Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8507 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. un., 25/03/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 25/03/2021), n.8507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26057/2019 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE

MERCATI N. 51, presso lo studio degli avvocati FRANCO COCCOLI, e

MARCO DI LULLO, che unitamente all’avvocato ALESSANDRO MATTONI, lo

rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE

DEI CONTI PER LA REGIONE LAZIO, domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

N. 25;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

76806 proposto dalla Procura Regionale della Corte dei Conti presso

la Sezione g Giurisdizionale per il Lazio;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/02/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALESSANDRO CIMMINO, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione

della Corte dei Conti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Procura della Corte dei Conti, con atto di citazione notificato il 9 maggio 2019, ha citato S.F., dipendente del Ministero degli Interni, a comparire dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Lazio, chiedendo la condanna dello stesso al versamento dei compensi ricevuti per attività extraprofessionale prestata nel periodo 2007/2008 e per altre attività svolte nel periodo 2008/2009, per le quali non aveva richiesto autorizzazione, nè aveva provveduto successivamente a versare all’amministrazione di appartenenza l’ammontare degli emolumenti.

2. Con regolamento preventivo di giurisdizione S.F. ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, qualificata l’azione proposta ai sensi della L. n. 190 del 2012, art. 53, commi 7 e 7 bis.

3. Il Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ha resistito con controricorso.

4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con proprie memorie, ha chiesto dichiararsi la giurisdizione della Corte dei Conti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. S.F. ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla parte e dai suoi difensori e notificato alla controparte.

Tuttavia, va rilevato che resta privo di effetti, ai fini della decisione sul ricorso, l’atto di rinuncia al regolamento preventivo di giurisdizione del ricorrente, poichè la rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, laddove – come nel caso di specie – non sia stata accettata dalla controparte, la quale abbia fatto propria l’istanza di regolamento, resta, invero, priva di effetti, imponendo alla Corte di cassazione di pronunciare sulla giurisdizione, giacchè rimane efficace l’atto di impulso processuale contenuto nel controricorso (Cass. S.U. 21/12/2020 n. 29174; Cass. Sez. U., 25/03/2013, n. 7389; Cass. Sez. U., 02/12/2010, n. 24417).

Peraltro, deve precisarsi che la tempestività della rinuncia va valutata in relazione non già alla data della odierna udienza camerale ma rispetto alla prima adunanza ex art. 380 ter c.p.c., fissata per la data del 24 marzo 2020, sebbene poi non tenutasi, ed occorrendo avere riguardo quindi, ai fini dell’art. 380 ter c.p.c., comma 2, al termine di venti giorni prima di tale udienza, come imposto dall’art. 390 c.p.c..

2. Nel merito, ritiene la Corte che sussista, nel caso di specie, la giurisdizione del giudice contabile a pronunciarsi sulla vicenda oggetto del giudizio incardinato dal Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte.

Infatti, è consolidato il principio in base al quale la controversia avente ad oggetto la domanda della P.A. volta a ottenere dal proprio dipendente il versamento dei corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario anche dopo l’inserimento, nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, del comma 7 bis ad opera della L. n. 190 del 2012, art. 1, comma 42 lett. b), (in base al quale l'”omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti”), attesa la natura sanzionatoria dell’obbligo di versamento previsto dal comma 7, che prescinde dalla sussistenza di specifici profili di danno richiesti per la giurisdizione del giudice contabile (v. Cass., Sez. Un., 19/1/2018, n. 1415; Cass., Sez. Un., 10/1/2017, n. 8688; Cass., Sez. Un., 19/1/2018, n. 16722; Cass., Sez. Un., 16/4/2018, n. 1415; Cass., Sez. Un., 9/3/2018, n. 5789; Cass., Sez. Un., 28/5/2018, n. 13239; Cass., Sez. Un., 3/8/2018, n. 20533; Cass. S.U. 26/06/2019 n. 17124; Cass. S.U. 14/01/2020 n. 415).

Queste Sezioni Unite hanno peraltro al riguardo da ultimo diversamente ritenuto che l’azione D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 53, comma 7, promossa dal Procuratore della Corte dei Conti nei confronti di dipendente della P.A., che abbia omesso di versare alla propria Amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, rimane attratta alla giurisdizione del giudice contabile, anche se la percezione dei compensi si è avuta in epoca precedente all’introduzione del medesimo art. 53, comma 7 bis, giacchè tale norma non ha portata innovativa, vertendosi in ipotesi di responsabilità erariale, che il legislatore ha tipizzato non solo nella condotta ma altresì annettendo valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno, al fine di tutelare la compatibilità dell’incarico extraistituzionale in termini di conflitto di interesse, dovendo privilegiarsi il proficuo svolgimento di quello principale e l’adeguata destinazione di energie lavorative al rapporto pubblico (v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 26/6/2019, n. 17124).

Peraltro l’azione di responsabilità erariale non interferisce con l’eventuale azione di responsabilità amministrativa della P.A. contro il soggetto tenuto alla retribuzione, l’azione D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 53, comma 7, ponendosi rispetto ad essa in termini di indefettibile alternatività (v. Cass., Sez. Un., 26/6/2019, n. 17124). Resta inteso che laddove la P.A. di appartenenza del dipendente percipiente il compenso in difetto di autorizzazione non si attivi (anche) in via giudiziale per far valere l’inadempimento degli obblighi del rapporto di lavoro, e il Procuratore contabile abbia viceversa promosso azione di responsabilità contabile in relazione alla tipizzata fattispecie legale D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 53, commi 7 e 7 bis, alla detta P.A. rimane precluso promuovere la detta azione, essendo da escludere – stante il divieto del bis in idem – una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità di ciascuna di esse propria, siano volte a conseguire, avanti al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico petitum (predeterminato dal legislatore) in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un’unica fonte (quella legale), e cioè i compensi indebitamente percepiti in difetto di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico che li ha determinati e non riversati, al fine di effettivamente destinarli al bilancio dell’Amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente (v. Cass., Sez. Un., 26/6/2019, n. 17124).

Orbene, nella specie la Procura contabile ha nell’atto di citazione prospettato che il Dott. S., dipendente del Miniestro dell’Interno, aveva percepito dei compensi per incarichi extragiudiziari svolti in favore di privati ed in assenza di autorizzazione da parte della PA di appartenenza, per un ammontare di complessivi Euro 54.948,00 negli anni dal 2007 al 2009.

3. Alla stregua di quanto sopra esposto, va pertanto dichiarata la giurisdizione nel caso della Corte dei Conti.

4. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del presente regolamento, stante la qualità di parte in senso meramente formale del Procuratore della Corte dei Conti.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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