Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8502 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 06/05/2020), n.8502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13588/2015 proposto da:

B.S., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO

TORTORELLA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’

RICERCA (OMISSIS), MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), MINISTERO

ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

BO.FI., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti incidentali –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), MINISTERO DELLA SALUTE

(OMISSIS), MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS),

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI;

– intimati –

nonchè da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE in

persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

UNIVERSITA’ E RICERCA in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO

ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli

Uffici dell’Avvocatura dello Stato da cui sono difesi;

– ricorrenti –

nonchè da

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TORTONA 4,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA STIVALI, rappresentata e

difesa dagli avvocati OTTAVIO STRACUZZI, ATTILIO STRACUZZI;

– ricorrente incidentale –

contro

F.P.R., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 807/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato in data 14 luglio 2009 B.S. ed altri medici convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Messina la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute chiedendo il risarcimento del danno per la ritardata e comunque parzialmente omessa attuazione delle direttive comunitarie in materia di medici specializzandi. Il Tribunale adito rigettò la domanda per intervenuta prescrizione, compensando le spese. Avverso detta sentenza furono proposti tre distinti atti di appello dagli originari attori. Riunite le impugnazioni, con sentenza di data 25 novembre 2014 la Corte d’appello di Messina accolse l’appello nei confronti di taluni degli appellanti (con successiva correzione di errore materiale irrilevante per le posizioni degli odierni ricorrenti).

Osservò la corte territoriale, premesso che ricorreva la prescrizione decennale a decorrere dal giorno 27 ottobre 1999, che il diritto al risarcimento del danno poteva essere riconosciuto solo nei confronti di coloro che avevano conseguito la specializzazione sulla base di corsi iniziati nell’anno accademico 1982/1983, con esclusione di coloro per i quali l’anno di immatricolazione era il 1980 o il 1981 (ed in particolare: A.M., C.C. limitatamente alla specializzazione in malattie infettive, D.G., Sc.Or. e M.A.) e che sulla base del parametro di cui alla L. n. 370 del 1999 competeva la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno di corso, oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale e con esclusione della rivalutazione monetaria, venendo in rilievo un debito di valuta e non essendo stato allegato un maggior danno.

Hanno proposto ricorso per cassazione (notificato il 22 maggio 2015 dal punto di vista dei ricorrenti) B.S., quale capofila, ed altri medici sulla base di due motivi. Successivamente hanno proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute sulla base di due motivi: tale ricorso è stato proposto contro i medici indicati in epigrafe, fra i quali vi sono alcuni dei ricorrenti del primo ricorso, cioè il B., la Ca. il F. e V.F., indicato da quel ricorso come de cuius. A tale ricorso hanno resistito con unico controricorso tutti i soggetti intimati con esso ad eccezione di S.C.. Con il congiunto controricorso tutti i resistenti hanno altresì proposto ricorso incidentale sulla base degli stessi motivi svolti nel ricorso proposto per primo ed il solo C. con un terzo motivo. Al ricorso della difesa erariale ha resistito con proprio controricorso S.C. ed in esso ha svolto un unico motivo di ricorso incidentale. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria dai ricorrenti del secondo ricorso autonomo: così essa è da intendere, essendo intestata con l’indicazione “ricorrenti” ed indicando come tali ” B.S. ed altri”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

va preliminarmente disposta la riunione delle impugnazioni;

rilevato che, successivamente alla Camera di consiglio del 31 ottobre 2019, con ordinanza n. 821 del 2020 la Sezione Lavoro ha rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alla Sezioni Unite una questione rilevante per l’odierna decisione.

P.Q.M.

dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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