Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8500 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 06/05/2020), n.8500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16039/2018 proposto da:

D.L.S., D.L.C., D.L.N.,

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati LEONARDO W.

IANNELLA, SALVATORE CHIARA;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 390/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 11/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 20 giugno 2000 D.L.S., D.L.C. e D.L.N., in proprio nella qualità di eredi di D.L.Q., deceduto nel sinistro verificatosi in agro di (OMISSIS), evocavano in giudizio, davanti al Tribunale di Lucera, la Ras S.p.A., quale impresa designata ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 20, deducendo che il giorno (OMISSIS), mentre il dante causa percorreva, alla guida della propria autovettura, la strada provinciale (OMISSIS), al fine di evitare un autocarro che da una strada interpoderale si immetteva sulla predetta provinciale, era stato costretto a compiere una manovra di emergenza, a seguito della quale aveva perso il controllo dell’autovettura urtando contro un albero posto sul margine destro della carreggiata, riportando lesioni che ne avevano provocato la morte. L’autocarro si era allontanato, rimanendo non identificato;

si costituiva l’assicuratore contestando la pretesa. La causa istruita con il deposito della documentazione offerta dalle parti, la prova testimoniale sulla dinamica e la consulenza d’ufficio, e relativo supplemento, era decisa dal Tribunale di Lucera con sentenza n. 283 del 2010 con la quale si dichiarava la pari responsabilità, nella determinazione del sinistro, del conducente dell’autocarro rimasto sconosciuto e della vittima;

avverso tale decisione proponevano appello M.M. e D.L.S., D.L.C. e D.L.N., con atto del 13 luglio 2011 lamentando la violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2700 c.c., l’erroneità della motivazione, la violazione delle norme in materia di onere della prova e di presunzione di pari responsabilità, la errata determinazione del danno non patrimoniale e patrimoniale e l’ingiusta liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. Si costituiva in giudizio Allianz S.p.A. (già Ras S.p.A.) chiedendo il rigetto del gravame. La Corte d’Appello di Bari disponeva la rinnovazione della consulenza in ordine alla dinamica del sinistro;

con sentenza dell’11 aprile 2014 la Corte territoriale di Bari rigettava l’appello con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite. Nelle more del giudizio decedeva M.M.;

avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione D.L.S., D.L.C. e D.L.N., in proprio e quali eredi di D.L.Q. affidandosi a tre motivi. Resiste Allianz S.p.A. con controricorso che illustra con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 2054 c.c., comma 2 e la congiunta violazione del principio di equivalenza causale di cui al combinato disposto degli artt. 40 e 41 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte barese, secondo cui il Tribunale avrebbe contestato al conducente della Peugeot di essere stato costretto a effettuarla a causa della condotta di guida imprudente dello stesso (che disponeva dello spazio necessario per arrestare la marcia o comunque evitare l’impatto con l’albero), la censura contenuta in appello riguardava la circostanza che il Tribunale aveva applicato in via analogica l’art. 2054 c.c., pur in assenza di collisione tra i veicoli. Vi sarebbe stata una inversione dell’onere della prova in quanto l’assicuratore non si era limitato a contestare la dinamica, ma aveva sostenuto che l’incidente si era verificato per colpa esclusiva del conducente dell’autovettura. Ricorrerebbe nella fattispecie un’eccezione in senso tecnico con l’obbligo a carico della compagnia convenuta di provare i fatti su cui l’eccezione si fondava. In sostanza spettava all’assicuratore fornire la prova liberatoria prevista dell’art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando che il conducente dell’autotreno ignoto aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. La decisione sarebbe errata perchè l’orientamento della giurisprudenza di legittimità consente di fornire la prova liberatoria anche indirettamente, “dimostrando che l’evento dannoso è attribuibile al comportamento esclusivo dell’altro conducente”. Nel caso di specie la condotta di guida del D.L. era esente da qualsiasi imprudenza. Non troverebbe applicazione l’art. 2054 c.c., perchè la norma opera solo nel caso in cui non è possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento;

il motivo è infondato. Va puntualizzato che parte ricorrente non censura la decisione del giudice di appello che prende atto che il Tribunale ha applicato l’art. 2054 c.c., pur in difetto di collisione materiale tra i due veicoli. Contraddittoriamente rileva che, avendo la compagnia di assicurazione dedotto la responsabilità esclusiva del conducente dell’autovettura, avrebbe formulato una eccezione in senso stretto, con conseguente onere di dimostrare i fatti posti a fondamento dell’eccezione;

la tesi è destituita di fondamento poichè la vicenda relativa alla dinamica costituisce oggetto di mera attività difensiva che riguarda la ricostruzione del fatto, rispetto alla quale non si pone un problema di eccezione in senso stretto;

inoltre, nella seconda parte del motivo parte ricorrente, da un lato ritiene la menta la mancanza della prova liberatoria dal parte della compagnia, dimostrando che il conducente dell’autocarro avesse agito nel pieno rispetto delle norme sulla circolazione e, dall’altro, sostiene la non applicabilità della norma poichè le risultanze processuali evidenzierebbero una assoluta linearità della condotta di guida del conducente del veicolo;

al di là di tale intrinseca contraddittorietà, la questione va risolta applicando i principi giurisprudenziali in materia che risultano correttamente richiamati dalla Corte territoriale;

questa Corte, da ultimo, ordinanza n. 13672 del 21.05.2019 ha affermato che “l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054 c.c., comma 2, nonchè dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (tra le tante, Cass. n. 4648/1999). Con la precisazione che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente”. In sostanza i principi sopra ricordati, consentono di ritenere comunque raggiunta la prova liberatoria anche in via indiretta, ciò che, nella specie, il giudice di appello non ha reputato in base alle circostanze concrete, tra cui anche quella, inerente direttamente alla condotta del danneggiato;

in particolare, la Corte ha evidenziato due specifici profili di responsabilità da parte del conducente dell’autovettura. Il primo, rappresentato dalla velocità eccessiva (“la velocità tenuta dal veicolo momento dell’avvistamento del pericolo era di circa 115 km l’ora”). La seconda, risiede nel fatto che tale conducente “disponeva dello spazio necessario ad arrestare la sua marcia e che quindi la manovra che ha causato la perdita di controllo il veicolo è stata anche il frutto di un errato calcolo dello spazio occorrente per l’arresto del mezzo”. Ciò sulla base del mancato rilievo di tracce di frenata dell’autovettura subito dopo la curva, cioè in una posizione nella quale il conducente era già in grado di verificare la posizione dell’autocarro, il quale non aveva ancora iniziato la manovra di immissione nella carreggiata di pertinenza dell’auto. La sussistenza di ben due profili di responsabilità ha consentito alla Corte di appello di applicare la presunzione prevista dall’art. 2054 c.c.;

per il resto, la censura richiama l’art. 360 c.p.c., n. 5, ma si traduce nella richiesta di rivalutare la dinamica del sinistro sulla base del materiale probatorio. L’istanza di per sè è inammissibile perchè fondata sul vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, essendo pacifico in giurisprudenza che la mancata valutazione di elementi istruttori non integra l’omesso esame di un fatto storico previsto dal testo vigente. E’ altresì inammissibile perchè, ricorrendo l’ipotesi di doppia conforme con valutazione dei giudici di primo e secondo grado fondata sui medesimi fatti storici, l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, non consente, di ricorrere in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, tranne nel caso in cui dimostri che i fatti posti a base della decisione di primo grado erano stati diversi da quelli presi in esame dal giudice di appello. Ipotesi non ricorrente nel caso di specie;

con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 2700 c.c. e art. 116 c.p.c.. In particolare, la Corte territoriale avrebbe reiterato l’errore del giudice di primo grado, ribadendo che le misurazioni effettuate dai Carabinieri di Lucera intervenuti pochi minuti dopo l’incidente beneficiavano di “fede privilegiata”. In realtà quei dati non potevano ritenersi attendibili perchè privi dei capisaldi di riferimento, perchè le misure non erano state riportate in scala e perchè anche il consulente d’ufficio nominato in appello aveva riconosciuto che lo schizzo planimetrico redatto dai militari dell’arma non era utilizzabile perchè le tracce di scarrocciamento erano state “misurate con troppa approssimazione, in 65,3 mt”. Per contestare tali dati non sarebbe stato necessario proporre querela di falso poichè la giurisprudenza ritiene che il giudice possa comunque valutare l’esattezza delle operazioni effettuate e i relativi risultati nell’ipotesi in cui ricorra l’errore di fatto nella percezione sensoriale;

il motivo è inammissibile poichè del tutto generico. Parte ricorrente si limita a richiamare la giurisprudenza che consentirebbe al giudice di merito di sindacare l’esattezza delle operazioni effettuate dal pubblico ufficiale in quanto suscettibili di errore di fatto, ma presume l’esistenza di errori sulla base di dati evanescenti (mancanza di capisaldi di riferimento, circostanza assertivamente dichiarata e priva di riscontro; i dati non sarebbero stati riportati in scala: circostanza irrilevante poichè la Corte fa riferimento alle misurazioni e la presunta troppa approssimazione espressa dal consulente d’ufficio, è dedotta senza trascrivere la pagina ed il contesto nel quale l’ausiliario del giudice avrebbe espresso tale valutazione);

in ogni caso valgono le considerazioni già espresse con riferimento al precedente motivo poichè la censura si traduce in un rilievo sulla congruità della motivazione, inibito dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5 e dall’art. 360 n. 5, nel testo vigente;

con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione delle diritto di difesa, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè l’omesso esame di plurime critiche di carattere giuridico e scientifico in ordine alla ricostruzione del sinistro, deficit motivazionale rispetto a fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti. La Corte avrebbe omesso di considerare le critiche specifiche sollevate in sede di osservazione alla bozza di consulenza d’ufficio, riguardanti la determinazione del punto di avvistamento della stradina interpoderale, la valutazione della distanza dell’autoveicolo rispetto all’autotreno e l’affermazione secondo cui il conducente del veicolo avrebbe perso il controllo dello stesso dopo l’uscita dalla curva. Anche lo stato dei luoghi sarebbe stato ricostruito erroneamente, sulla base dei rilievi fotografici eseguiti dai consulenti e sarebbero stati applicati parametri di calcolo cinematico inesatti, sia riguardo alla velocità, che al coefficiente di attrito, che alla distanza tra l’albero e la posizione di quiete dell’autovettura. Rispetto a tali elementi la Corte barese avrebbe omesso di fornire spiegazioni. Sotto tale profilo la decisione risulterebbe insufficiente dal punto di vista argomentativo;

sotto altro aspetto il consulente avrebbe omesso di attenersi al quesito che gli era stato posto fornendo una ricostruzione unilaterale del sinistro, senza tenere conto delle osservazioni dei consulenti di parte;

preliminarmente il motivo presenta evidenti profili di inammissibilità poichè viene prospettato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come sostanziale difetto o insufficienza della motivazione, censura inibita per quanto si è detto ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5;

a prescindere da ciò, non ricorre l’ipotesi di omessa pronunzia poichè la Corte territoriale ha evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, il consulente nominato in appello aveva dedicato ben cinque pagine ai chiarimenti ed alle osservazioni del consulente di parte, ribadite in sede di appello ed evidentemente implicitamente disattese dalla Corte territoriale;

va richiamato il principio secondo cui, quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, il quale nella relazione abbia tenuto conto, come nel caso di specie, di rilievi del consulente di parte, replicandovi, esaurisce l’obbligo della motivazione con la indicazione del proprio convincimento in quanto le allegazioni del consulente di parte, anche se non confutate espressamente, restano implicitamente disattese, in quanto incompatibili con quelle espresse nella decisione;

le deduzioni che precedono consentono di superare anche l’ulteriore rilievo secondo cui il consulente non avrebbe risposto al quesito formulato dalla Corte territoriale, limitandosi a ricostruire la dinamica sulla base delle proprie valutazioni, senza tenere conto di quelle espresse dal consulente di parte;

per quanto si è detto, il presupposto è errato perchè il consulente si è dilungato per cinque pagine sulle osservazioni dei consulenti di parte. Quanto alla mancata rinnovazione (per la seconda volta) della consulenza tecnica si tratta di decisione non censurabile in sede di legittimità (Cass. 23 marzo 2017 n. 7472 ed altre) trattandosi di potere discrezionale del giudice di merito;

con il quarto motivo lamenta la violazione di artt. 2043,2059 e 2697 c.c., nonchè art. 116 c.p.c., in tema di quantificazione del danno non patrimoniale liquidato in favore di M.M., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, nonchè deficit di motivazione riguardo a fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti. In particolare, ricorrerebbe l’omesso esame dei certificati anagrafici dei germani della vittima dai quali risulterebbe che, al momento dell’incidente, D.L.Q. era l’unico figlio convivente con la madre e che, trattandosi di legame affettivo notorio, non sarebbe stata necessaria alcuna prova per ottenere una liquidazione del danno più elevata;

vanno ribaditi in questa sede i rilievi di inammissibilità della doglianza in presenza di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5;

in ogni caso, gli elementi documentali sono stati presi in esame dalla Corte territoriale che ha evidenziato che gli stessi sono stati prodotti per la prima volta in appello, mentre in precedenza l’unico elemento documentale era costituito dallo stato di famiglia attestante la convivenza della M. con i tre figli;

sulla base di tali elementi non ricorrono i presupposti per una personalizzazione del danno che tenga conto dell’eventuale eccezionalità ed intensità della sofferenza in considerazione del fatto che il pregiudizio è stato liquidato dal Tribunale tenendo conto dei parametri fissati dalle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano proprio sulla base della intensità del rapporto tra madre e figlio convivente deceduto.

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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