Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8503 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. un., 25/03/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 25/03/2021), n.8503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30923/2019 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI

5, presso lo studio dell’avvocato MAZZEO LUCA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCA PONTI;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

PIETRO FERRARIS, ed ENZO ROBALDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 129/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 16/05/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/02/2021 dal Consigliere Dott. ANGELINA-MARIA PERRINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LUCIO CAPASSO, il quale conclude chiedendo rigettarsi il ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

emerge dalla narrativa della sentenza impugnata che la s.p.a. Telecom s’impegnò in virtù di una convenzione a pagare al Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento, poi soppresso e incorporato nel Consorzio di bonifica Pianura friulana, un canone per l’attraversamento di rogge e canali a questo riferibili ad opera di manufatti per linee di telecomunicazioni, ma che contestò di dover pagare le somme, alla luce del D.Lgs. 1 agosto 1993, n. 259, art. 93, di modo che recedette dalla convenzione;

– ne seguì una cartella di pagamento, con la quale il Consorzio pretese il pagamento dei canoni dovuti dal 2010 al 2013, che la Telecom pagò per evitare l’esecuzione;

la Telecom si rivolse quindi al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Venezia per sentire accertare che nessuna somma era dovuta e per ottenere la condanna del Consorzio alla restituzione di quanto versato;

– il Tribunale adito accolse la domanda, previa affermazione della propria competenza;

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha quindi rigettato il successivo appello proposto dal Consorzio di bonifica: anzitutto ha riconosciuto la competenza del Tribunale regionale delle acque quale giudice ordinario specializzato, assumendo un’accezione ampia del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. c); poi, ha fatto leva sull’inderogabilità del divieto, posto dal D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 93, di assoggettare a canoni o, comunque, a qualsiasi altro onere l’occupazione di aree con infrastrutture di telecomunicazione ancora utilizzabili; infine, ha condiviso la statuizione del giudice di primo grado, secondo la quale la convenzione è integralmente disciplinata dal diritto pubblico e, in quanto tale, non può violare il suddetto art. 93;

contro questa sentenza propone ricorso il Consorzio di bonifica Pianura friulana per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, che illustra con memoria, cui replica con controricorso la s.p.a. Telecom, la quale pure deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo di ricorso, col quale il Consorzio lamenta la violazione ed erronea applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, lett. c) e d), là dove il Tribunale superiore ha escluso la competenza del giudice ordinario, è infondato;

queste sezioni unite (con sentenza 3 maggio 2018, n. 10536) hanno già stabilito, sia pure con riguardo a canoni demaniali risarcitori, che la controversia avente ad oggetto l’ingiunzione di pagamento ad essi relativa, emessa per l’occupazione di aree su cui insistono infrastrutture di rete di telecomunicazioni, spetta alla giurisdizione ordinaria del Tribunale regionale delle acque pubbliche (e non a quella amministrativa del TSAP);

sul piano generale, d’altronde, rientra nella competenza del giudice specializzato la controversia che incida comunque, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque (tra varie, Cass. 14 novembre 2018, n. 29356); e nel caso in esame questa incidenza non è dubbia, considerato che si ha riguardo a interramento di condutture in zone del demanio idrico, perciò idonee a interferire col regime delle acque;

parimenti infondata è l’ulteriore censura compendiata nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, coi quali il Consorzio denuncia rispettivamente la violazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 86, comma 1 e art. 89, comma 1, art. 93codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, alla luce di quanto previsto dalla direttiva n. 2002/21/CE, nonchè dell’art. 823 c.c., là dove il TSAP ha ritenuto che del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 93, comma 1, ponga un divieto generalizzato di istituire canoni o oneri per attraversamento o occupazioni di aree con infrastrutture di telecomunicazione – secondo motivo – e la violazione delle indicate norme del D.Lgs. n. 112 del 1998 e del D.Lgs. n. 259 del 2003, in combinazione con il R.D. 8 maggio 1904, n. 368, artt. 134, 136 e 137, là dove il giudice d’appello ha trascurato la portata della riserva di legge del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 93, che farebbe salve le norme previgenti (appunto del R.D. n. 368 del 1904, artt. 134, 136 e 137) – terzo motivo;

l’ampio tenore del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 93, comma 2, a norma del quale “Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l’Ente locale, ovvero l’Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al Codice o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva

l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63 e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo…”, smentisce la prospettazione che vorrebbe escludere il Consorzio dall’ambito applicativo della norma;

il Consorzio, d’altronde, a norma della L.R. Friuli Venezia Giulia 29 ottobre 2002, n. 28, art. 2, comma 6-bis, nel testo applicabile all’epoca dei fatti, “…esercita le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente…, anche in relazione alle opere realizzate sui beni appartenenti al demanio idrico già di proprietà regionale o trasferiti dallo Stato ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2001, n. 265…”;

quanto all’ambito di applicazione del divieto posto dal D.Lgs. n. 269 del 2003, art. 93, interpretato autenticamente dal D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, art. 12, comma 3, come successivamente modificato, a norma del quale “Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 93, comma 2 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”, per indirizzo consolidato di questa Corte l’attraversamento del demanio idrico da parte delle infrastrutture di comunicazione elettronica gestito dalle regioni non è soggetto al pagamento di oneri o canoni che non siano previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche o da una legge statale ad esso successiva (Cass., sez. un., n. 10536/18, cit.; sez. un., 2 febbraio 2017, n. 2730, nonchè, tra le più recenti, Cass. 29 novembre 2019, n. 31334); e ciò in rispondenza alla ratio della disposizione, intesa ad eliminare ogni possibile tipo di interferenza sulla libera concorrenza nel settore di mercato delle telecomunicazioni che possa derivare dalla sottoposizione all’interno del territorio dello Stato a canoni o oneri geograficamente differenziati;

inammissibile è, poi, il profilo della censura col quale si deduce la natura indennitaria della richiesta, perchè non congruente col contenuto della decisione impugnata e con la ricostruzione dei fatti in essa contenuta, che si riferisce alla pretesa concernente “canoni” per l’attraversamento di rogge e canali;

il ricorso va quindi respinto, ma i profili di relativa novità con esso posti comportano la compensazione delle spese.

PQM

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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