Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 850 del 17/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 850 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 14421/09 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;

– ricorrente 31′
contro
Ales Mario, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Zanardelli n. 23, presso lo Studio dell’Avv. Giuseppe
Di Stefano, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe
Vascellaro, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 17/01/2014

avverso la sentenza n. 20/35/08 della Commissione
TzIDutarla Regioftale

della Sicilia i depnsitat

il 23

aprile 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20 novembre 2013, dal Consigliere Dott.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa Paola Mastroberardino, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 20/35/08, depositata il 23
aprile 2008, la Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia, pronunciando sull’appello proposto dal
contribuente Ales Mario, in riforma della decisione n.
429/12/05 della Commissione Tributaria Provinciale di
Palermo, annullava l’avviso n. 4989/000030/001 di
rettifica del valore di taluni beni caduti in
successione, unicamente motivando,

ad verba:

“Dalla

richiesta del contribuente si evince una adesione
implicita alla definizione automatica ex art. 52 d.p.r.
13/1/1986 (allegato 4)”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo
mezzo.
Il contribuente resisteva con controricorso.
Diritto

2

Ernestino Bruschetta;

1. L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza a’
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo,
in rubrica, “Violazione degli art. 132 n. 4); dell’art.
118 delle disposizioni di attuazione e dell’art. 111
della Costituzione. Motivazione inesistente – nullità
della sentenza”, poiché, dall’unica frase

minimamente possibile comprendere la “convinzione dei
giudici” circa una “adesione implicita” del
contribuente alla valutazione cosiddetta “automatica”
di cui all’art. 52, comma 4, d.p.r. 26 aprile 1986, n.
131. Il quesito era: “se viola l’art. 132 c.p.c. n. 4)
e le altre disposizioni in epigrafe, il Giudice di
secondo grado che – come ha fatto nella specie la CTR
di Palermo rigetta l’appello dell’Agenzia delle
Entrate senza in alcun modo prendere in considerazione
i motivi di appello, ma unicamente esternando una
proposizione del tutto incomprensibile sotto il profilo
logico giuridico”.
Il motivo è inammissibile, innanzitutto, per violazione
dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis,
giacché il trascritto quesito di diritto si presenta
assolutamente astratto, senza, cioè, alcun riferimento
alla concreta fattispecie pervenuta all’esame, quindi
inidoneo allo svolgimento del compito assegnatogli dal
legislatore (Cass. sez. III n. 2095 del 2013; Cass.
sez. III n. 17705 del 2012). Deve esser inoltre
rilevato che l’illustrazione del motivo, viola l’art.
366, comma 1, n.4, c.p.c., perché non indica con la

3

motivazionale, siccome riportata in narrativa, non era

necessaria precisione la

regula iuris

che si assume

‘4

derogata e dì cui si richiede l’affermazione (Cass.
sez. un. n. 15389 del 2009; Cass. sez. III n. 17792 del
2011). A quest’ultimo riguardo, in effetti, deve esser
dapprima fatto osservare che occorre distinguere tra i
due vizi, cioè la completa mancanza di motivazione, che

error in procedendo,

per violazione

dell’art. 132, comma l, n. 4, c.p.c., vizio che
impedisce alla sentenza di soddisfare il compito
“esplicativo” indispensabile all’esercizio difensivo,
nel senso che ciò preclude ogni possibilità di critica
a mezzo gravame; dal vizio di omessa motivazione di cui
all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che consiste,
invece, nella mancanza di spiegazione circa
l’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto
decisivo e controverso (Cass. sez. III n. 20112 del
2009). Orbene, l’Agenzia delle Entrate, pur avendo
denunciato la violazione dell’art. 132 c.p.c., si è
lamentata, nel corso dell’esposizione del motivo,
perché “non si comprende da dove i Giudici di secondo
grado abbiano potuto evincere la sussistenza di una
adesione implicita da parte del contribuente” alla
cosiddetta valutazione “automatica” ex art. 52, comma
4, d.p.r. n. 131 del 1986; dolendosi, con ciò, in
pratica, che la CTR avesse omesso di spiegare il fatto
della “adesione implicita”, vizio che corrisponde alla
violazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
(Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010; Cass. sez. I n. 4178
del 2007).

integra un

:EsENT.F
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:31 _
MALLAZIA
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate

lA

come in dispositivo
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna
l’Agenzia delle Entrate a rimborsare al contribuente le
spese processuali, che si liquidano in C 4.000,00 a

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 20 novembre 2013

titolo di compenso, oltre ad C 200,00 per esborsi.

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