Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8507 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, (ud. 06/12/2019, dep. 06/05/2020), n.8507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2896/2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIARAMONTE GULFI

13, presso lo studio dell’avvocato CARLO GE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FILIPPO MARAZZI;

– ricorrente –

contro

A.P., T.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA LIMA 7, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI NOVELLINI, che

li rappresenta e difende;

AMISSIMA ASSICURAZIONE SPA, in persona del Procuratore Speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo

studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e difende;

D.L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SENECA 73,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO MORRICONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PATRIZIA MARINI;

D.L.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAMILLO

SBARBARO 49, presso lo studio dell’avvocato CINZIA MASSA,

rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO MANGIAROTTI;

– controricorrenti –

e contro

T.M., D.L.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2755/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20/6/2017 la Corte d’Appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Amissima Assicurazioni s.p.a. (già Carige s.p.a.), e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Pavia n. 46/2016, ha rigettato la domanda di manieva nei confronti della medesima spiegata dal sig. S.M. e per il resto ha confermato la pronunzia del giudice di prime cure di accoglimento della domanda nei confronti di quest’ultimo ed altri originariamente proposta dai sigg. A.P. e T.M. di risarcimento dei danni arrecati al loro fondo nel corso dell’esecuzione di lavori di scavo eseguiti “lungo il confine finalizzati alla costruzione di un muro di contenimento alto circa 5 mt. e lungo circa 30 mt.”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il S. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 10 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi i sigg. A.P. e T.M., D.L.G., D.L.S. e la società Amissima Assicurazioni s.p.a. (già Carige s.p.a.).

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 2 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 3, il 4, il 6, l’8 e il 10 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 5 motivo denunzia “omesso esame” di fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 7 e il 9 motivo denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene dalla ricorrente operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all’atto di citazione in 1 grado, all’atto di sua chiamata in causa, al proprio atto di costituzione e risposta, alla chiamata in manleva del D.L.G., alla “domanda riconvenzionale” della D.L.S., alla “polizza n. (OMISSIS)”, all’atto di appello, al proprio “appello incidentale”, all'”ottavo motivo dell’appello proposto da Amissima Assicurazioni spa (contenuto nel fascicolo di secondo grado di parte Amissima – qui allegato n. 3)”, all'”art. 20 lett. p) delle Condizioni generali”, all'”art. 19 lett. f) e lett. g) delle Condizioni generali”, al “motivo d’appello n. 5 di Amissima”, al “motivo d’appello n. 6 di Amissima”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., i “punti salienti della relazione” del CTU), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5, 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va per altro verso posto in rilievo (con particolare riferimento al 5, al 7 e al 9 motivo) come, al di là della formale intestazione dei motivi, la ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie la contraddittorietà, l’illogicità e l’incomprensibilità della motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Senza sottacersi, con particolare riferimento al 4 motivo di ricorso, che diversamente da quanto dall’odierna ricorrente sostenuto, la corte di merito ha esaminato in realtà la doglianza dalla medesima mossa in sede di gravame circa la dedotta “inutilizzabilità nei suoi confronti delle risultanze dell’ATP, esperito senza che lo stesso fosse stato chiamato a parteciparvi”, al riguardo espressamente affermando: “Della sentenza del Tribunale di Pavia n. 46/2016 si doleva Amissima Assicurazioni s.pa., già Carige; si doleva in primo luogo della erroneità della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato utilizzabili e opponibili ad Amissima ed al geometra S. le risultanze della ATP che erano state utilizzate come unica fonte di prova… Sul punto, la Corte considera che le considerazioni dell’appellante sono condivisibili se riferite alla CTU, ma non sono pertinenti quando l’atto viene considerato, come ha fatto il giudice di prime cure, come un mero documento e, come tale, valutato in quanto prova atipica”.

Ha posto in particolare in rilievo che “in tal caso, il giudice deve valutare il contenuto dell’atto, la sua coerenza e la sua logicità”, e quindi correttamente sottolineato come nulla vieti “che all’esito di tale operazione logico giuridico interpretativa, il giudicante fondi il suo giudizio, come avvenuto nel caso di specie, sul documento. Conferma è il fatto che la situazione descritta nell’atto sia irripetibile a fronte di una situazione in evoluzione: in tal caso si ha la conferma della necessità ontologica di utilizzo del documento al fine del decidere. Nel caso in esame, si deve considerare che la stessa necessità di disporre l’ATP evidenzia una situazione in evoluzione”.

E’ quindi pervenuta a logicamente concludere che “gli argomenti sopra evidenziati consentono a questa Corte di disattendere il motivo di gravame, precisando che la decisione del giudice di prime cure non ha spogliato la parte chiamata in causa delle sue prerogative di coltivare il suo onere della prova, in quanto la valutazione dell’elemento di prova sopra indicato è assorbente di ogni altro elemento”.

Ratio decidendi dall’odierno ricorrente invero non (quantomeno idoneamente) censurata.

Emerge dunque evidente come nella specie il ricorrente invero inammissibilmente prospetti una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore – rispettivamente – dei controricorrenti A.P. e T.M., del controricorrente D.L.G., della controricorrente D.L.S. e della controricorrente società Amissima Assicurazioni s.p.a. (già Carige s.p.a.), seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore -rispettivamente – dei controricorrenti A.P. e T.M., del controricorrente D.L.G., della controricorrente D.L.S. e della controricorrente società Amissima Assicurazioni s.p.a. (già Carige s.p.a.).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA