Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8505 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24875/2013 proposto da:

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE

d’APPELLO di PALERMO;

– ricorrente –

contro

B.G., BR.GI.;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il

23/10/2013; (Rg 766/2013);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’improcedibilità del

ricorso e per ex art. 369 c.p.c., n. 2.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo proponeva il 22/04/2013, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170, opposizione avverso il decreto datato 23.11.2012, depositato il 30.11.2012 e comunicato il 30.4.2013 con cui la Corte d’Appello di Palermo, Sezione prima penale, aveva disposto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.400,00, oltre IVA e CPA, in favore dell’Avv. B.G. in relazione all’attività professionale prestata nel giudizio definito dalla Corte con sentenza n. 3728/12 del 9.10.2012, depositata il 10/10/12, nell’interesse dell’imputato Br.Gi., ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data 20.07.2010.

L’opposizione si basava sulla dedotta eccessiva entità di quanto liquidato a titolo di onorario, alla stregua sia dell’asserito scarso impegno profuso dal su indicato difensore nell’atto di impugnazione, sia della ritenuta minima complessità della prestazione professionale resa, stante la natura contravvenzionale del reato e della trattazione in un’unica udienza.

La Corte d’Appello di Palermo, con ordinanza dell’11.10.2013, verificata la mancata notifica alla parte opposta dell’atto di opposizione e del decreto presidenziale, ne ha dichiarato l’improcedibilità.

Per la cassazione dell’ordinanza ha proposto ricorso il Sostituto Procuratore presso la Corte di Appello di Palermo, sulla base di un unico motivo. B.G. ed il Ministero della Giustizia non sembrano siano stati convocati in giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 84 e 170, quest’ultimo come sostituito nel comma 1 dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 17, lett. a), in relazione agli artt. 15 e 4 di tale D.Lgs., nonchè al combinato disposto di cui all’art. 69 c.p.c., art. 71 c.p.c., comma 1 e art. 70 c.p.c., comma 1, n. 1 (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed u.c.), per aver la corte d’appello ritenuto applicabili ai casi di opposizione al decreto di pagamento in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato le disposizioni relative ai procedimenti in Camera di consiglio di cui agli artt. 737 c.p.c. e segg., escludendo, per l’effetto, la sussistenza di qualsiasi onere di comunicazione da parte della Cancelleria del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione e di nomina del relatore con assegnazione del termine per le notifiche, laddove l’opposizione in esame, ormai disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, è regolata dalle norme sul rito sommario di cognizione che, a sua volta, rappresenta un procedimento “speciale di cognizione” alternativo a quello ordinario.

1.1. Preliminarmente, va rilevata l’improcedibilità del ricorso.

a) Nella specie, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo, nel proporre il ricorso per cassazione, non ha osservato le forme prescritte dal codice di procedura civile e non ha provveduto a notificare il ricorso al Ministero della Giustizia, nè ad altra amministrazione dello Stato, limitandosi a depositarlo in cancelleria. Non essendo state osservate le disposizioni previste dal codice di procedura civile per la proposizione del ricorso per cassazione, lo stesso risulta tamquam non esset e, pertanto, va dichiarato inammissibile.

b) In passato questa Corte ha chiarito che, in tema di spese di giustizia, il dies a quo del termine per l’opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, nel testo ratione temporis all’epoca applicabile, decorre dalla comunicazione del decreto, effettuata ai sensi degli artt. 136 c.p.c. e segg., o con forme equipollenti, idonee ad assicurare l’effettiva ed integrale conoscenza dello stesso ai fini dell’esercizio della facoltà di impugnazione (Cassazione civile, sez. 6, 04/07/2013, n. 16717). Orbene, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata è stata comunicata, secondo quanto affermato dalla ricorrente, in data 3.4.2013, laddove il ricorso per cassazione, anche a voler prescindere dalla mancata notificazione, risulta depositato per l’inoltro presso la Procura Generale della Repubblica di Palermo in data 5.11.2013 e, quindi, ben oltre il termine di trenta giorni (e, a maggior ragione, di venti giorni in precedenza prescritto).

In definitiva, il ricorso è improcedibile. Non occorre provvedere al regolamento delle spese per il presente giudizio di cassazione mancando la parte controricorrente. Va rilevato dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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