Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 85 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 04/01/2011), n.85

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO NATALE

EDOARDO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 882/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/03/2006 r.g.n. 9974/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

Udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per dichiarazione di

inammissibilita’.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza de 31.1 – 10.3.2006, confermo’ la pronuncia di prime cure che aveva accolto la domanda di accertamento della nullita’ dei termine apposto al contratto di lavoro concluso a decorrere dal 1.6.1999 tra la Poste Italiane spa e R.P..

Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su tre motivi.

L’intimata R.P. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366 bis c.p.c. e’ applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr, D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) e quindi, attesa la data di pubblicazione della sentenza impugnata, anche al presente ricorso.

In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilita’, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c. deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimita’, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007). Nel caso che ne occupa con il primo motivo sono stati denunciati violazione di legge e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), mentre con il secondo e il terzo sono stati denunciati vizi di violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ma tutti i motivi sono privi della formulazione dei corrispondenti quesiti di diritto e, il primo, altresi’ del momento di sintesi diretto a circoscrivere i limiti delle censure inerenti ai lamentati vizi motivazionali. Ne discende l’inammissibilita’ dei motivi e, con cio’ stesso, del ricorso.

2. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 27,00 oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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