Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8506 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2010, (ud. 12/02/2010, dep. 09/04/2010), n.8506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di SAN BENEDETTO DEL TRONTO, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Denza n. 20,

presso gli avv.ti del Federico Lorenzo e Laura Rosa, rappresentato e

difeso dal primo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche n. 100/04/03, depositata il 15 marzo 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 12

febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio;

udito l’avv. Laura Rosa (per delega) per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Comune di San Benedetto del Tronto propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello proposto dal Comune, e’ stata confermata l’illegittimita’ degli avvisi di accertamento notificati ad M.A. a titolo di ICI per gli anni dal 1994 al 1997.

2. La contribuente non si e’ costituita.

Il Comune ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice a quo omesso di pronunciare sul motivo d’appello con il quale il Comune si era doluto del fatto che la commissione provinciale aveva annullato in toto gli avvisi di accertamento impugnati, nonostante che per un cespite erano mancate contestazioni da parte della contribuente.

Con il secondo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 24 e 32 e art. 2697 c.c., nonche’ vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che il giudice ha ritenuto inammissibile, in quanto non sollevata in primo grado, la doglianza del Comune circa l’assenza di contestazioni da parte della contribuente in ordine al suddetto cespite.

I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per evidente connessione, si rivelano entrambi inammissibili.

Il giudice d’appello ha, infatti, affermato, da un lato, che la M. in primo grado aveva eccepito che il fabbricato de quo era inesistente, e, dall’altro, che il Comune, in ogni caso, “neppure in appello ha dimostrato il contrario”; ne deriva che le censure sopra riportate risultano innanzitutto del tutto sprovviste del requisito dell’auto sufficienza, poiche’, non riportando l’esatto contenuto degli atti processuali rilevanti, non consentono a questa Corte di ricostruire, con certezza, lo svolgimento, in parte qua, del dibattito processuale (descritto in ricorso in senso difforme da quanto risulta in sentenza); inoltre, non investono la parte della decisione (costituente autonoma ratio decidendi) in cui il giudice d’appello ha ritenuto, a torto o a ragione, provata l’inesistenza del fabbricato oggetto di contestazione.

2. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3 nonche’ vizio di motivazione, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, il Comune ha agito nel pieno rispetto della norma anzidetta, avendo provveduto, dopo l’attribuzione – nel corso del 1999 – della rendita da parte dell’UTE, al recupero dell’imposta per gli anni precedenti, che era stata versata dalla contribuente in base alla c.d. rendita presunta.

Il motivo e’ fondato.

Va, infatti, ribadito il principio secondo cui, per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati (come pacificamente accaduto nella fattispecie) entro il 31 dicembre 1999, il Comune puo’ legittimamente richiedere l’imposta dovuta in base alla rendita attribuita dall’Ufficio competente, in precedenza versata in base alla rendita presunta, costituita da quella dei fabbricati similari – ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4 -, ed in tal caso l’ICI e’ dovuta anche per gli anni precedenti al 2000 (nel rispetto, ovviamente, dei termini di decadenza dal potere di accertamento dell’ente) (cfr. Cass. nn. 4310 del 2005, 9203 del 2007, 16031 e 19640 del 2009). Resta, poi, fermo che, a norma del citato L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3 nel caso di rendita catastale attribuita appunto entro il 31 dicembre 1999 e recepita in atto impositivo notificato successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l’affissione all’albo pretorio), con la conseguenza che dalla data della notificazione stessa il contribuente e’ legittimato a proporre impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo, ma anche nei confronti della determinazione della rendita (Cass. n. 5373 del 2009).

3. E’ assorbito il quarto ed ultimo motivo di ricorso, con il quale si denuncia, nel suo complesso, l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata.

4. In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo, vanno dichiarati inammissibili il primo e il secondo ed assorbito il quarto; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche, la quale procedera’ a nuovo esame della controversia, uniformandosi ai principi di diritto enunciati al par. 2, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE Accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo e il secondo, assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

 

 

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