Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8497 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. II, 14/04/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 14/04/2011), n.8497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PORCARELLI GINO & C. S.N.C. P.IVA (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore P.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso

lo studio dell’avvocato ROMOLI ADRIANA, rappresentato e difeso

dall’avvocato FIORUCCI LUCIANO, come da procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

IMP. IND. A.A. C.F. (OMISSIS), in persona del

titolare dell’omonima impresa, elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO TRIESTE 10, presso lo studio dell’avvocato FURCI BENITO, che lo

rappresenta e difende, come da procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 6508/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 12/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato Adriana ROMOLI, con delega depositata in udienza

dell’avv.to Luciano FIORUCCI, difensore della ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente ha proposto ricorso per revocazione della ordinanza di questa Corte emessa all’esito del giudizio iscritto al ruolo generale numero 6508 del 2008, con la quale e’ stato dichiarato inammissibile il suo ricorso per regolamento di competenza, avanzato avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4791 del 28 febbraio 2006. L’inammissibilita’ del ricorso veniva dichiarata per l’assenza della procura a margine, pure indicata nella intestazione del ricorso. Resiste con controricorso la parte intimata.

La causa veniva esaminata all’udienza camerale del 20 maggio 2010, all’esito della quale con ordinanza interlocutoria veniva disposta trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Parte ricorrente indica l’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa la Corte nel non aver considerato che la procura per il ricorso per regolamento di competenza era stata ritualmente conferita nel giudizio di merito a margine dell’atto di citazione all’avvocato Adriana Romoli, congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Luciano Fiorucci. Il ricorso va dichiarato inammissibile non potendosi qualificare come revocatorio, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4 l’errore denunciato. Invero nell’ordinanza impugnata la Corte si e’ limitata ad osservare che nella intestazione del ricorso veniva indicato il conferimento della procura a margine dello stesso ricorso senza ulteriore e diversa indicazione. La Corte, quindi, non ha fatto altro che trarre la necessaria conclusione, dichiarando l’inammissibilita’ ai sensi dell’art. 365 c.p.c. per essere privo il ricorso della necessaria procura all’avvocato che lo aveva sottoscritto.

La Corte, quindi, non e’ incorsa in alcun errore, ma anzi non ha fatto altro che riprodurre correttamente la realta’ fattuale, traendone le relative conseguenze giuridiche, peraltro conformi al costante orientamento in materia. Ne’ puo’ imputarsi alla Corte di non aver proceduto alla verifica del conferimento della procura in questione in altro atto del giudizio di merito, circostanza questa che pure in linea generale avrebbe consentito di esaminare il proposto regolamento di competenza. Infatti, seppure la Corte e’ giudice del fatto in materia di regolamento di competenza e quindi puo’ accedere ai relativi atti, cio’ nondimeno la verifica dell’ammissibilita’ del ricorso va compiuta con riferimento al ricorso stesso e non puo’ essere integrata d’ufficio con l’esame di ulteriori e diversi atti, peraltro nemmeno richiamati. Alla soccombenza segue la conseguente regolazione delle spese di giudizio.

P.T.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 2.000,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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