Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8502 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2010, (ud. 12/02/2010, dep. 09/04/2010), n.8502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1514/2005 proposto da:

COMUNE DI ALPIGNANO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5 presso lo studio dell’Avvocato

ROMANELLI Guido, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato

FOGAGNOLO MAURIZIO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO nella sua

qualità di mandataria del CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE CIT in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA, 4 presso lo

studio dell’Avvocato COEN Stefano, che la rappresenta e difende

unitamente agli Avvocati LIONETTI ROBERTO e BONGIOAJSINI GIUSEPPE

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2003 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di TORINO, depositata il 24/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/02/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato LUDOVICA FRANZIN, per delega

Avvocato GUIDO ROMANELLI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato BEATRICE RIZZACASA, per delega

Avvocato STEFANO COEN, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso e in subordine il rigetto.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il Comune di Alpignano propone ricorso per cassazione nei confronti del Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T., che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamenti ICI per gli anni 1994/1997, la C.T.R. Piemonte confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto i ricorso proposti dall’Agenzia Territoriale per la casa quale mandataria del C.I.T.) rilevando che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), prevede tra i destinatari dell’esenzione ai fini ICI i consorzi fra Comuni (quali il C.I.T.) i cui patrimoni immobiliari siano destinati esclusivamente alle finalità istituzionali degli enti proprietari (nella specie, gestione dell’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata), essendo risultato dalla documentazione prodotta che l’assegnazione degli alloggi veniva fatta previa graduatoria nonchè sulla base di prescritte esigenze socio-assistenziali e che l’entità dei canoni medi applicati dipendeva da precisa normativa disciplinante la loro determinazione.

Il ricorso non è articolato in motivi, non esplicita i vizi denunciati nè indica le previsioni dell’art. 360 c.p.c., corrispondenti ai vizi denunciabili e pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorso deve contenere, infatti, la chiara ed inequivoca esposizione dei singoli vizi denunciati, (inequivocità tanto più necessaria, ove, come nella specie, non sia neppure indicato il corrispondente normativo ex art. 360 c.p.c.), posto che nelle argomentazioni e nei fatti esposti potrebbe configurarsi più di un vizio, che ciascun vizio ha una diversa disciplina anche con riguardo agli oneri della parte, i poteri del giudice e le relative conseguenze, che il processo ha carattere dispositivo e che, in particolare, il giudizio di cassazione è a critica vincolata, con la conseguenza che il singolo motivo condiziona il devolutum (sulla necessaria specificità dei motivi di ricorso per cassazione v. tra molte altre Cass. n. 10420 del 2005, n. 13830 del 2004, n. 7820 del 2002).

Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.700,00 di cui Euro 4.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

 

 

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