Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 85 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 04/01/2017, (ud. 06/10/2016, dep.04/01/2017),  n. 85

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3516/2011 proposto da:

L.G., (C.F. (OMISSIS)), L.A. (C.F. (OMISSIS)),

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONIO ROSSI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA CONCERIA (OMISSIS) S.N.C., (P.I. (OMISSIS)), E DEI

SOCI SOLIDALMENTE ED ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI L.A. E

L.G., in persona del Curatore dott. M.C.,

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FIORAVANTE DEL GIUDICE, giusta procura a margine del controricorso;

NETTUNO GESTIONE CREDITI S.P.A., appartenente al gruppo bancario

BANCA POPOLARE DELLA EMILIA ROMAGNA S.C.R.L., nella qualità di

mandataria e procuratrice della MUTINA S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUCULLO, presso l’avvocato GIANLUCA SOLE, rappresentata e difesa

dall’avvocato EDOARDO VOLINO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 148/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato ANTONIO ROSSI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente FALLIMENTO, l’Avvocato FIORAVANTE DEL

GIUDICE che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato LUCA AGLIOCCHI, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8/4/2010, il Tribunale di Avellino, su richiesta della Nettuno Gestione Crediti, dichiarava la risoluzione del concordato preventivo della (OMISSIS) e pronunciava il fallimento della società, estendendolo anche ai soci illimitatamente responsabili, Giuseppe ed L.A.. La società ed il socio L.G., con separati atti, proponevano reclamo L. Fall., ex art. 18, sulla base di 43 motivi, chiedendo la revoca della sentenza di risoluzione del concordato e di fallimento nonchè il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; nei due giudizi interveniva L.A., e la società e L.G. intervenivano con comparse identiche ai reclami, ciascuno nel procedimento promosso dall’altro.

Resistevano la Nettuno ed il Fallimento.

La Corte d’appello di Napoli, riuniti i giudizi, con sentenza del 14-29 luglio 2010, ha respinto gli appelli, confermando la sentenza di risoluzione del concordato e di fallimento ed ha condannato alle spese gli appellanti e l’interventore.

La Corte del merito ha ritenuto:

applicabile la normativa di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 16, e non la nuova formulazione della L. Fall., art. 18, a seguito del correttivo di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007, stante la norma transitoria ex art. 22, essendo stata aperta la procedura ritenendo tempestivo i motivi primo(violazione dell’art. 112 c.p.c., e vizio di motivazione), secondo, terzo, quarto e sesto(inesistenza dell’inadempimento al concordato, per essere, in tesi, il credito della Nettuno, procuratrice di Mutina srl, cessionaria del credito della Banca Popolare dell’Irpinia compensato da maggiore controcredito);

infondato il quinto motivo(di censura dell’affermazione del Tribunale che le contestazioni alla creditrice avrebbero dovuto essere mosse in un ordinario giudizio di cognizione);

infondato il sesto (sul ritenuto mancato pagamento del compenso al Commissario giudiziale), per fare fede sino a querela di falso le dichiarazioni del commissario, confortate altresì dalla raccomandata di sollecito;

infondato l’ottavo(si sosteneva l’estraneità al ricorso L. Fall., ex art. 186, delle questioni attinenti alla prestazione di garanzia), rientrando l’accertamento relativo nei poteri ufficiosi del Tribunale ai fini della dichiarazione di fallimento;

irrilevante ed infondata la censura dell’undicesimo motivo(non avere il Tribunale valutato il dispositivo del decreto di ammissione al concordato), dato che il primo Giudice aveva valutato, come doveva, se vi fosse stato inadempimento, ed aveva risposto affermativamente, sul rilievo che la memoria del 27/5/02 allegata alla memoria della Conceria del 18/2/2010 era difforme da quella depositata al tempo dell’omologa, ed esaminata dal Commissario dal Tribunale e dai creditori nella fase di espressione del voto per l’adesione alla proposta, e che questa non prevedeva che il concordato divenisse efficace dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologa;

inammissibili per difetto di specificità i motivi 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 31;

infondati i motivi 18 e 19(violazione diritto di difesa e del contraddittorio, per essere stata la relazione del commissario dep. il 17/3/2010, dopo l’udienza camerale del 18/2/2010 e dopo la scadenza del termine per note, quando il fascicolo non era più visionabile perchè preso dal giudice), per essere stato concesso alla Conceria il 6/4/2010 il deposito di tre corpose memorie difensive con atti;

infondata la censura sub n. 23 (vizio di motivazione sulla reminiscenza del commissario);

generica ed infondata la censura n. 24(vizio di motivazione sulla valenza delle proposizioni del commissario);

infondata la censura n. 25 (vizio motivazione in relazione al doc. 27/5/02 della Nettuno);

inammissibile per carenza di specificità dei motivi la censura sub 27 (intesa a denunciare che l’omologa non conteneva la trascrizione della proposta) e 28 (di denuncia della violazione della L. Fall., art. 160, in riferimento alla fonte delle obbligazioni concordatarie);

infondati i motivi sub 29(di vizio di motivazione sul pagamento senza dilazione), 30 (di vizio di motivazione sulla memoria 27/5/02 originariamente nel fascicolo), ed anche generico;

infondati i motivi sub 32 e 38, per il rilievo che la clausola invocata dagli appellanti (di decorrenza degli obblighi di pagamento solo al passaggio in giudicato del decreto di omologa), non rappresentava una precisazione della proposta ma ne modificava il contenuto, facendone venire meno il contenuto migliorativo; che il Tribunale non aveva certo considerato la proposta come invocata dai reclamanti, come reso palese dall’avere il Tribunale ritenuto la stessa conforme alle prescrizioni della L. Fall., art. 160, comma 2, e migliorativa, come poi ribadito nel decreto di omologazione, da cui l’insussistenza dell’eccezione di giudicato;

irrilevante ed infondata la censura sub 33, di vizio di motivazione sul contenuto e l’oggetto del provvedimento di omologa del 3-19 dic. 2008;

infondato il motivo 34(di vizio di motivazione sulla proposta di concordato), generico ed infondato il 35(vizio di motivazione sul ritenuto inadempimento);

infondati i motivi sub 36 e 37, con cui gli appellanti avevano dedotto che per gli eventuali vizi del procedimento o del provvedimento di omologazione non era utilizzabile la L. Fall., art. 186, destinato ai vizi susseguenti al provvedimento di omologa, dato che non si trattava di un vizio anteriore all’omologa, ma dell’inadempimento del debitore, e la divergenza tra le clausole invocate dai debitori e quelle degli appellati atteneva all’aspetto penale dell’alterazione della memoria del 27/5/02, questione sottoposta al giudice penale;

infondata ed inammissibile la censura sub 39(di violazione dell’art. 111 Cost.);

inammissibile per genericità la censura sub 40 (di violazione dell’art. 117 Cost., e dell’art. 6 Cedu, e contrasto della sentenza con i principi della Cedu);

privi di specificità i motivi sub 41 e 42(di violazione dell’art. 6 Cedu e di questione di costituzionalità); infondato il 43 motivo, inteso a far valere il vizio di motivazione sulla ritenuta mancata prova delle concrete prospettive di ripresa economica e finanziaria della società.

Ricorrono avverso detta pronuncia L.G., A. e la (OMISSIS), con ricorso strutturato su 26 motivi.

Si difendono con separati controricorsi il Fallimento e la società Nettuno Gestione Crediti.

I ricorrenti hanno depositato la memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo mezzo, i ricorrenti denunciano la violazione della L. Fall., art. 18, e art. 342 c.p.c., in relazione ai motivi dichiarati inammissibili; sostengono che l’atto d’appello andava valutato nel complesso, in reciproca sinergia e sincretismo”; censurano l’iter e la struttura della sentenza.

2.1.- Il primo motivo è inammissibile.

I ricorrenti si dolgono del “modus procedendi” adottato dalla Corte del merito e complessivamente della decisione a cui è pervenuta: è di chiara evidenza che la doglianza non è intesa a censurare alcuna statuizione specifica della pronuncia e nel resto è del tutto generica.

1.2.- Col secondo, denunciano il vizio di motivazione per il ritenuto contrasto tra il dispositivo e la motivazione, per avere la Corte del merito ritenuto 23 motivi inammissibili e poi concluso per il rigetto degli appelli.

2.2.- Il motivo è infondato.

Non sussiste alcun contrasto tra la ritenuta inammissibilità dei 23 motivi e la statuizione finale di rigetto del ricorso, atteso che la decisione finale ha coperto anche la reiezione degli altri motivi, ed in ogni caso, come affermato dalle S.U. nella pronuncia 25984/2010, il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice.

1.3.- Col terzo, si dolgono del vizio di motivazione sul ritenuto inadempimento alle obbligazioni concordatarie, dato che la Corte del merito ha ritenuto la carenza di specificità dei motivi 2, 3, 4 e 6.

2.3.- Il motivo è inammissibile, per prospettare il vizio di motivazione in relazione ad una questione processuale (sul principio, cfr. le pronunce 22952/2015, 22130/2004, 17564/2004, tra le tante).

1.4.- Col quarto, avuto riguardo alla stessa questione dedotta nel terzo motivo, fanno valere la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 185 e 186, art. 1241 c.c. e ss..

2.4.- Il motivo è inammissibile.

Il motivo non è infatti congruente con la pronuncia adottata dalla Corte d’appello che sul punto ha ritenuto la carenza di specificità dei motivi.

1.5.- Col quinto mezzo, denunciano la violazione o falsa applicazione della L. Fall., artt. 185 e 186, in riferimento alle contestazioni mosse dalla (OMISSIS).

2.5.- Il motivo è inammissibile, in quanto costruito sulla base di proposizioni meramente assertive e generiche, del tutto estranee alle norme in tesi violate.

1.6.- Col sesto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., L. Fall., artt. 15 e 186, in relazione alle spese di procedura; sostengono di avere avuto notizia del provvedimento del 22/5/09 solo con la sentenza, di non avere ricevuto la comunicazione di sollecito e che il Tribunale non avrebbe potuto utilizzare la relazione del Commissario del 17/3/2010, depositata al di fuori del contraddittorio.

2.6.- Il motivo è inammissibile.

Le censure non sono congruenti con quanto a riguardo ritenuto dalla Corte del merito; detto giudice ha infatti rilevato che la relazione del commissario giudiziale, quale pubblico ufficiale in relazione alle sue funzioni, fa fede sino a querela di falso e che gli stessi appellanti avevano affermato che il Commissario nella sua relazione del 17/3/2010 aveva attestato di avere avanzato la richiesta l’8/9/2009.

1.7.- Col settimo mezzo, i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 24 e 111 Cost., L. Fall., artt. 15 e 186, in relazione alla prestazione di garanzie.

2.7.- Il motivo è inammissibile, per limitarsi alla mera contrapposizione alla decisione sul punto resa dalla Corte d’appello, con il ribadire l’estraneità della prestazione di garanzia al ricorso L. Fall., ex art. 186.

1.8.- Con l’ottavo, si dolgono del vizio di motivazione in riferimento al decreto 18/6-23/7/2002 del Tribunale.

2.8.- Anche detto mezzo è inammissibile, in quanto ricorrenti si sono limitati a ribadire il carattere dirimente della declaratoria del decreto del Tribunale, senza censurare la specifica statuizione resa sul punto dalla Corte d’appello.

1.9.- I motivi dal nono all’undicesimo sono intesi a denunciare, specificamente, la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 117 Cost., e art. 6 Cedu, ed il vizio di motivazione, in relazione alla statuizione della Corte d’appello sui motivi 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 26 e 31.

2.9.- Tutti i motivi indicati, che, in quanto collegati, vanno valutati unitariamente, sono inammissibili.

I ricorrenti hanno articolato i motivi in oggetto postulando che la Corte del merito non abbia espresso le ragioni della ritenuta inammissibilità dei motivi indicati o abbia adottato una motivazione meramente di stile. Così non è, atteso che la Corte d’appello, in riferimento ai motivi specificamente richiamati e che non era tenuta ad esporre nella integrale indicazione della parte, ha concluso per la inammissibilità per carenza di specificità, ex art. 342 c.p.c., precisando che, pur formulati in modo estremamente minuzioso, non contenevano alcuna critica alla sentenza di primo grado.

Ne consegue che i motivi di ricorso indicati non sono congruenti con la specifica statuizione del giudice del merito.

1.10.- Con i motivi dal tredicesimo al quindicesimo, ricorrenti denunciano partitamente il vizio di motivazione in relazione al deposito della relazione del Commissario giudiziale, la violazione degli artt. 111 e 24 Cost., art. 17 Cost., e art. 6 Cedu, L. Fall., artt. 15, 186 e 137, in relazione all’acquisizione di detta relazione, ed il vizio di motivazione sullo stesso profilo.

2.10.- Tutti i motivi indicati che, stante la stretta connessione, vanno valutati unitariamente, sono inammissibili, per non tenere conto degli specifici rilievi a riguardo condotti dalla Corte d’appello.

Il Giudice del merito ha a riguardo rilevato che era verosimile che la Conceria avesse potuto prendere visione della relazione del Commissario, avendo depositato il 6/4/2010 tre memorie difensive con i relativi allegati, e quindi doveva essere ancora il fascicolo disponibile in cancelleria; inoltre, ed il rilievo è dirimente, anche a ritenere l’impossibilità della consultazione della relazione in oggetto, ne sarebbe conseguita la inutilizzabilità, ma ciò non poteva incidere sulla valutazione dell’inadempimento, visto che il Tribunale aveva richiamato altre fonti di prova per giustificare la pronuncia di risoluzione del concordato.

1.11.- I motivi dal sedicesimo al diciottesimo sono articolati come vizio di motivazione in riferimento alla memoria in origine nel fascicolo, in riferimento a quella in relazione alla quale il Tribunale aveva decretato l’ammissione al concordato, ed a quella nel fascicolo al tempo dell’omologa.

2.11.- I tre motivi, da valutarsi unitariamente in quanto collegati, presentano profili di inammissibilità ed infondatezza.

I primi due motivi sono inammissibili perchè proposti come vizi di motivazione, a fronte delle statuizioni di natura processuale rese dalla Corte d’appello e comunque non congruenti con il rilievo del Giudice del ricorso da parte del Tribunale ad altre fonti di prova.

Quanto al diciottesimo mezzo, va rilevato che la Corte del merito ha ampiamente argomentato alle pagine 21 – 24 sulla memoria richiamata dagli appellanti e su quella degli appellati, nè le copie con certificazione di conformità del 2/5/07 e 15/3/2010 valgono di per sè a provare che prima di tali date la memoria in atti avesse esattamente lo stesso contenuto.

1.12.- Con il diciannovesimo mezzo, i ricorrenti denunciano il vizio di motivazione sulla ritenuta irrilevanza della censura relativa all’oggetto ed al contenuto del provvedimento di omologa del 3/19 dicembre 2008.

2.12.- Il motivo è inammissibile, non confrontandosi con la statuizione di irrilevanza resa sul punto dalla Corte di merito e nel resto, è reiterativo di quanto già esposto nei motivi precedenti.

1.13.- Col ventesimo mezzo, si denuncia il vizio di motivazione in riferimento al ritenuto inadempimento.

2.13.- Il motivo è inammissibile, perchè inteso a denunciare vizio motivazionale, in relazione al vizio, in tesi, ex art. 360 c.p.c., n. 4, visto che la Corte d’appello ha ritenuto il motivo generico.

1.14.- Col ventesimo e col ventiduesimo mezzo, i ricorrenti si dolgono, sempre sotto il profilo del vizio di motivazione, della ritenuta infondatezza della questione sollevata, che il procedimento L. Fall., ex art. 186, non ha ad oggetto ipotetici vizi del procedimento o del provvedimento di omologazione.

2.14.- I due vizi, strettamente collegati, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi inammissibili.

Al di là dell’improprio riferimento al vizio motivazionale su questione di diritto, va rilevato che i ricorrenti si sono limitati a ribadire la propria posizione.

1.15.- Col ventitreesimo mezzo, si denuncia il vizio di motivazione sulla exceptio rei judicati.

2.15.- Il motivo è inammissibile, non solo perchè formulato in termini di vizio motivazionale, mentre le questioni attinenti al giudicato vanno denunciate sotto il profilo del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3 (sul principio, si richiama tra le altre la pronuncia delle S.U. 23242/2005, che si espressa nel senso di ritenere che il giudicato, essendo destinato a fissare la “regola” del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione delle norme giuridiche; pertanto l’erronea presupposizione dell’esistenza del giudicato, equivalendo ad ignoranza della “regula juris” rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto, risultando sostanzialmente assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca invece la sua diretta disciplina), ma altresì in quanto non svolge alcuna circostanziata critica nei confronti della argomentata conclusione assunta dalla Corte d’appello sul punto, limitandosi del tutto genericamente a contrapporre la propria tesi, della avvenuta formazione del giudicato.

1.16.- Con i motivi dal ventiquattresimo al ventiseiesimo, la parte denuncia, sempre sotto il profilo del vizio motivazionale, la decisione della Corte in relazione ai motivi d’appello sub 39, 40, 41 e 42; sostiene che la motivazione relativa alla statuizione sul motivo inteso a denunciare la violazione dell’art. 11l Cost., è insufficiente e perplessa; che sul 40 motivo, non vi è la genericità rilevata, per il richiamo del 39 motivo, nel quale sono stati richiamati i motivi 36,37 e 38, e denunciata la violazione dell’art.11l Cost.; che sui motivi 41 e 42, la determinazione della Corte del merito è erronea, per non avere preso contezza degli arresti della Cedu indicati.

2.16.- I motivi, che possono essere valutati unitariamente in quanto collegati, presentano profili di inammissibilità ed infondatezza.

Il motivo sub 24 è formulato come vizio motivazionale senza alcun riferimento al profilo processuale, che la parte avrebbe dovuto far valere avverso la ritenuta genericità ed astrattezza delle censure, e, nel resto, i ricorrenti non hanno colto l’ulteriore rilievo della Corte del merito, che ha a riguardo fatto valere come i motivi richiamati fossero stati respinti.

Anche il motivo sub 25 è strutturato come vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, a fronte della statuizione di natura processuale resa a riguardo alla Corte di merito, ed in ogni caso la censura di genericità espressa da detto Giudice non è superata dalla deduzione della parte, di avere richiamato nel 40 motivo d’appello il 39 e di avere denunciato in detto motivo, premesso il richiamo ai motivi 36, 37,e 38, “sincreticamente, violazione dell’art. 111 Cost., comma 1;

ritenendosi che non sia giusto processo regolato dalla legge il processo svoltosi nei termini descritti nei summenzionati motivi”.

Il motivo sub 25 è a sua volta formulato come vizio di motivazione, mentre la Corte d’appello si è espressa a riguardo delle censure sub 41 e 42 in termini di inammissibilità per difetto di specificità, per mancare la specifica critica a quanto già rilevato a riguardo dal Tribunale, che si era motivatamente espresso sul punto, precisando altresì che gli appellanti non avevano neppure specificato quali attività fossero state loro precluse dell’adozione del rito camerale.

In ogni caso, sulla derogabilità del principio di pubblicità dell’udienza si sono espresse, tra le ultime, le pronunce 9993/2012 e 20282/2015; in particolare, detta ultima pronuncia ha ritenuto che il principio di pubblicità dell’udienza, che risulta consacrato, oltre che nell’art. 6 della CEDU, anche in altri trattati internazionali (quali l’art. 14 del Patto internazionale di New York, relativo ai diritti civili e politici, del 16 dicembre 1966, reso esecutivo con la L. n. 881 del 1977, e l’art. 6 del Trattato UE, che ha recepito l’art. 47 della Carta di Nizza), pur avendo valore costituzionale, non è assoluto, essendo suscettibile di deroga, tra l’altro, quando il giudice possa adeguatamente risolvere le questioni di fatto o di diritto sottoposte al suo esame in base agli atti del fascicolo ed alle osservazioni delle parti: ne consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. Fall., art. 15, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 5 del 2006, per contrasto all’art. 117 Cost., in ragione della mancata previsione di un’udienza pubblica, posto che il procedimento per la dichiarazione di fallimento, ivi regolato, ha per oggetto questioni che, indipendentemente dalla loro complessità, sono in massima parte risolte attraverso la valutazione dei documenti acquisiti e l’esame delle deduzioni svolte dalle parti.

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 7000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

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