Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8498 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. II, 14/04/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 14/04/2011), n.8498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NOMENTANA 233, presso lo studio dell’avvocato MELE PAOLO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PINNA GIORGIO,

come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE PARIOLI 87, presso lo studio dell’avvocato SEMINAROTI

ALDO, rappresentato e difeso dall’avvocato AREICA MARIO, come da

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 483/2004 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 29/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato MELE Paolo, difensore del ricorrente che ha chiesto

accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’odierno ricorrente, S.P., adiva il Tribunale di Cagliari chiedendo la rimozione di una canna fumaria, proveniente dal camino del sottostante appartamento di proprieta’ dell’odierno intimato, passaggio che era stato consentito verbalmente in via precaria. Parte convenuta eccepiva l’esistenza della servitu’ per destinazione del padre di famiglia (artt. 1061 e 1062 c.c.) per essere stata la canna fumaria realizzata dall’impresa costruttrice durante la costruzione dell’immobile e prima della cessione degli appartamenti in possesso e in proprieta’ alle odierne parti.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda, escludendo la sussistenza della servitu’ per destinazione del padre di famiglia, mancando il manufatto del requisito dell’apparenza. La Corte d’appello, adita dall’odierno resistente, rigettava le domande, rilevando che in fatto era pacifico che:

1) gli appartamenti erano stati assegnati alle parti ed agli altri soci della cooperativa con delibera di quest’ultima del 4 dicembre 1977 ed erano stati poi ceduti in proprieta’ il 13 dicembre 1989;

2) la canna fumaria in questione (come quelle realizzate per altri immobili) non era stata prevista in progetto ed era stata realizzata in epoca antecedente al 1979 durante l’edificazione del fabbricato, quando ne’ possesso ne’ proprieta’ erano stati trasferiti agli assegnatari, previo accordo tra le stesse parti, prestato “senza termine in ordine alla permanenza all’opera”. Rilevava la Corte che sussistevano tutti gli elementi costitutivi dell’invocata servitu’ per destinazione del padre di famiglia. In particolare la servitu’ doveva intendersi apparente «posto che la canna fumaria e’ semplicemente ricoperta con muratura intonacata … e la relativa sporgenza .., che ha la forma del finto pilastro … e’ tale da renderne chiaramente percepibile l’esistenza. Inoltre, era risultato che la canna fumaria era stata realizzata dalla Cooperativa, seppure su accordo tra le odierne parti, in epoca precedente al 1979, quando non erano stati trasferiti ne’ possesso ne’ proprieta’. Si trattava di una situazione obiettiva di asservimento creato dall’originario unico proprietario-possessore, situazione idonea alla costituzione della servitu’. L’accordo tra le parti, pur intervenuto, risultava, quindi, irrilevante, perche’ recepito dalla Cooperativa, come dante causa, ancora proprietario possessore dell’intero stabile. Risultava, infine, irrilevante la clausola apposta al contratto d’assegnazione in ordine alla garanzia prestata sulla liberta’ dell’immobile, posto che tale clausola nulla dice di specifico in ordine alla servitu’ di cui trattasi la cui sussistenza discende direttamente, a norma dell’art. 1062 c.c., dall’obiettiva, percepibile situazione di asservimento sopradescritta. Il ricorrente formula due motivi.

Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — I motivi del ricorso.

1.1 – Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 1061 e 1062 c.c.. Non sussisteva l’apparenza in relazione alla copertura della canna fumaria:

quest’ultima non era visibile e quindi non era consentita la percezione dello stato di soggezione. Il finto pilastro poteva camuffare qualunque altra cosa (scarichi od altro). La motivazione della sentenza risultava, quindi, viziata sul piano logico e contraddittoria. I segni e le opere stabili dovevano indicare con chiarezza il rapporto esistente tra i due appartamenti. Inoltre al riguardo la Corte d’appello non aveva svolto neanche i necessari accertamenti in ordine alla natura dell’opera disponendo un’apposita CTU. 1.2 – Col secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1362 e 1062 c.c., non avendo il giudice del gravame considerato, nell’interpretare la clausola di garanzia contenuta nell’atto di trasferimento di proprieta’, che l’art. 1062 c.c., nel momento in cui i fondi cessano di appartenere allo stesso proprietario, non richiede che vi sia alcun riferimento alla servitu’, ne’ per escluderla, ne’ per costituirla. La clausola, invece, escludeva espressamente l’esistenza di pesi e vincoli. Al momento della separazione degli immobili si deve desumere la volonta’ di non lasciare immutata la situazione di fatto, dalla quale potrebbe sorgere la corrispondente servitu’ ex lege.

2. — Il ricorso e’ infondato e va respinto.

2.1 – Il primo motivo e’ infondato, perche’ nella sostanza la censura si riduce alla denuncia del vizio di motivazione in ordine alla ritenuta apparenza della servitu’, posto che non vengono messi in discussione i principi di diritto applicabili. Si tratta di stabilire se nel caso in questione fosse o meno apparente la servitu’ relativa al passaggio del tubo di scarico del camino, pacificamente originariamente non previsto e coperto con la realizzazione di un finto pilastro. La Corte al riguardo ha effettuato un apprezzamento di fatto che, in quanto logicamente ed adeguatamente motivato, non e’ censurabile in questa sede. Infatti, la Corte territoriale, come gia’ ampiamente chiarito, ha valutato la vicenda in tutti i suoi dettagli, giungendo a concludere che il finto pilastro, posto in corrispondenza del camino, doveva ritenersi riferibile proprio alla copertura dello scarico dello stesso, posto che il camino in questione pacificamente non faceva parte dell’originario progetto, era stato realizzato dall’originario proprietario – costruttore – possessore e che di tale circostanza tutti erano edotti. L’apparenza della servitu’ al riguardo doveva essere ovviamente valutata, come e’ stato fatto, nello specifico contesto cui essa si riferisce.

2.2 – Anche il secondo motivo di ricorso e’ infondato, avendo correttamente il giudice dell’appello fatto uso dei criteri interpretativi dettati dall’art. 1362 c.c. e seguenti nell’interpretare la valenza della clausola in questione con riferimento alla situazione concreta che si era determinata. La clausola, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, ha un contenuto ed una formulazione generici, tanto da essere normalmente utilizzati in tutti gli atti di trasferimento. Tale formulazione non e’ stata, quindi, ritenuta idonea a disciplinare anche la specifica situazione oggetto di giudizio. Di qui anche l’esatta conclusione, raggiunta dal giudice del gravame, secondo la quale sarebbe stato necessario regolamentare espressamente la questione relativa alla servitu’ in questione.

3. — Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 1.000,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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