Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8504 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2010, (ud. 12/02/2010, dep. 09/04/2010), n.8504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di SAN BENEDETTO DEL TRONTO, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Denza n. 20,

presso gli avv.ti del Federico Lorenzo e Laura Rosa, rappresentato e

difeso dal primo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale delle

Marche nn. 70/04/03, 72/04/03, 73/04/03, 74/04/03 e 75/04/03,

depositate il 10 dicembre 2003;

Udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 12

febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio;

udito l’avv. Laura Rosa (per delega) per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l’accoglimento del

secondo motivo del ricorso, assorbito il primo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Comune di San Benedetto del Tronto propone ricorso per Cassazione avverso le cinque sentenze della Commissione tributaria regionale delle Marche indicate in epigrafe, con le quali, con identica motivazione, rigettando gli appelli principali proposti dal Comune ed accogliendo quelli incidentali proposti dal contribuente M.S., e’ stata dichiarata l’illegittimita’ per difetto di motivazione degli avvisi di accertamento notificati al M. a titolo di ICI per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997.

2. Il contribuente non si e’ costituito.

Il Comune ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e’ ammissibile, pur essendo proposto contro una pluralita’ di sentenze, poiche’ ricorrono nella specie le condizioni stabilite da questa Corte per l’ammissibilita’ del ricorso cumulativo (Cass., Sez. un., n. 3692 del 2009).

2. Con il primo motivo, il ricorrente, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 53 e 58, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e art. 2697 c.c., nonche’ vizio di motivazione, lamenta che il giudice a quo avrebbe considerato inammissibili gli appelli del Comune, la’ dove ha inizialmente affermato che l’appellante “ha proposto deduzioni e documentazione che quantomeno avrebbe dovuto esibire in primo grado”.

Il motivo e’ inammissibile per carenza di interesse, in quanto gli appelli sono stati poi pienamente esaminati, e rigettati, nel merito, per cui l’affermazione sopra riportata deve ritenersi espressa ad abundantiam, senza incidenza alcuna sulle decisioni.

3. Con il secondo motivo, il Comune, denunciando violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 e vizio di motivazione, censura le sentenze impugnate per avere il giudice erroneamente, e con motivazione contraddittoria, ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento per carenza di motivazione, derivante dall’omessa notificazione, unitamente agli stessi, della relazione di stima, redatta dai tecnici comunali, dell’area oggetto di contestazione: gli avvisi, infatti, sostiene il ricorrente, sono stati notificati in epoca anteriore al D.Lgs. n. 32 del 2001 – il quale ha introdotto, in tema di contenuto dell’avviso di accertamento, quanto all’ICI, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis – e, inoltre, il valore dell’area e’ stato rettificato sulla base di delibere comunali rese pubbliche mediante affissione nell’albo pretorio. Infine, la motivazione delle sentenze sarebbe comunque contraddittoria, perche’ lo stesso giudice riconosce che gli atti impugnati contenevano la sintesi della relazione di stima.

Il motivo e’ fondato nei sensi appresso specificati.

E’ pacifico, come si legge nello stesso ricorso per Cassazione, che gli avvisi di accertamento, con i quali venne rettificato il valore dell’area edificabile di proprieta’ del contribuente, furono notificati a quest’ultimo il 10 ottobre 2000; ed il giudice d’appello ha altresi’ accertato – e cio’ non e’ oggetto di contestazione – che a detti avvisi non era allegata la “relazione di stima del 20/7/2000 redatta dai tecnici comunali”, pur aggiungendo subito dopo che “e’ facile dedurre che l’accertamento rappresenta la sintesi di quanto contenuto nella richiamata relazione di stima”.

La notificazione degli avvisi e’, pertanto, avvenuta nel lasso di tempo intercorso tra la L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), il cui art. 7, comma 1, ha prescritto l’obbligo di indicare negli atti impositivi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati (previsione, del resto, gia’ presente nell’ordinamento: cfr. Cass. nn. 15842 del 2006, 1905 del 2007, 23009 del 2009), con, in aggiunta, l’obbligo di allegazione agli atti medesimi di ogni altro atto da essi richiamato, e il D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, il quale, per le singole imposte, ha riprodotto il disposto della norma anzidetta, in parte attenuandolo la’ dove ha equiparato all’allegazione dell’atto richiamato la riproduzione del suo contenuto essenziale (v., per l’ICI, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis).

Nel ribadire la natura immediatamente precettiva del citato L. n. 212 del 2000, art. 7 (Cass. n. 13490 del 2008), deve, d’altra parte, ritenersi che l’anzidetta equiparazione fosse, secondo l’interpretazione della norma in conformita’ alla sua rado, gia’ implicitamente compresa nella previsione legislativa, essendo evidente che la finalita’ di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli di valutare l’opportunita’ di esperire l’impugnazione giudiziale, e, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an e il quantum debeatur, sia soddisfatta non solo attraverso la materiale allegazione dell’atto richiamato (o, ovviamente, la sua precedente notifica: Cass. n. 18073 del 2008), ma anche mediante la riproduzione, nell’atto notificato, del “contenuto essenziale” del primo, da intendere come riproposizione, piu’ o meno testuale, delle parti dell’atto oggetto di richiamo idonee a consentire al contribuente il pieno esercizio delle anzidette facolta’ (accertamento di fatto spettante al giudice di merito e, come tale, sindacabile in sede di legittimita’ solo per vizio di motivazione).

Vanno, poi, ricordati i consolidati principi della giurisprudenza di questa Corte secondo i quali sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione sia gli atti che si rivelano irrilevanti per il raggiungimento della suddetta funzione (per avere un contenuto meramente narrativo e non effettivamente integrativo della motivazione), sia gli atti, in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario, quali le delibere o i regolamenti comunali, giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalita’ di legge relative alla loro pubblicazione (Cass. nn. 25731 del 2008, 2749 e 26683 del 2009).

Pertanto, il motivo in esame deve essere accolto, perche’ il giudice d’appello, nel dichiarare il difetto di motivazione degli atti impugnati, non ha accertato, con motivazione esauriente, ne’ se la menzionata relazione di stima fosse effettivamente richiamata negli avvisi di accertamento, o, comunque, necessaria ai fini di far conoscere compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dei medesimi, ne’, in caso affermativo, se la “sintesi” di tale relazione – contenuta, secondo lo stesso giudice, negli avvisi – ne riproducesse il contenuto essenziale, inteso nel senso sopra specificato.

4. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il primo; la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche, la quale procedera’ a nuovo esame della controversia, uniformandosi ai principi di diritto sopra affermati, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

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