Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8500 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2010, (ud. 12/02/2010, dep. 09/04/2010), n.8500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24752-2006 proposto da:

COMUNE DI PERUGIA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8 presso lo studio

dell’Avvocato GOBBI GOFFREDO, rappresentato e difeso dall’Avvocato

CARTASEGNA MARIO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CAMINVEST S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2 presso lo

studio dell’Avvocato STENAFORI ANGELO, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 121/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PERUGIA, depositata il 09/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARIO CARTASEGNA, che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato ANGELO STEFANORI, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La società contribuente sopra indicata impugnava l’avviso di liquidazione notificato il 16.11.2001, con il quale il Comune di Perugia richiedeva la somma di L. 5.169.000= a titolo di maggior ICI dovuta per il 1997 in relazione a due fabbricati, siti l’uno in strada (OMISSIS) e l’altro in località (OMISSIS).

Deduceva la ricorrente che quest’ultimo immobile non era di sua proprietà, ma condotto in locazione finanziaria e che il concedente, Monte dei Paschi di Siena, aveva regolarmente adempiuto all’obbligo di dichiarazione dell’immobile ai fini ICI e di versamento della relativa imposta. Deduceva, inoltre, di avere rimborsato al Monte dei Paschi, dietro richiesta di quest’ultimo, l’importo dell’ICI e che – per effetto del corretto conteggio di quanto versato al Comune di Perugia a titolo di ICI per l’anno 1997 e di quanto effettivamente dovuto – risultava in credito nei confronti dell’Ente di L. 2.440.000= versate in eccedenza. Precisava d’aver inoltrato, in data 5.1.2002, due istanze al Comune, chiedendo l’annullamento dell’avviso di liquidazione in via di autotutela ed il rimborso della somma versata in eccedenza. Chiedeva, pertanto, l’annullamento dell’avviso di liquidazione e la condanna del Comune al rimborso della maggio somma versata, pari a L. 2.440.000=.

Il Comune si costituiva deducendo di avere proceduto, in data 20.3.2002, all’annullamento in via di autotutela dell’avviso di liquidazione impugnato. Chiedeva pertanto che, sotto tale profilo, venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Per quanto riguarda la richiesta di rimborso il Comune eccepiva che il ricorso era stato presentato prima che si fosse formato un eventuale silenzio rifiuto sulla relativa istanza di rimborso; deduceva inoltre che legittimato a richiedere al Comune il rimborso di somme eventualmente versate in eccedenza era solo il soggetto che aveva effettuato il versamento – nella specie il Monte dei Paschi di Siena – e che, se la società aveva rimborsato a quest’ultimo somme maggiori del dovuto, ciò ineriva esclusivamente ad un rapporto privatistico fra le due parti del contratto di locazione finanziaria cui l’Ente impositore doveva restare estraneo. In estremo subordine, deduceva che l’istanza di rimborso era tardiva, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 essendo stata presentata oltre il triennio dal versamento.

La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso sotto entrambi i profili, condannando quindi il Comune di Perugia al rimborso della somma richiesta, oltre che alla refusione delle spese del giudizio.

Appellava il Comune di Perugia deducendo, quanto all’annullamento dell’avviso di liquidazione, che i primi giudici avrebbero dovuto dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere, in seguito all’atto di autotutela adottato dal Comune, con i conseguenti provvedimenti in ordine alle spese. Quanto al rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, l’ente locale negava che vi fosse stata una sua soccombenza virtuale, in quanto l’atto di autotutela era stato adottato solo perchè era risultato che l’ICI per il 1997, in relazione all’immobile de quo, era stata effettivamente versata da altro soggetto. Sottolineava peraltro la sua buona fede, dal momento che la società aveva inserito l’immobile stesso nella dichiarazione annuale ICI. Deduceva ancora che non vi era in atti alcuna prova che la società avesse assolto l’obbligazione tributaria in eccesso e che, comunque, quest’ultima risultava addirittura carente di legittimazione processuale a richiedere il rimborso, atteso che – eventualmente – le somme in eccesso sarebbero state versate dal altro soggetto (il Monte dei Paschi di Siena). Richiamava, inoltre, tutte le eccezioni e deduzioni svolte in primo grado. Chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di annullamento dell’avviso di liquidazione impugnato e inammissibile o, comunque, infondata la richiesta di rimborso. La società si costituiva in appello, deducendo: 1. che l’atto di annullamento in autotutela dell’avviso di liquidazione non le era mai stato notificato; 2. che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, l’ICI per il 1997 era stata versata non solo dal Monte dei Paschi di Siena, ma anche da essa contribuente e da ciò era derivata la richiesta di rimborso ;

3. che la richiesta di rimborso, contenuta nel ricorso in primo grado, non si doveva configurare come impugnazione di un silenzio rifiuto, ma come richiesta accessoria a quella principale di annullamento dell’atto impugnato. L’appellato chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.

Con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. respingeva l’appello dell’ente impositore, osservando: 1. per quanto concerneva l’annullamento dell’avviso di liquidazione, l’atto di autotutela, adottato peraltro con forme irrituali (semplice annotazione a margine dell’avviso stesso), non era stato mai notificato alla contribuente, che, pertanto, si era vista costretta al ricorso alla via giudiziaria per ottenere il riconoscimento del suo diritto; la richiesta pronuncia di cessazione della materia del contendere avrebbe avuto effetti sostanziali identici all’accoglimento del ricorso, atteso che l’avviso era già stato annullato, tanto è vero che il Comune lamentava una mancata pronuncia in tal senso esclusivamente sotto il profilo delle condanna alle spese del giudizio conseguita all’accoglimento del ricorso ; la materia del contendere non poteva dirsi cessata, rimanendo in ogni caso da decidere la questione del rimborso, domanda accessoria e conseguente a quella principale di annullamento dell’avviso di liquidazione, con conseguente legittimità della sentenza di primo grado sul punto ; 2. Circa la richiesta di rimborso delle maggiori somme versate, erroneamente il Comune di Perugia deduceva che il versamento relativo agli immobili siti in (OMISSIS) sarebbe stato effettuato solo dal Monte dei Paschi di Siena, di talchè solo quest’ultimo avrebbe avuto diritto al rimborso, essendo stato dimostrato fin dal primo grado che l’ICI su tali immobili era stata corrisposta anche dalla società, se pure in misura inferiore al dovuto; con conseguente piena legittimazione processuale di questa a richiedere il rimborso, avendo essa stessa versato al Comune – a titolo di ICI – somme maggiori di quelle dovute ed essendo stato documentalmente chiarito che l’ICI sugli immobili di (OMISSIS) era stata corrisposta per intero anche dal Monte dei Paschi di Siena. Il calcolo effettuato dalla società nel ricorso introduttivo appariva corretto, avendo esposto il totale ICI dovuto per l’anno 1997 in base all’avviso di liquidazione (L. 8.205.000=), il totale dei versamento effettuati da essa società e documentati in giudizio (L. 4.252.000=) ed il totale dei versamenti effettuati dal Monte dei Paschi di Siena (L. 6.213.000=), cosi risultando versata una maggiore imposta di L. 2.440.000=. Concludeva la C.T.R. che risultavano infondati tutti i motivi di appello ed anche le deduzioni, pur non espressamente riproposte in appello, secondo cui la società avrebbe richiesto al Comune il rimborso di somme in effetti versate al Monte dei Paschi di Siena; circostanza quest’ultima che risultava smentita dagli atti.

Avverso questa sentenza, ricorre per Cassazione il Comune, con quattro motivi, illustrati con memoria; resiste la società con controricorso, in cui chiede il rigetto del ricorso.

E’ priva di pregio la prima censura, in quanto la ricorrente difetta d’interesse ad impugnare la statuizione di annullamento dell’atto impositivo, in luogo della declaratoria d’estinzione almeno parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere, a seguito dell’annullamento in autotutela dell’atto impositivo. Invero, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, detta declaratoria parziale non avrebbe sortito effetti sostanziali diversi da quelli del disposto annullamento, atteso che l’avviso era già stato annullato, tanto è vero che il Comune lamentava una mancata pronuncia in tal senso esclusivamente sotto il profilo delle condanna alle spese del giudizio conseguita all’accoglimento del ricorso. Ma l’estinzione parziale del giudizio non sarebbe stato idoneo a sovvertire la decisione sulle spese, essendo stata correttamente ritenuta la soccombenza dell’ente impositore, essendo l’annullamento in autotutela comunque successivo al ricorso.

Non colgono nel segno il secondo ed il terzo motivo, in quanto essi, pur deducendo ciascuno una violazione di legge ed un vizio motivazionale lamentano entrambi sostanzialmente l’omessa pronuncia su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte (rispettivamente, la mancata previa formazione del silenzio – rifiuto sull’istanza di rimborso, prematuramente pertanto fatta oggetto dell’originario ricorso, nonchè la decadenza dell’ente dall’esercizio della potestà impositiva). L’omissione di siffatta pronuncia integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta, come nella specie, sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero – come nel primo motivo – quale vizio della motivazione (Cass. n. 24856/06; 1701/06; 19976/05; 20076/04;

14003/04; 9707/03).

Priva di pregio si rivela anche la quarta censura. La C.T.R. ha confermato la sussistenza della legittimazione della società a richiedere il rimborso dell’imposta versata in eccedenza, avendo essa stessa versato al Comune – a titolo di ICI – somme maggiori di quelle dovute ed essendo stato documentalmente chiarito che l’ICI sugli immobili di (OMISSIS) era stata corrisposta per intero anche dal Monte dei Paschi di Siena. Rispetto a tale motivazione immune da vizi logici e giuridici, l’ente ricorrente si limita a riproporre la propria diversa lettura delle risultanze di causa ed a lamentare, inammissibilmente, che le argomentazioni della C.T.R. contrasterebbero con le risultanze documentali, doglianza che avrebbe potuto essere dedotta quale motivo di revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c., n. 4), non di ricorso per cassazione.

Ne deriva il rigetto del ricorso. Ricorrono giusti motivi, considerato che il ricorso è stato respinto per ragioni non pienamente collimanti con quanto dedotto dalla parte resistente nel controricorso, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso: Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

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