Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8500 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. II, 14/04/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 14/04/2011), n.8500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. D�ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.P. (OMISSIS), F.D.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CERESIO

24, presso lo studio dell�avvocato ACQUAVIVA CARLO, rappresentati e

difesi dall�avvocato FUGANTI GIORGIO;

– ricorrenti –

contro

S.D., (OMISSIS); S.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell�avvocato MANZI LUIGI, che li

rappresenta e difende unitamente all�avvocato GIOVANNINI GIULIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 37/2005 della CORTE D�APPELLO di TRENTO,

depositata il 09/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. PASQUALE D�ASCOLA;

udito l�Avvocato Fuganti Giorgio difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l�accoglimento del ricorso;

udito l�Avv. Albini Carlo con delega depositata in udienza dell�Avv.

Manzi Luigi difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso con

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell�anno 2000 gli odierni ricorrenti P. e F.D., proprietari di una casa di abitazione in comune di (OMISSIS), chiedevano al tribunale di Rovereto di ordinare ai signori S.:

a) l�eliminazione di 4 nuove vedute realizzate nel ristrutturare il loro frontistante fabbricato;

b) la rimozione di una struttura metallica atta a sorreggere una tenda che occupava il loro cortile.

I S. resistevano facendo presente che l�edificio disponeva gia� di sei vedute non allineate sulla facciata e si dichiaravano disposti a regolarizzare le aperture illegittime, opacizzando i vetri e bloccando gli infissi.

In via riconvenzionale chiedevano l�accertamento della proprieta� del muro di recinzione e la condanna degli attori alla rimozione di una tettoia garage che invadeva la proprieta� S., edificata in violazione delle distanze legali.

Il tribunale adito condannava i S. a eliminare tutte le vedute; imponeva loro di arretrare la struttura metallica sino alla distanza di legge. Accoglieva le domande riconvenzionali S. quanto a muro e a tettoia.

L�appello dei F. era relativo soltanto alla condanna alla rimozione della tettoia. L�appello incidentale S. riguardava le aperture. Essi deducevano che, passando da sei a otto il numero delle vedute, la superficie finestrata era aumentata solo di 0,93 mq, lasciando comunque inalterati i limiti di inspectio e prospectio.

Chiedevano di adottare gli accorgimenti atti ad ovviare alla inspectio e prospectio secondo la soluzione prospettata dal proprio consulente tecnico di parte.

La Corte d�appello di Trento il 9 febbraio 2005 (sentenza notificata il 7 aprile 2005) cosi� decideva:

a) quanto all�appello F. relativo alla tettoia lo rigettava.

b) Quanto all�appello S., riteneva che le sei aperture preesistenti erano legittime e che le due nuove rendevano piu� gravosa la condizione del fondo servente; osservava che due finestre, una al primo livello e una al secondo livello, potevano essere modificate con apertura a vasistas e smerigliatura del vetro, in modo da ristabilire cosi� il grado di onerosita� preesistente.

I F. ricorrono per cassazione con cinque motivi, con atto del 6 giugno 2005.

I S. resistono con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2) La sentenza impugnata ha esaminato l�appello F. relativo alla tettoia (pag. 10 e seguenti) sotto i due profili sollevati:

a) errata interpretazione della normativa urbanistica con riferimento all�art. 12, n. 3 e all�art. 13, n. 8 dell�attuale piano regolatore di (OMISSIS);

b) assenza di invasione del muro della proprieta� S., che, essendo obliquo, non comprendeva il possesso della colonna d�aria soprastante.

Ha disatteso l�appello considerando che indebitamente i F. avevano occupato lo spazio soprastante la base del muro, non potendo essi appropriarsi della relativa colonna d�aria solo perche�, per esigenze temporanee, i vicini avevano preferito erigere un muro con andamento parzialmente inclinato, “a barbabcane”, sormontato da recinzione. Ha considerato che detta recinzione avrebbe potuto essere eliminata e che la colonna d�aria soprastante il muro di confine S. avrebbe potuto essere diversamente utilizzata, restando quindi illecita la apposizione della tettoia F..

Ha poi interpretato il regolamento nel senso che non era ammissibile la costruzione in aderenza a un muro di confine, ben diversa dalla costruzione in aderenza ad altro fabbricato.

3) Il primo motivo del ricorso lamenta violazione dell�art. 887 c.c. relativamente alla tettoia. Parte ricorrente sostiene che essa era in regola con le disposizioni sulle distanze vigenti all�epoca in cui l�opera fu eseguita (nel 1997) e che avrebbe dovuto essere applicata normativa urbanistica precedente al p.r.g. adottato nel 1998. Il motivo e� inammissibile. Esso involge questione giuridica nuova, giacche� il giudizio di merito si svolse sull�indiscusso presupposto dell�applicabilita�, anche per motivi temporali, della norma di cui ora si nega l�applicabilita� Occorre pero� ricordare che qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto (come nella specie, quanto alla data di esecuzione dell�opera e di verifica rispetto alla entrata in vigore delle normative applicabili) non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimita�, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita�, per novita� della censura, ha l�onere non solo di allegare l�avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicita� di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 22540/06).

Il ricorso non si fa carico di affrontare questo onere e dunque la censura non e� esaminabile.

4) Il secondo motivo lamenta insufficiente motivazione e ha riguardo ancora alla tettoia. Parte ricorrente sostiene che trattavasi di terreno proprio, perche� il tribunale aveva accertato con sentenza non impugnata che il confine era segnato dal muro obliquo e quindi egli aveva diritto di costruire la tettoia.

La censura resta assorbita dal rigetto del primo motivo, atteso che ove anche non vi fosse stata invasione di proprieta� altrui, ugualmente l�opera resterebbe illecita in forza dell�altra ratio decidendi, cioe� per mancato rispetto delle distanze ed illegittima realizzazione in aderenza all�altrui muro di cinta.

5) Il terzo motivo, che e� relativo alle finestre S., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 905, 965, 967 e 968 c.c. Parte F. critica la sentenza perche� essa avrebbe ammesso l�esistenza di un aggravamento di servitu� solo in relazione all�apertura di ulteriori due finestre. Invoca le risultanze della consulenza tecnica d�ufficio e lamenta la modificazione della forma e della posizione delle finestre. Il motivo e� inammissibilmente formulato. In primo luogo esso pecca gravemente in relazione al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Il ricorrente che pone a fondamento della censura la mancata valutazione di atti processuali o documentali ha l�onere di indicare – mediante l�integrale trascrizione di detti atti nel ricorso – la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell�atto, senza necessita� di indagini integrative (Cass. 11886/06;

8960/06; 7610/06).

In secondo luogo la censura, poiche� contesta, invocando presupposti di fatto malvalutati, la valutazione del giudice in ordine alla sussistenza di aggravamento di servitu� avrebbe dovuto rivolgersi alla motivazione della sentenza e non soltanto denunciare violazione di legge, la quale non e� ravvisabile sulla base dell�accertamento contenuto in sentenza.

Quest�ultima ha osservato che la preesistenza di sei finestre legittimava il mantenimento di pari numero di vedute, che non determinavano aggravamento della servitu�, ne� maggiore possibilita� di inspectio e perspectio. Ha riconnesso tale aggravamento solo all�apertura di altre due nuove finestre.

Questa motivazione e� in se� immune da vizi giuridici, per far emergere i quali dovevano pertanto in ogni caso essere convenientemente riportate e fatte valere le diverse condizioni di fatto ritenute esistenti e rilevanti.

6) Il quarto motivo lamenta “carenza di motivazione per travisamento dei fatti”. Vi si rileva che la Corte territoriale ha ritenuto nuove la finestra a primo livello sulla destra per chi guarda e la finestra centrale a secondo livello. Si afferma che per contro la casa disponeva originariamente di due aperture per livello e che l�incremento sia stato di una finestra al secondo e una al terzo livello. La Corte avrebbe errato nel non disporre la chiusura della nuova finestra al terzo piano. Il motivo e� inammissibile.

Viene con esso denunciato un chiaro errore revocatorio, dovute a una svista nella lettura degli elaborati grafici e peritali. Posto che e� incontroverso che due su otto erano le nuove aperture, se la violazione era costituita da incremento di una finestra in due dei tre piani, l�errore nella individuazione delle nuove aperture non e� attribuibile a vizio di motivazione, ma a errata percezione dei fatti documentati. Tale vizio e soggetto a revocazione per errore di fatto ex art 395 c.p.c. e non si puo� far valere con ricorso per cassazione.

7) Il quinto motivo sviluppa due profili: carenza di motivazione e violazione degli artt. 905 e 949 c.c..

La censura si riferisce alla decisione di permettere il mantenimento delle due aperture denunciate, ritenute dalla stessa Corte illegittimamente piu� gravose rispetto alla servitu� esistente, mediante la trasformazione in luci irregolari.

La Corte ha invero consentito, sulla scorta della consulenza tecnica di parte, che le aperture siano attrezzate con vetro smerigliato e serramenti apribili “a ribalta”.

E� cosi� incorsa nella violazione di legge denunciata. La richiesta di dichiarare l�illegittimita� (art 949 c.c.) di alcune vedute aperte dal vicino comporta che l�inosservanza delle distanze dettate dall�art. 905 cod. civ. puo� essere eliminata soltanto dall�arretramento o chiusura delle vedute stesse. La cd.

regolarizzazione concerne invece il diritto di praticare aperture in direzione del fondo del vicino per attingere luce ed aria, cioe� non le aperture che consentono di vedere ed affacciarsi verso il fondo del vicino, ma quelle di cui agli artt. 901 e 902 cod. civ. (cfr.

Cass. 2558/09).

La falsa applicazione di legge sul punto comporta la cassazione della sentenza impugnata cori rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Trento in diversa composizione, affinche� si attenga a principio di diritto sopraenunciato.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il quinto motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Rigetta gli altri. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Trento in diversa composizione.

Cosi� deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della sezione seconda civile, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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