Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8504 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. II, 14/04/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 14/04/2011), n.8504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.B.D. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 51, presso lo studio

dell’avvocato RIDOLA MARIO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MENCHINI SERGIO;

– ricorrente –

contro

G.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 426, presso lo studio

dell’avvocato SARMATI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DINELLI GIULIANO FRANCIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1866/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Ridola Mario Giuseppe difensore della ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Uberti Gian Luca con delega depositata in udienza

dell’Avv. Sarmati Alessandra difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Nel 1981 le parti stipulavano scrittura privata di compravendita con la quale G.G. trasferiva a D.B.D. la comproprieta’ per un mezzo di un’abitazione sita In (OMISSIS).

Nel 1986 sottoscrivevano una scrittura che nell’odierno giudizio e’ stata invocata dal convenuto G. per fondare la risoluzione consensuale del contratto suddetto.

Nel (OMISSIS) i contraenti, gia’ conviventi more uxorio, si univano in matrimonio.

Nel 2000 D.B.D. agiva per il riconoscimento dell’autenticita’ delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata di compravendita del 1981 e per ottenere la trascrizione in proprio favore del trasferimento del bene.

Il 28 giugno 2004 il tribunale di Lucca, sez. Viareggio, accoglieva la domanda.

Con sentenza 30 novembre 2006 la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza del tribunale di Lucca e in accoglimento della tesi del G., ha dichiarato l’intervenuta risoluzione consensuale del contratto di compravendita.

La D.B. ha proposto ricorso per cassazione imperniato su tre motivi, ritualmente formulati ai sensi dell’art 366 bis c.p.c. e illustrato da memoria. G. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1376, 1470, 2643 e 2644 c.c. Parte ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha affermato che alla data del 1 agosto 1986 l’atto di trasferimento del 1981 non era stato trascritto e quindi non si era regolarmente concretizzato, ancorche’ fosse valido tra le parti.

La ricorrente sostiene che in forza del principio consensualistico l’atto era ormai concluso e che la mancanza della trascrizione non incideva sul prodursi dell’effetto traslativo.

Il secondo motivo lamenta la contraddittorieta’ della sentenza laddove ha affermato ad un tempo la validita’ dell’atto e la sua mancata concretizzazione. Il concetto di “concretizzazione” coincide secondo la ricorrente con quello di efficacia del contratto, realizzato con la manifestazione del consenso.

2.1) Le censure non colgono nel segno.

Il giudice di appello non ha negato che fosse stato concluso il contratto di compravendita, ma ha affermato che quel contratto era stato consensualmente risolto in forza dell’accordo contenuto nella scrittura del 1986. Ha chiarito che questa scrittura prevedeva: a) il recesso della attrice dalla societa’ Gadel srl; b) la cessione alla attrice da parte del G., quale amministratore della societa’, di un immobile dalla stessa occupato in (OMISSIS);

c) la pattuizione (alla clausola 3) che tutti gli atti messi in opera tra le parti e riguardanti specialmente trasferimenti di proprieta’, “che non abbiano avuto una regolare concretizzazione”, dovevano essere considerati come mai avvenuti e di “nessun giuridico effetto”.

La Corte territoriale ha ritenuto che le parti avessero cosi’ concordato la risoluzione consensuale del contratto del 1981. A tal fine ha interpretato la espressione “regolare concretizzazione” come riferibile a quel contratto del 1981, che prevedeva un trasferimento di proprieta’ immobiliare, in quanto la mancata trascrizione aveva comportato la mancata intestazione del bene. Ha valorizzato percio’ la clausola n. 5 del medesimo accordo, in cui era stabilito che restava “di proprieta’ di ciascuna delle parti quanto a loro intestato”.

Cosi’ ragionando, la Corte di appello non ha violato alcuna delle disposizioni indicate in ricorso, ne’ e’ entrata in contraddizione.

2.2) L’espressione concretizzazione di cui alla clausola 3 e’ stata infatti interpretata con riguardo alla eloquente clausola n. 5, cercando di cogliere il senso che le parti avevano inteso attribuirle, secondo il linguaggio comune e atecnico loro proprio, alla luce di basilari concetti giuridici (l’intestazione del bene) idonei a manifestare la loro volonta’.

Giova ricordare che e’ legittimo lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto di trasferimento della proprieta’ immobiliare, per la conclusione del quale e’ richiesta la formula scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c., n. 1 purche’ anch’esso risulti (come nella specie) da atto scritto (Cass. n. 14524/02; n. 2040/97, in contratti, 1997, 545,; SU n. 8878/90, NGCC, 1991, 1, 194;6959/88; 4906/88).

Pertanto, posto che alle parti era consentita la risoluzione consensuale del contratto, appare corretto il percorso motivazionale, volto a individuare la volonta’ dei contraenti non in relazione a un’astratta nozione giuridica di “concretizzazione” di un contratto, quale proposta in ricorso, ma del senso comune delle parole usate, in concreto, per esprimere la volonta’ dei contraenti, come ha fatto la Corte d’appello.

3) Il terzo motivo espone violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1470 e 1346 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorso nega che le parti abbiano concluso un contratto avente natura solutoria e liberatoria, perche’ esso non avrebbe avuto oggetto determinato e determinabile, in quanto non conteneva “alcun riferimento al bene immobile che doveva essere oggetto di ritrasferimento”.

Parte resistente ha prontamente rilevato che trattasi di questione nuova, prospettata senza allegare l’avvenuta deduzione nelle fasi di merito.

Ha rilevato inoltre che era stata la stessa parte ricorrente, in un passo della comparsa conclusionale testualmente riportato, ad affermare che l’unico negozio intervenuto tra le parti prima dell’agosto 1986 era stato quello del 1981, restando cosi’ determinabile l’oggetto del negozio. Infine ha osservato che l’accertamento sulla determinabilita’ dell’oggetto del contratto e’ questione rimessa al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimita’ per soli vizi di motivazione. Le difese di parte G. colgono nel segno.

Al rilievo sulla novita’ della questione e sulla mancata specificazione dell’atto difensivo in cui era stata specificata la deduzione della indeterminatezza dell’oggetto dell’accordo risolutorio, parte ricorrente non ha potuto replicare con pertinenti rilievi.

Ha sostenuto infatti in memoria che si tratterebbe di questione “di puro diritto”, gia’ compresa nel dibattito processuale, nel corso del quale era stato controverso il tema dell’efficacia risolutiva dell’accordo.

Orbene, fondatamente il resistente ha ricordato che in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimita’, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’, per novita’ della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 22540/06/ 9765/05).

La replica contenuta sul punto nella memoria della ricorrente conferma invece che la questione della non determinabilita’ dell’oggetto del contratto risolutorio non era stata esplicitamente sollevata in sede di merito, non essendo stato indicato alcun passaggio difensivo a cio’ riferibile. L’abile difesa della ricorrente ha tentato infatti di far ritenere la questione gia’ compresa nella materia del contendere, ma cosi’ non e’.

E’ vero invece che stabilire se l’oggetto di’ un contratto relativo a compravendita immobiliare sia determinato e’ accertamento che integra la risultante di un apprezzamento di fatto, come tale rimesso al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimita’ se sorretto da adeguata motivazione ed immune da vizi logici ed errori di diritto (Cass. 12506/07; 4849/07). Poiche’ la Corte di appello ha ritenuto sussistenti i presupposti di fatto per la configurabilita’ di una risoluzione consensuale del contratto del 1981, senza che venisse in sede di merito sollevata alcuna contestazione sul punto, non puo’ la Corte di Cassazione esaminare una questione nuova, che implicherebbe un accertamento di fatto su aspetti rimasti incontroversi nella sede propria. Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 3.000,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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