Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8502 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. II, 14/04/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 14/04/2011), n.8502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Condominio del complesso immobiliare

(OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avv.to Spaziani Testa Ezio del foro di Roma, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale

Mazzini, n. 146;

– ricorrente –

contro

D.D., D.B.M.C., D.B.N.

rappresentati e difesi dagli Avv.ti BIANCHI Pietro e Domenico del

foro di Latina, in virtu’ di procura speciale a margine del

controricorso e del ricorso incidentale condizionato, domiciliati

presso lo studio dell’avv.to Luberti Franco, in Roma, via Flaminia,

n. 354;

– controricorrenti-

e contro

CHI. PAT. Snc di IACOBONI PATRIZIA;

– intimato –

nonche’ sul ricorso incidentale condizionato n. 22443/05 proposto dai

controricorrenti D.D., D.B.M.C. e

D.B.N. nei confronti del CONDOMINIO COMPLESSO IMMOBILIARE

(OMISSIS); avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.

2731/2004 depositata il 9 giugno 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 25

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

uditi gli Avv.ti Ezio Spaziani Testa, per parte ricorrente, e

Domenico Bianchi, per parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la previa

riunione dei ricorsi, con accoglimento del ricorso principale,

nonche’ per il rigetto dei primi due motivi e l’assorbimento del

terzo motivo del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23 marzo 1987 D. D., D.B.M. e I.I. evocavano, dinanzi al Tribunale di Latina, il CONDOMINIO di via (OMISSIS) per sentirlo condannare alla rimozione delle opere eseguite su una rampa seminterrata di accesso ad un locale interrato di loro proprieta’, sito in via (OMISSIS), sottostante l’immobile condominiale, nonche’ al risarcimento dei danni conseguiti alla impossibilita’ di utilizzazione della rampa stessa a causa della presenza delle suddette opere. Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza del CONDOMINIO convenuto, che eccepiva il difetto di legittimazione degli attori, proponendo in subordine riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione del bene controverso, il Tribunale adito, rigettava la domanda attorea, con condanna degli stessi al pagamento delle spese di giudizio.

In virtu’ di rituale appello interposto da D.D., D.B.M.C., nuda proprietaria del bene controverso per donazione, D.B.M., usufruttuario dello stesso per donazione, e I.P., quale legale rappresentante della CHI.PAT s.n.c., con il quale deducevano l’erronea valutazione delle risultanze processuali in relazione ai fatti posti a fondamento della domanda ed alle previsioni del regolamento condominiale, di natura contrattuale, la Corte di Appello di Roma, nella resistenza del CONDOMINIO appellato (interrotta poi la causa per decesso del procuratore dell’appellato e costituitosi altro procuratore a seguito di riassunzione, veniva disposta la rinnovazione degli atti istruttori espletati tra il decesso del primo procuratore e la dichiarazione di interruzione), accoglieva l’appello.

A sostegno dell’adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che la consulenza tecnica aveva esaurientemente chiarito la situazione dei luoghi da cui si evinceva che il locale di proprieta’ degli attori, odierni appellanti, era costituito da un seminterrato cui era possibile accedere attraverso due rampe, una delle quali era quella in contestazione. Precisava, altresi’, che dal regolamento condominiale – avente natura contrattuale – (documento che poteva essere acquisito anche in grado di appello, essendo un giudizio soggetto alla disciplina processuale previgente alla novella di cui alla L. n. 51 del 1998) la rampa in questione non risultava indicata ne’ all’art. 1 (cose di proprieta’ comune), ne’ all’art. 4 (diritto di sopraelevazione e riserve del costruttore). Per cui a fronte di siffatti dati documentali, non chiari nell’enunciato, aveva ritenuto che dovesse aversi riguardo allo stato dei luoghi, come realizzati da costruttore ed esistente al momento della compravendita delle singole unita’ immobiliari. Cio’ precisato, aggiungeva che era ragionevole dedurre che entrambe le rampe in origine fossero di proprieta’ degli appellanti e che, su quella controversa, il costruttore avesse costituito una servitu’ di passaggio e di accesso al locale caldaia;

senonche’, verosimilmente nel 1978, il CONDOMINIO aveva eretto sulla rampa, ad una distanza di mt. 3.87 dal suo termine, un muro, realizzato con un riempimento coperto da una gettata di calcestruzzo, fino a raggiungere la quota di strada esterna, nonche’ una scala, con cinque gradini, per accedere al suddetto locale. Detta situazione, alterando la stato di diritto e di fatto costituito dal costruttore, doveva ritenersi lesiva del diritto di proprieta’ degli appellanti, per cui, rigettata la riconvenzionale di intervenuta usucapione, il CONDOMINIO veniva condannato alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi. La Corte di merito dichiarava, altresi’, che potendo essere la lesione del diritto in astratto idonea alla causazione di un danno, ma non essendo stato fornito alcun elemento di giudizio al riguardo, andava pronunciata condanna generica al risarcimento, danno da liquidarsi in separata sede.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione il CONDOMINIO, che risulta articolato su un unico motivo, al quale hanno resistito con controricorso D.D., D.B.M.C. e D.B.N., i quali hanno proposto anche ricorso incidentale condizionato, cui ha resistito lo stesso CONDOMINIO con controricorso. Ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c. il CONDOMINIO.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti, a norma dell’art. 335 c.p.c., concernendo la stessa sentenza.

Con il ricorso proposto il CONDOMINIO ha censurato la sentenza impugnata unicamente nella parte in cui e’ stato condannato al risarcimento generico dei danni con liquidazione in separato giudizio, per violazione degli artt. 112 e 278 c.p.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c. e con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per vizio di extrapetizione.

Il motivo e’ fondato e pertanto va accolto.

E’ principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass. 17 maggio 2007 n. 11460; Cass. 10 aprile 2000 n. 4487; Cass., 28 maggio 1999, n. 5193; Cass. 16 ottobre 1998, n. 10256) che qualora l’attore abbia richiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno ed alla liquidazione di esso nello stesso processo (cosiddetta condanna specifica) e non abbia poi, con il consenso del convenuto, limitato la domanda all’an debeatur (cosiddetta domanda generica), il Giudice del merito non puo’ emanare una condanna generica al risarcimento del danno e rimetterne la liquidazione ad un separato giudizio, ma, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, deve liquidare il danno in base agli elementi acquisiti al processo, oppure rigettare la domanda per difetto di prova. Orbene, nel caso in esame, devesi rilevare che il Giudice del merito, nonostante la parte risultata vittoriosa (in sede di gravame) avesse reclamato, con domanda non limitata al solo an debeatur, il risarcimento del danno, ha ritenuto di rimettere a separato giudizio per la quantificazione del danno.

Stante l’accoglimento del ricorso principale, va del pari esaminato il ricorso incidentale.

Con il primo motivo i controricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 125, 169, 177, 291 c.p.c. e dell’art. 2697 c.p.c. in relazione agli artt. 259 e 301 c.p.c., nonche’ dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non avere la Corte di merito rilevato di ufficio la mancata rituale costituzione di parte appellata, con dichiarazione di contumacia dello stesso. Costituisce principio consolidato di questa corte che la mancata indicazione della parte nell’epigrafe e nel corpo della sentenza non incide sulla regolarita’ del contraddittorio, ma si configura come un errore materiale, emendabile con l’apposita procedura, tranne che risulti che la parte non sia stata regolarmente evocata in giudizio: Cass. 28 maggio 2003, n. 8545, tra le tante.

Invero, nella specie il Condominio e’ rimasto contumace nel giudizio di appello e la mancata indicazione della contumacia della parte appellata nell’epigrafe della sentenza (conseguente alla mancata dichiarazione di contumacia della stessa nel corso del giudizio) non puo’ incidere sulla regolarita’ del contraddittorio, non avendo la parte dedotto di essere stata irregolarmente citata in giudizio.

Infatti il Condominio – per il principio di autosufficienza che regola il giudizio in sede di legittimita’ – avrebbe dovuto quanto meno allegare la violazione di taluna delle disposizione relative alla notificazione degli atti, mentre nulla e’ stato denunciato al riguardo, essendosi limitato ad una mera deduzione circa la sua mancata costituzione. Pertanto, nessuna violazione del contraddittorio vi e’ stata, ed il motivo va dichiarato inammissibile.

Con il secondo motivo i controricorrenti – ricorrenti in via incidentale lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte di merito pronunciato condanna generica al risarcimento senza avere valutato elementi di giudizio provenienti dallo stesso consulente tecnico di ufficio. Il motivo e’ fondato per quanto sopra gia’ esposto.

Invero la decisione impugnata dopo avere rilevato che la situazione accertata avrebbe potuto, in astratto, essere lesiva del diritto di proprieta’ degli appellanti, si e’ limitata ad affermare che nessuna condanna poteva essere pronunciata sul quantum, in mancanza di riscontri probatori. Orbene, alla luce di quanto esposto con riferimento all’unico motivo di ricorso introdotto dal CONDOMINIO, il giudice avrebbe dovuto illustrare le ragioni del rigetto, invece di rinviare le parti ad un separato giudizio per la liquidazione.

Per detta causa, vertendo l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, stante la domanda di risarcimento formulata dagli originari attori – appellanti, il secondo motivo del ricorso incidentale va accolto.

Con il terzo ed ultimo motivo in via incidentale i controricorrenti si dolgono che il giudice del gravame oltre ad avere compensato le spese dei due gradi di giudizio per la meta’, abbia anche immotivatamente ridotto le spese ed i diritti richiesti per l’attivita’ espletata, mentre avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sulle liquidazioni delle due consulenze tecniche di ufficio, cosi’ violando i principio enunciato dalla stessa Corte sulla parziale soccombenza.

In considerazione dell’accoglimento del ricorso principale e del secondo motivo di quello incidentale, il motivo relativo alle spese processuali, anche per quanto attiene ai costi della consulenza tecnica di ufficio (che si assumono non liquidati), risulta assorbito, in quanto la questione verra’ riesaminata dal giudice del rinvio.

In conclusione, va accolto il ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale, mentre va dichiarato assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale; va, infine, dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale. Alla pronuncia consegue la cassazione della sentenza impugnata nei limiti di cui sopra, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Il giudice del rinvio come sopra individuato viene, inoltre, investito della decisione relativa all’onere delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale;

dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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