Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8498 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. I, 25/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 25/03/2021), n.8498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5897/2019 proposto da:

K.R., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, n. 38,

presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Torino con decreto n. 180/2019, pubblicato in data 11/01/2019, ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino del (OMISSIS), K.R., avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale il 9/04/2018 e notificato il 7/05/2018.

2. Avverso tale decreto il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione.

3. Il Ministero intimato ha depositato controricorso.

4. In via preliminare all’esame dei motivi di ricorso, deve evidenziarsi che la data della procura speciale allegata in calce allo stesso (30/01/2018), espressamente certificata dal difensore, risulta essere anteriore a quella di deposito del decreto impugnato (11/01/2019), così violando il disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, secondo il quale “la procura alle liti per la cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”.

Ciò determina l’inammissibilità del ricorso. Le spese legali seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in 2100,00 Euro oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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