Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8499 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. I, 25/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 25/03/2021), n.8499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7984/2019 proposto da:

E.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Chisimaio, n.

29, presso lo studio dell’avvocato Cardone Marilena, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 25/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino con decreto del 25/01/2019 ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino (OMISSIS) E.S., avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale in data 28/12/2017 (notificato il 23/01/2018).

Il richiedente ha chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed, in via subordinata, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Quanto ai motivi posti a sostegno della domanda, ha dichiarato di essere orfano di entrambi i genitori; di aver svolto il mestiere di autista di TIR dal 2007 e di aver preso la patente nel 2014; di essere partito in quanto, nel 2014, aveva iniziato a soffrire di mal di stomaco e, recatosi in ospedale, gli avevano detto che si sarebbe dovuto operare, ma a pagamento e con la firma di un familiare. Impossibilitato a curarsi nel Paese di origine, decideva di venire in Italia per farsi operare.

Il Tribunale ha condiviso le conclusioni della C.T. in ordine alla rilevata carenza di credibilità della vicenda narrata che si presenta inverosimile e contraddittoria. Di fatti, il richiedente ha dapprima affermato di essere orfano di entrambi i genitori, per poi sostenere di aver subito persecuzioni, solo molti anni dopo, a causa dell’attività politica del padre. Inoltre, non ha saputo riferire le specifiche tecniche del mezzo che guidava ed ha fornito più versioni delle ragioni poste a base della fuga dalla Nigeria: in sede di audizione, ha prospettato la necessità di cure per la patologia allo stomaco, stante l’inadeguatezza del sistema sanitario locale; diversamente, in udienza, sentito personalmente dal giudice del merito, ha asserito di non poter entrare in Nigeria poichè minacciato dai genitori del suo amico che, partito con lui, era stato ucciso in Libia.

Alla luce di tali elementi è stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

In merito alla diversa ipotesi di danno grave di cui del medesimo art. 14, lett. c), le fonti informative consultate escludono che la regione del Delta State, zona specifica di provenienza del ricorrente, sia caratterizzata da una situazione di violenza di intensità tale da assumere le caratteristiche del conflitto armato interno.

Da ultimo, è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerato che la mera partecipazione del ricorrente alle varie attività di volontariato e di corsi di lingua non possa di per sè documentare la stabile e rilevante condizione di irreversibile inserimento nel contesto nazionale. Quanto alla documentazione medica prodotta, questa attesta che il richiedente alcuni mesi dopo lo sbarco ha subito un intervento di appendicectomia con esito positivo, ma nulla è stato prodotto (nonostante il termine richiesto ed ottenuto) al fine di comprovare l’attualità e la gravità delle problematiche sanitarie.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Il Ministero intimato si è costituito al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 e art. 7, posto che il ricorrente ha fornito alla C.T. dichiarazioni dettagliate, congrue ed in linea con quanto avviene nel Paese di provenienza, le quali dovevano essere valutate con minore rigore in ragione dell’attenuazione dell’onere probatorio di cui giova il cittadino straniero nei procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale. Pertanto, la motivazione fornita dal Tribunale appare tautologia e contrastante con gli elementi prodotti nel ricorso introduttivo ove si precisa che un eventuale rimpatrio avrebbe causato conseguenze di tipo persecutorio senza poter contare in alcun aiuto da parte delle Autorità locali.

1.1. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità per le ragioni che seguono. Deve preliminarmente evidenziarsi che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato, dovendosi escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass., Sez. 1, n. 3340/2019). Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a contestare genericamente la violazione dei parametri di cui all’art. 3 citato, asserendo che le dichiarazioni rilasciate fossero congrue e dettagliate, senza fornire elementi in grado di superare le conclusioni del giudice del merito, il quale ha esaminato analiticamente la vicenda narrata, rilevando in essa numerose lacune e contraddizioni, alla luce delle quali ha adeguatamente motivato il giudizio negativo di credibilità, rendendolo dunque insindacabile in tal sede.

2. Nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, poichè nel decreto impugnato è mancato il dovere di cooperazione istruttoria officiosa in relazione all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine. Invero, la zona di provenienza del ricorrente è interessata da numerose problematiche, come indicato nei documenti allegati nel fascicolo di primo grado, smentiti, a parere del giudice del merito, con il richiamo del rapporto EASO del 2017.

2.1. La censura è inammissibile per difetto di specificità posto che il Tribunale ha ottemperato al proprio dovere di cooperazione istruttoria, esaminando la domanda alla luce di fonti aggiornate e precise relative al Paese di origine del ricorrente (EASO giugno 2017 e novembre 2018), alla luce delle quali ha escluso che ivi sia presente una situazione di violenza generalizzata e diffusa avente i caratteri di un conflitto armato interno. Contrariamente, il ricorrente è venuto meno all’onere di indicare le C.O.I. che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, limitandosi ad affermare che le fonti indicate nel ricorso introduttivo avrebbero dovuto condurre il giudice del merito a ritenere sussistente, nel Delta State, una situazione di violenza indiscriminata e riconoscere la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora le fonti informative poste a base della decisione siano verificabili, come nel caso di specie, in quanto ne sia stato riportato il contenuto, la data di pubblicazione e l’ente o l’autorità promanante, il ricorrente che voglia censurare la violazione del dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ha l’onere di allegare che esistono C.O.I. aggiornate ed attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto (Cass., Sez. 1, n. 21932/2020; Cass., Sez. 1, n. 22769/2020).

3. Con il terzo motivo di ricorso si censura la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, per omessa valutazione comparativa degli elementi che concorrono a determinare una condizione di vulnerabilità legata sia alla vicenda personale del ricorrente, sia alle condizioni del suo Paese di origine.

3.1. Il motivo è inammissibile considerato che il giudice del merito ha tenuto conto delle allegazioni difensive del ricorrente, alla luce delle quali ha escluso l’esistenza di una effettiva integrazione nel contesto nazionale, nonchè di una qualsivoglia condizione di vulnerabilità da comparare alla situazione di privazione dei diritti umani (Cass., Sez. 1, n. 13573/2020). Precisamente, è stato evidenziato che le attività svolte in sede di accoglienza non provano, di per sè, un grado adeguato di integrazione del cittadino straniero in Italia e, tantomeno, che la documentata esecuzione di un intervento di appendicectomia, con esito positivo, integri una causa di vulnerabilità, atteso che non è stata dedotta l’esistenza di postumi successivi, nonostante il ricorrente avesse richiesto ed ottenuto un termine per documentare il perdurare delle problematiche sanitarie, delle quali, peraltro, alcuna menzione si fa nel presente ricorso di legittimità. Invero, quest’ultimo si limita a censurare genericamente l’omessa valutazione comparativa degli elementi prodotti in sede di merito, adeguatamente esaminati dal Tribunale, come sopra evidenziato, senza allegare alcun profilo di effettiva integrazione o di vulnerabilità del ricorrente in grado di scalfire la ratio del provvedimento impugnato.

In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese poichè il Ministero intimato si è costituito al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

 

 

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