Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 850 del 19/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/01/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 19/01/2021), n.850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6007/2019 R.G. proposto da:

R.F., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al

ricorso, dall’avv. Adamo DE RINALDIS ed elettivamente domiciliato in

Roma, alla via degli Scipioni, n. 268/A, presso lo studio legale

dell’avv. Alessio PETRETTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso il quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– intimata e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3296/16/2018 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, depositata il 16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di intimazione di pagamento delle somme portate da alcune cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione nei confronti di R.F. per la riscossione di crediti di varia natura, la CTP di Como dichiarava il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle di pagamento recanti l’iscrizione a ruolo di crediti non erariali, rigettava il ricorso con riferimento ad alcune delle cartelle per le quali non era decorso l’eccepito termine prescrizionale in quanto interrotto da un’iscrizione ipotecaria del 02/05/2007 e dall’intimazione di pagamento impugnata, e l’accoglieva con riferimento ad altre cartelle che, pertanto, annullava per decorso del termine di prescrizione quinquennale.

2. Avverso tale sentenza l’agente della riscossione proponeva appello limitatamente alla statuizione di annullamento della cartella di pagamento n. (OMISSIS), recante l’iscrizione a ruolo dell’IVA dovuta dal contribuente per gli anni d’imposta 1997 e 1998. Il contribuente proponeva appello incidentale chiedendo la riforma della statuizione di primo grado nella parte in cui i giudici di prime cure avevano rigettato l’eccezione di prescrizione di alcune delle cartelle impugnate sul presupposto che il termine prescrizionale era stato interrotto dall’iscrizione ipotecaria del 02/05/2007, che invece avrebbero dovuto ritenere nulla in quanto non preceduta dalla necessaria preventiva comunicazione al contribuente.

3. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR confermava la statuizione di prime cure sostenendo, per quanto ancora qui di interesse, con riferimento all’appello dell’agente della riscossione, che era “assorbente, rispetto alle ulteriori considerazioni addotte dalla parte” contribuente, ovvero la irregolarità della notifica della cartella sopra indicata, che “tra la notifica della suddetta cartella e l’atto di intimazione oggetto della presente impugnazione decorre un termine ampiamente superiore a 5 anni” e, con riferimento all’appello incidentale del contribuente, che l’iscrizione ipotecaria doveva ritenersi atto idoneo ad interrompere la prescrizione non rilevando la mancata preventiva comunicazione al contribuente che avrebbe dovuto far valere il vizio con autonoma impugnazione del predetto atto.

4. Avverso tale statuizione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, articolato in due censure, cui non replica l’intimata agente della riscossione che, invece, ha proposto successivo autonomo ricorso per cassazione (avente valenza di ricorso incidentale – cfr. Cass. n. 25662 del 2014), affidato anch’esso ad un unico motivo, cui non replica il ricorrente.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale il ricorrente principale ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso principale il ricorrente deduce, con una prima censura, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2953,2945 e 2946 c.c. “per avere la CTR ritenuto applicabile l’ordinario termine di prescrizione decennale” a tre cartelle rispettivamente notificate in data 15/02/2001, 30/06/2003 e 27/02/2004.

2. Con una seconda censura deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, “per avere ritenuto la CTR idonea ad interrompere la prescrizione del credito un’ipoteca nulla poichè iscritta senza preventiva notifica dell’avviso di intimazione ad adempiere ai sensi della richiamata disposizione”.

3. La prima censura è infondata e va rigettata.

4. Al riguardo pare opportuno osservare che la CTR, statuendo sul motivo di appello proposto dall’Agenzia delle entrate, esprimendosi in senso contrario alla tesi sostenuta nel motivo in esame, lo rigettava accogliendo l’eccezione di prescrizione della cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata in data 22/01/2007, sul presupposto che “tra la notifica della suddetta cartella e l’atto di intimazione di pagamento oggetto della presente impugnazione”, notificato il 17/05/2016, “decorre un termine ampiamente superiore a 5 anni”; termine che assumeva, quindi, come termine prescrizionale dei crediti erariali. Ma nel rigettare l’appello incidentale del contribuente anche in relazione alle cartelle di pagamento sopra indicate, di fatto applicava il termine prescrizionale decennale con riferimento alla prima delle predette cartelle, ovvero quella notificata in data 15/02/2001, atteso che da tale data a quella del 20/07/2007, di notifica dell’atto di iscrizione ipotecaria, era ampiamente superato il termine quinquennale e la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’intervenuta prescrizione del credito erariale in esso incardinato, alla stregua di quanto affermato con riferimento al motivo di appello dell’ufficio.

5. Ciò precisato, ritiene il Collegio che la censura in esame sia del tutto infondata in quanto la tesi ivi sostenuta si pone in insanabile contrasto con il condivisibile insegnamento nomofilattico di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U., n. 23397 del 2016) secondo cui “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

5.1. Secondo la citata pronuncia, quindi, la mancata impugnazione degli atti impositivi/esecutivi rende irretrattabili i crediti d’imposta, senza incidere sul relativo termine prescrizionale, che è quello ordinario decennale salvo che non sia per essi espressamente previsto ex lege un termine inferiore; ne consegue che nel caso di specie la CTR ha male interpretato tale principio erroneamente ritenendo soggetto a prescrizione quinquennale i crediti erariali per i quali non decorre un diverso e minore termine prescrizionale, come per l’IVA (cfr. Cass. n. 8256 del 2019, non massimata, e la giurisprudenza ivi richiamata; conf. Cass. n. 15845 del 2020, non massimata) e per l’IRPEF (Cass. n. 9906 del 2018), che sono i tributi oggetto delle cartelle impugnate.

6. Da quanto detto discende che è fondato e va accolto il motivo di ricorso proposto dall’agente della riscossione, con cui viene dedotta la violazione dell’art. 2946 c.c., del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, nonchè la falsa applicazione degli artt. 2948 e 2953 c.c. per avere la CTR errato nell’applicare il termine quinquennale alla prescrizione del credito IVA vantato dall’amministrazione finanziaria con la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata in data 22/01/2007 e non impugnata, non essendo decorso tra tale data e quella del 17/05/2016, di notifica dell’intimazione di pagamento, il termine decennale di prescrizione.

7. E’ infondata e va rigettata la seconda censura proposta dal ricorrente con il primo motivo.

8. Invero, correttamente la CTR ha ritenuto atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito quello di iscrizione ipotecaria notificato al contribuente in data 02/07/2007, ancorchè tale iscrizione non fosse stata preceduta dalla necessaria preventiva comunicazione al debitore dell’intimazione ad adempiere. Al riguardo, infatti, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato (Cass., Sez. U., n. 19667, n. 19668 del 18/09/2014, par. 17) che “L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia in ragione della natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l’illegittimità”.

Correttamente quindi i giudici di appello, rilevando l’omessa impugnazione di tale atto da parte del contribuente, hanno ritenuto la stessa idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale (al riguardo cfr. Cass. n. 3346 del 2017, secondo cui “In materia tributaria, l’iscrizione d’ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973 ex art. 77, in quanto funzionale alla riscossione coattiva dell’imposta, esplicita la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo e costituisce, quindi, ai sensi dell’art. 2943 c.c., atto interruttivo della prescrizione”; conf. Cass. n. 11624 del 2018 non massimata).

9. Pertanto, alla data 02/07/2007, di notifica al contribuente dell’atto di iscrizione ipotecaria, non era decorso il termine decennale di prescrizione, successivamente interrotto dalla notifica, in data 17/05/2016, dell’atto di intimazione di pagamento.

10. Conclusivamente, da quanto fin qui detto consegue il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento del ricorso incidentale con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. La causa va quindi rimessa alla CTR perchè provveda ad esaminare le questioni poste dalla parte contribuente in primo grado e riproposte in grado di appello e ivi ritenute assorbite, in particolare quella relativa alla contestata regolarità della notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS).

11. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021

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