha altresì puntualizzato che l’attribuzione di una porzione dell’area a “Santa Chiara” avrebbe determinato, così come aveva evidenziato il c. t. u., “inconvenienti connessi all’esistenza degli impianti tecnologici ad uso della società Canalgrande”: così sentenza d’appello, pag. 9).

Dall’altro, che la corte d’appello ha sicuramente disaminato il fatto storico caratterizzante la res litigiosa.

In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.

Difatti, con precipuo riferimento all’assunto della ricorrente “Santa Chiara” secondo cui la “(OMISSIS)” “è stata considerata pertinenza degli immobili circostanti (…) direttamente dai proprietari di questi ultimi (…); ha errato quindi il Giudice di secondo grado nel far riferimento (…) al contenuto dell’atto di compravendita (…)” (così ricorso n. 15799/2013 R.G., pag. 12 – 13), questo Giudice del diritto spiega che il vincolo pertinenziale comporta l’esclusività della funzione accessoria, onde nell’ipotesi di un immobile contemporaneamente adibito al servizio di diversi altri, appartenenti ciascuno a proprietari diversi può solo verificarsi un caso di proprietà comune ovvero un caso di servitù (cfr. Cass. 7.11.1994, n. 9221).

Ebbene, nella fattispecie è la stessa “Santa Chiara” che riferisce che “la c.t.u. aveva rilevato la sussistenza delle servitù di passaggio” (così ricorso, pag. 11).

D’altro canto, in prime cure il valore della “(OMISSIS)” e quindi del conguaglio è stato determinato in conformità agli esiti della c.t.u..

Infondato è il terzo motivo del ricorso iscritto al n. 15799/2013 R.G..

Al riguardo è sufficiente recepire il rilievo della controricorrente alla cui stregua, siccome aveva reputato il primo giudice, l’attribuzione della “(OMISSIS)” in proprietà esclusiva a “Canalgrande” ha fatto venir meno l’interesse e la legittimazione ad agire di “Santa Chiara” (cfr. controricorso, pag. 15) (cfr. Cass. 2.12.2002, n. 17064, secondo cui la “legitimatio ad causam”, intesa come interesse ad agire o a contraddire, si configura come condizione dell’azione (e cioè come elemento strutturale che la sorregge) interno (e non esterno, quale presupposto sostanziale) all’interesse medesimo, sicchè la sua sussistenza deve accertarsi con riferimento al tempo della decisione (principio della cosiddetta effettività sostanziale)).

In accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso iscritto al n. 3634/2013 R.G. va – in relazione e nei limiti dei medesimi motivi – cassata la sentenza n. 16 dei 25.10.2011/3.1.2012 della corte d’appello di Venezia.

All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, del principio di diritto, ben può farsi luogo per relationem, negli stessi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 221/1980 e n. 319/1982 dapprima citati.

In ogni caso, giacchè non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, nulla osta a che questa Corte, con statuizione “nel merito” ex art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., rigetti l’appello proposto da “Santa Chiara” s.r.l. avverso la sentenza n. 2514/2010 del tribunale di Venezia e confermi tal ultima sentenza.

Conseguentemente l’appellante “Santa Chiara” s.r.l. va condannata a rimborsare all’appellata “Canalgrande” s.r.l. le spese del giudizio di appello, liquidate giusta D.M. 8 aprile 2004, n. 127, come da dispositivo.

L’accoglimento del ricorso proposto da “Canalgrande” ed iscritto al n. 3634/2013 R.G. ed il rigetto del ricorso proposto da “Santa Chiara” ed iscritto al n. 15799/2013 R.G. giustificano la condanna di “Santa Chiara” alle spese del presente giudizio di legittimità, spese la cui liquidazione segue come da dispositivo.

Il ricorso (respinto) proposto da “Santa Chiara” ed iscritto al n. 15799/2013 R.G. è stato notificato in data 14.6.2013.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente (nel procedimento iscritto al n. 15799/2013 R.G.) “Santa Chiara” s.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (l’esercizio del potere discrezionale di riunione delle cause lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e della posizione delle parti in ciascuno di essi: cfr. Cass. 15.4.1998, n. 3800).

PQM

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso iscritto al n. 15799/2013 R.G. proposto da “Santa Chiara” s.r.l.; rigetta il primo motivo del ricorso iscritto al n. 3634/2013 R.G. proposto da “Canalgrande” s.r.l.;

accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso iscritto al n. 3634/2013 R.G. proposto da “Canalgrande” s.r.l., cassa – in relazione e nei limiti dei medesimi motivi – la sentenza n. 16 dei 25.10.2011/3.1.2012 della corte d’appello di Venezia e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto da “Santa Chiara” s.r.l. nei confronti di “Canalgrande” s.r.l. avverso la sentenza n. 2514/2010 del tribunale di Venezia, così integralmente confermando tal ultima statuizione;

condanna “Santa Chiara” s.r.l. a rimborsare a “Canalgrande” s.r.l. le spese del giudizio di appello definito con la sentenza (cassata) n. 16 dei 25.10.2011/3.1.2012 della corte d’appello di Venezia, spese che si liquidano in Euro 100,00 per spese, in euro 800,00 per diritti ed in Euro 3.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge;

condanna “Santa Chiara” s.r.l. a rimborsare a “Canalgrande” s.r.l. le spese del presente giudizio di legittimità, spese che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge;

dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente (nel procedimento iscritto al n. 15799/2013 R.G.) “Santa Chiara” s.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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