Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8497 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. I, 25/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 25/03/2021), n.8497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5014/2019 proposto da:

I.E., elettivamente domiciliato in Torino, Via Duchessa

Iolanda n. 21, presso lo studio dell’Avv. Michele Galasso, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 14/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino con decreto del 14/01/2019 ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino (OMISSIS) I.E., avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale in data 1/03/2018.

Il richiedente ha chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed, in via gradata, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Quanto ai motivi per i quali ha deciso di lasciare il proprio Paese, ha dichiarato di essersi occupato di politica in quanto suo zio, membro del partito (OMISSIS), gli fece consegnare dei messaggi ad alcuni leader di cui ignorava il contenuto. Nel (OMISSIS) assistiva ad una lite tra lo zio ed un politico per ragioni economiche e, nell’aprile dello stesso anno, lo zio veniva ucciso da alcuni di ragazzi. Il richiedente, sospettando che il mandante dell’omicidio fosse il politico del diverbio, riferiva i suoi sospetti alla moglie dello zio che denunciava i fatti alla polizia, senza che ne seguisse alcuna indagine. Nel (OMISSIS), il politico, considerando il richiedente un testimone scomodo, lo faceva cercare a casa da alcuni soggetti che, non trovandolo, violentavano ed uccidevano la sorella.

Il Tribunale, condividendo le conclusioni cui è pervenuta la C.T., ha ritenuto la vicenda narrata in sede di audizione non credibile, considerata la sua genericità ed incongruenza, nonchè le rilevate contraddizioni temporali ed elementi di inverosimiglianza. Inoltre, il rischio paventato in sede di ricorso risulta del tutto presunto ed inconsistente.

Alla luce di tali considerazioni, non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Tantomeno, risulta integrata la diversa ipotesi di danno grave di cui del medesimo art. 14, lett. c), atteso che le fonti consultate (rapporto EASO del novembre 2018) escludono che la zona sud della Nigeria, dalla quale il richiedente proviene, sia interessata da una situazione di conflitto armato e di violenza generalizzata.

Da ultimo, è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari poichè non sono state allegate situazioni afferenti a beni primari della persona, nè appare apprezzabile sul punto la documentazione allegata alla domanda (relazione servizi sociali, certificati di frequenza scolastici) che non può essere per sè sola presa in considerazione ai fini dell’accoglimento della domanda in assenza di altri elementi di valutazione.

Avverso la presenta decisione ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Il Ministero intimato si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, posto che il giudice del merito si è limitato a fissare l’udienza di comparizione delle parti senza procedere a disporre una nuova audizione del richiedente, la quale avrebbe consentito di superare le contraddizioni e le inconsistenze dei fatti narrati rilevati dal verbale redatto dalla C.T..

1.1. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità per un duplice difetto di specificità posto che si limita ad affermare la necessità di una nuova audizione, senza indicare se nel procedimento di merito sia stata sollevata una precisa istanza al riguardo e, tantomeno, specificare gli elementi in ordine ai quali il ricorrente avrebbe voluto fornire chiarimenti in udienza ed in che modo essi avrebbero consentito di smentire i dubbi relativi alla credibilità della vicenda narrata espressi dal Tribunale.

2. Nel secondo motivo si deduce la violazione dei parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in cui è incorso il giudice del merito nel valutare la credibilità del ricorrente, il quale ha formulato tempestivamente la domanda di protezione internazionale, compiendo ogni ragionevole sforzo per circostanziarla.

2.1. Il motivo di ricorso è inammissibile considerato che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile per cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, come mancanza assoluta di motivazione o come motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. 1, n. 3340 del 2019). Nel caso di specie, il ricorrente ha cebsurato genericamente la valutazione negativa di credibilità operata dal Tribunale che risulta adeguatamente motivata in forza delle evidenziate lacune e contraddizioni temporali dei fatti narrati, nonchè in relazione alla loro genericità ed incoerenza.

3. Con il terzo motivo di ricorso si censura la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul diniego della protezione umanitaria posto che il giudice del merito non ha preso in considerazione la problematica fisica debitamente documentata nel ricorso introduttivo da allegati di visite e certificati medici, ove veniva segnalato che in ragione della natura della patologia cronica con andamento spesso irregolare ed imprevedibile, il ricorrente, in caso di rimpatrio, si troverebbe in una situazione di estrema vulnerabilità tenuto conto che la Nigeria non dispone di un sistema sanitario idoneo a garantirgli cure adeguate.

3.1. Il motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, il giudice del merito deve tenere conto delle menomate condizioni fisiche del richiedente, ove debitamente allegate, verificando anche mediante approfondimenti istruttori officiosi se esse integrino un requisito di vulnerabilità tale da mettere a rischio il suo diritto alla salute in caso di rimpatrio, in ragione della gravità della patologia, della necessità ed urgenza delle cure, nonchè del grado di sviluppo del sistema sanitario del Paese di origine e delle effettive possibilità di accesso alle cure (Cass., Sez. 1, n. 13765/2020; Cass., sez. 1, n. 13257/2020; Cass., Sez. 2, n. 17118/2020; Cass., Sez. 2, n. 15322/2020).

Nel caso di specie, il ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio, allegando nel ricorso introduttivo la documentazione necessaria a comprovare la patologia respiratoria di cui si dichiara affetto e specificando che in caso di rimpatrio non potrebbe usufruire di cure adeguate in ragione delle condizioni poco sviluppate del sistema sanitario nigeriano. Per contro, il giudice del merito ha omesso in toto di esercitare i propri poteri istruttori al fine di verificare l’effettivo stato di avanzamento della patologia e la possibilità che il diritto alla salute del richiedente possa essere compromesso da una eventuale rimpatrio a cagione dell’inadeguatezza del sistema sanitario locale, limitandosi a motivare in modo apparente e laconico il diniego della protezione umanitaria sulla base di quanto segue: “non sono state allegate situazione afferenti beni primari della persona, nè appare sul punto apprezzabile la documentazione allegata alla domanda (relazioni dei servizi sociali, certificati di frequenza scolastica)”.

In conclusione la Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso ed accoglie il terzo, nonchè cassa e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso ed accoglie il terzo, nonchè cassa e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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