Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8501 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2010, (ud. 12/02/2010, dep. 09/04/2010), n.8501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25855-2006 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 5 presso lo studio dell’Avvocato STEFANORI ANGELO, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PERUGIA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8 presso lo studio

dell’Avvocato GOBBI GOFFREDO, rappresentato e difeso dall’Avvocato

CARTASEGNA MARIO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di PERUGIA, depositata il 30/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato ANGELO STEFANORI, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato MARIO CARTASEGNA, che si rimette

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso e in subordine il rigetto.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La controversia ha ad oggetto l’impugnativa proposta dal contribuente sopra indicato avverso gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e versamento dell’ICI relativamente ad un terreno con sovrastante abitazione di sua proprietà per il periodo dal (OMISSIS).

La C.T.P. accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo l’atto impositivo sufficientemente motivato, ma riducendo il valore dell’area.

Accogliendo parzialmente l’appello del contribuente, la C.T.R., con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sufficienza della motivazione dell’atto impositivo, in quanto contenente la descrizione dei terreni, il valore attribuito ed il criterio adottato per determinarlo; riteneva l’ente locale non decaduto dal potere impositivo; considerava insuscettibile d’imposta la residua area edificabile di natura pertinenziale.

Avverso tale decisione, il contribuente propone ricorso per cassazione, con due motivi, lamentando, rispettivamente, sotto il profilo della violazione di Legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1) e del vizio motivazionale, che la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciare sulla richiesta di annullamento degli atti impositivi, riproposta in appello anche sotto il profilo del difetto di motivazione degli stessi, che avrebbe dovuto essere rilevato dai giudici di primo grado, i quali, invece, l’avevano escluso sulla base di dati ed elementi emergenti dai documenti tardivamente prodotti oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32.

Resiste con controricorso, illustrato con memoria, il Comune, deducendo l’inammissibilità – per difetto di autosufficienza e per carenza d’interesse ad impugnare – e l’infondatezza dell’avverso ricorso, sia perchè i documenti in questione risulterebbero comunque ritualmente depositati in appello a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 sia perchè la motivazione della sentenza impugnata dimostra che il Comune avrebbe assolto pienamente all’obbligo di motivazione degli atti impositivi.

Il ricorso è privo di pregio sotto entrambi i profili. A prescindere dalla carente formulazione del ricorso, che, in relazione alla specifica dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia di asserita specifica censura in appello, non riporta i pertinenti brani della sentenza di primo grado e dell’atto di appello, rileva il Collegio che è fondata l’eccezione di difetto d’interesse ad impugnare spiegata dall’ente impositore in controricorso.

Infatti, la documentazione di cui si censura la tardiva presentazione in primo grado è stata, comunque, ritualmente acquisita agli atti in appello, dovendosi confermare il principio secondo cui, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello; con la conseguenza che, nel processo tributario, mentre prove ulteriori, rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, non possono essere disposte in appello, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, ancorchè preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. n. 27761/05; 16916/05), a nulla rilevando l’eventuale irritualità della loro produzione in primo grado (Cass. n. 7329/03).

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

 

 

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