Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8506 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20507/2012 R.G. proposto da:

M.R. c.f. (OMISSIS) – (in qualità di coerede di

R.R. e di erede di R.M. e R.G.) elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Monte Zebio, n. 37, presso lo studio

dell’avvocato Marcello Furitano che congiuntamente e disgiuntamente

all’avvocato Giovanni Pecoraro lo rappresenta e difende in virtù di

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G. – c.f. (OMISSIS) – C.P. – c.f. (OMISSIS) –

(in qualità dí eredi di R.B.) elettivamente domiciliati in

Roma, alla via Rubicone, n. 42, presso lo studio dell’avvocato Carlo

Alfredo Rotili che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Anna

Maria Crosta li rappresenta e difende in virtù di procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e

M.V. – c.f. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 60 dei 26.1/10.4.2012 della corte d’appello di

Caltanissetta;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 13

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Luigi Abete,

Udito l’avvocato Cecilia Furitano, per delega dell’avvocato Marcello

Furitano, per il ricorrente;

Udito l’avvocato Carlo Alfredo Rotili controricorrenti;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per la declaratoria

di inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato in data 23.3/4.4.1998 R.B. citava a comparire innanzi al tribunale di Caltanissetta R.G., R.M., M.R. e M.V., quest’ultimi quali eredi di R.R..

Esponeva che era erede di R.F.B. per la quota di 3/12 unitamente a R.G. e R.M., eredi, ciascuna, parimenti per la quota di 3/12, e a M.R. e M.V., eredi, a loro volta, rispettivamente per la quota di 2/12 e per la quota di 1/12.

Chiedeva farsi luogo allo scioglimento della comunione ereditaria.

Si costituiva R.M.; non si opponeva all’avversa istanza.

Disposta ed espletata c.t.u., con ordinanza del 10.10.2002 il consulente veniva chiamato a chiarimenti.

Si costituiva M.V.; del pari non si opponeva allo scioglimento della comunione.

Interrotto il giudizio a seguito della morte di R.M., l’attrice attendeva alla riassunzione nei confronti di M.R., in proprio – quale erede della madre, R.R. – e quale erede di R.M. e R.G., quest’ultima parimenti deceduta nelle more, e di M.V..

Con comparsa del 25.3.2004 si costituiva M.R..

Indi, in data 7.2.2006, il c.t.u. depositava relazione integrativa e successivamente relazione suppletiva alla c.t.u. del 7.2.2006.

Con sentenza n. 369/2007 il tribunale, in conformità alla c.t.u. ed ai relativi supplementi, faceva luogo allo scioglimento della comunione ereditaria ed all’assegnazione dei cespiti in favore di R.B., di M.V. e di M.R. con determinazione degli importi dovuti a conguaglio.

Interponeva appello M.R..

Resisteva R.B.; esperiva in subordine appello incidentale.

Resisteva M.V..

Con sentenza n. 60 dei 26.1/10.4.2012 la corte d’appello di Caltanissetta rigettava il gravame principale e compensava le spese del grado.

Esplicitava – la corte – in ordine alla richiesta di rinnovo della consulenza tecnica, che i terreni erano stati correttamente valutati in ragione della loro effettiva destinazione urbanistica, ossia quali terreni agricoli; che l’indivisibilità del cosiddetto “palazzo storico” era conseguenza della sua destinazione a “clinica”, “con conseguente interdipendenza dell’intera struttura” (così sentenza d’appello, pag. 10), sicchè era da escluderne la comoda divisibilità.

Esplicitava, in ordine alla richiesta di divisione secondo il progetto di cui a pagina 21 del supplemento alla c.t.u. in data 7.2.2006, che la divisione in n. 12 lotti non era perseguibile, giacchè siffatta possibilità contemplava “la divisione del palazzo storicoin parti (…) non utilizzabili in maniera a se stante, e non aventi una autonomia economica” (così sentenza d’appello, pag. 10).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso M.R.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

C.G. e C.P., eredi dell’originaria attrice, hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

M.V. non ha svolto difese nè è comparsa all’udienza di discussione.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 713, 720 e 727 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che alla stregua della relazione di c.t.u. in data 2.10.2001 non è possibile individuare i terreni che a giudizio dello stesso ausiliario sono poco coltivati, nè in che misura ed in che modo i medesimi terreni sono coltivati; che analogamente alla stregua della relazione di c.t.u. in data 2.10.2001 non è possibile conoscere le caratteristiche e le condizioni di ciascun fabbricato rurale; che per giunta il consulente ha valutato “una parte estranea alla comunione (part. 182) (…) erroneamente definita corte interna” (così ricorso, pag. 8).

Deduce che la relazione di c.t.u. in data 2.10.2001 è generica ed indeterminata anche con riferimento agli immobili urbani, le cui caratteristiche per nulla vengono indicate; che segnatamente l’ausiliario non ha per nulla descritto l’immobile cosiddetto “palazzo storico” nè ha fatto cenno “all’assoluta indipendenza economica e funzionale delle porzioni di proprietà dei coeredi ubicate su tre piani del fabbricato” (così ricorso, pag. 10).

Deduce che “gli errori del c.t.u., contestati, supportati da foto e documenti, sono stati ignorati senza alcun motivo” (così ricorso, pag. 11).

Deduce che il c.t.u. non ha fornito alcun elemento idoneo a giustificare l’elevato valore attribuito ai terreni; che il “valore agricolo medio” è riferito ad un territorio vastissimo e fortemente differenziato.

Deduce che “è proprio lo stesso c.t.u. ad affermare di non aver fornito al Decidente un quadro preciso ed obiettivo (…), essenziale per la formulazione di un giudizio di merito” (così ricorso, pag. 19).

Deduce che del tutto incoerenti risultano le affermazioni della corte di merito con riferimento al cosiddetto “palazzo storico”.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’att. 196 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che all’udienza di precisazione delle conclusioni innanzi alla corte d’appello “ha depositato perizia giurata del 17/6/2011, redatta dal consulente tecnico di parte, (…) con allegata documentazione amministrativa e fotografica (…), con la quale ha chiesto la rinnovazione della c.t.u. (…)” (così ricorso, pag. 24); che la corte distrettuale ha al riguardo omesso ogni esame e motivazione.

Il primo motivo è destituito di fondamento.

Si rappresenta previamente che il primo motivo si qualifica esclusivamente in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Occorre tener conto, da un lato, che M.R., col motivo de quo, censura sostanzialmente il giudizio di fatto cui la corte territoriale ha atteso (si condivide quindi la prospettazione dei controricorrenti secondo cui “si tratta in realtà di una doglianza che, in concreto, si traduce nella richiesta di una diversa valutazione degli elementi di fatto emersi nel giudizio ed in una diversa stima del compendio dei beni in comunione”: così controricorso, pag. 23); dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

Si rappresenta altresì che, in ossequio al canone di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ben avrebbe dovuto il ricorrente, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei propri assunti, riprodurre più o meno integralmente nel corpo del ricorso quanto meno i testi della relazione di c.t.u. del 2.10.2001, della relazione integrativa del c.t.u. depositata il 7.2.2006 e dell'”integrazione suppletiva alla c.t.u. del 7.2.2006″ (al riguardo cfr. controricorso, pag. 4) successivamente depositata dal medesimo ausiliario d’ufficio. Viceversa il ricorrente si è limitato a trascriverne singoli stralci (cfr. al riguardo Cass. 20.1.2006, n. 1113).

Si badi che il difetto di “autosufficienza” è stato dai controricorrenti esplicitamente posto in risalto (cfr. controricorso, pagg. 21 e 22).

Si rappresenta in ogni caso che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito; ne consegue che il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Nei termini testè enunciati l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte nissena risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo sul piano logico-formale.

Si rappresenta in particolare che questa Corte spiega che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le argomentazioni accolte; che le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. 3.4.2007, n. 8355; cfr. Cass. 9.1.2009, n. 282).

Su tale scorta si ribadisce che l’ausiliario d’ufficio dapprima, in data 2.10.2001, ebbe a depositare la relazione di consulenza tecnica; indi, “a seguito dei copiosi rilievi (31 facciate) e richieste di chiarimenti da parte dell’Ing. M.R.” (così controricorso, pag. 3), in data 7.2.2006, ebbe a depositare la relazione integrativa; successivamente il consulente d’ufficio ha depositato “integrazione suppletiva alla C.T.U. del 7.02.2006” (così controricorso, pag. 4).

E’ innegabile quindi che l’indagine del consulente e le ragioni – che la riflettono – fondanti i dicta di merito sono state ampiamente “meditate”.

Destituito di fondamento è pur il secondo motivo.

Ed invero la consulenza di parte, ancorchè confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (cfr. Cass. 29.1.2010, n. 2063; cfr. Cass. 11.7.1983, n. 4712, secondo cui il giudice di merito può disattendere senza particolare confutazione la consulenza tecnica di parte, fondando il suo convincimento su considerazioni che ne escludono obiettivamente l’attendibilità).

D’altra parte, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l’esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 3.4.2007, n. 8355).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

M.V. non ha svolto difese nè è comparsa all’udienza di discussione (alla comparsa di costituzione in data 26.4.2016, comparsa con cui l’avvocato Domenico Damiani ha preannunciato unicamente la partecipazione all’udienza di discussione, non risulta allegato un rituale mandato). Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione nei suoi confronti va assunta in ordine alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, M.R., a rimborsare ai controricorrenti, C.G. e P., le spese del giudizio di legittimità che si liquidano nel complesso in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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