Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8496 del 31/03/

Cassazione civile, sez. II, 31/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.31/03/2017),  n. 8496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28391/2012 R.G. proposto da:

Z.A., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in

Usmate – Velate, alla via Venezia, n. 15, presso lo studio

dell’avvocato Davide Palmieri che la rappresenta e difende in virtù

di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di via (OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – in persona

dell’amministratore pro tempore;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 2701 dei 19/24.10.2011 del tribunale di Monza;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 20

dicembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. RUSSO Rosario, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto ritualmente notificato Z.A., condomina del condominio di via (OMISSIS), citava a comparire dinanzi al giudice di pace di Monza il condominio.

Chiedeva che il convenuto fosse condannato alla rimozione delle antenne paraboliche non condominiali collocate alla sommità della scala “C” in ottemperanza alla delibera assunta dall’assemblea condominiale in data 5.4.2006 ed in ossequio ad un regolamento del comune di (OMISSIS).

Resisteva il condominio.

Con sentenza n. 3020/2009 il giudice adito condannava il condominio alla rimozione delle antenne, alla metà delle spese di lite e compensava la residua metà.

Interponeva appello il condominio di via (OMISSIS).

Resisteva Z.A.; esperiva appello incidentale.

Con sentenza n. 2701 dei 19/24.10.2011 il tribunale di Monza rigettava ambedue i gravami e compensava le spese del grado.

Esplicitava il tribunale, in ordine all’eccezione preliminare di inammissibilità del gravame principale giacchè asseritamente tardivo, che la sentenza impugnata era stata depositata il 30.12.2009, sicchè la scadenza del termine di decadenza ex art. 327 c.p.c. coincideva con il 14.2.2011 e non già, siccome assumeva l’appellata, con il 12.2.2011.

Esplicitava al contempo, in ordine alla medesima eccezione preliminare, che, seppure il termine ex art. 327 c.p.c. fosse scaduto il 12.2.2011, il giorno 12 febbraio del 2011 cadeva di sabato, sicchè “la scadenza del termine si sarebbe prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, e, quindi, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 al successivo 14.2.2011” (così sentenza d’appello, pag. 5).

Esplicitava altresì che non poteva ritenersi applicabile il disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c., “a nulla rilevando quanto affermato dall’appellata in ordine ad una legale conoscenza della sentenza che il Condominio avrebbe avuto già all’epoca dell’assemblea condominiale tenutasi in data 25.2.2010” (così sentenza d’appello, pag. 5); che difatti la “conoscenza legale” del provvedimento da impugnare, idonea a far decorrere il termine “breve” di impugnazione, conformemente all’elaborazione giurisprudenziale di legittimità, si individua esclusivamente nella conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere.

Esplicitava inoltre, in ordine all’eccezione preliminare di difetto di specificità dei motivi del gravame principale, che il requisito ex art. 342 c.p.c. doveva reputarsi assolto, giacchè il condominio aveva “riproposto (…) le medesime eccezioni proposte in primo grado” (così sentenza d’appello, pag. 6).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Z.A.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Il condominio di via (OMISSIS) non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce che il tribunale ha errato allorchè ha rigettato l’appello incidentale, giacchè il gravame era stato oggetto di rinuncia nella memoria di replica depositata l’11.10.2011; che in tal guisa è venuto meno il presupposto della disposta compensazione delle spese legali.

Il motivo va respinto.

Invero la rinuncia all’appello incidentale è avvenuta soltanto in data 11.10.2001, pochi giorni prima della decisione – 19.10.2011 – del giudizio, sicchè in alcun modo ha inciso sullo sviluppo della lite in seconde cure.

La corte di merito dunque correttamente ed opportunamente ha compensato le spese di lite.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’erronea applicazione dell’art. 155 c.p.c., comma 5.

Deduce che ai fini della identificazione del dì di scadenza – individuato in lunedì 14 febbraio 2011 – del termine “lungo” di impugnazione il tribunale avrebbe dovuto applicare il comma 6 e non già il comma 5 dell’art. 155 c.p.c.; che “in tema di impugnazioni non può applicarsi la norma del “sabato festivo”” (così ricorso, pag. 18); che conseguentemente l’appello principale è stato proposto tardivamente, giacchè doveva essere portato per la notifica entro il 12.2.2011.

Il motivo parimenti va respinto.

Al riguardo è sufficiente evidenziare che in parte qua il dictum di seconde cure – siccome si è in precedenza enunciato – poggia su due distinte ed autonome rationes decidendi, singolarmente idonee a sorreggerlo sul piano logico e giuridico.

Ed altresì che la prima ratio – comunque “il termine annuale di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c. (…) veniva a scadere in data 14.2.2011 (…), è evidente che alcuna decadenza si è nel caso verificata” (così sentenza d’appello, pag. 5) – non è stata fatta segno di specifica censura.

Cosicchè seppur si riconoscesse il buon fondamento delle ragioni addotte dalla ricorrente con il motivo in disamina, la prima ratio in ogni caso resterebbe intatta (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4292, secondo cui il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti; ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione; cfr. Cass. 11.1.2007, n. 389, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa).

Con il terzo motivo la ricorrente deduce che la lettura e la discussione in merito alla sentenza nel corso dell’assemblea condominiale con susseguente conferimento all’amministratore ed al legale, presenti alla riunione assembleare, dell’autorizzazione e del mandato ad esperire l’impugnazione, equivale a “conoscenza rilevante processualmente per il decorso del termine breve di impugnazione” (così ricorso, pag. 20).

Il motivo è infondato.

E’ sufficiente il riferimento all’insegnamento n. 15389 del 10.6.2008 di questa Corte, secondo cui il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza “legale” del provvedimento da impugnare e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sè detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (cfr. Cass. (ord.) 10.6.2008, n. 15359).

Evidentemente la lettura e la discussione in merito alla sentenza nel corso dell’assemblea condominiale non costituiscono di certo conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c. in punto di inammissibilità dell’appello; la contraddittorietà della motivazione.

Deduce che, contrariamente all’assunto del tribunale, la circostanza che l’appellante principale si sia limitato a riproporre le stesse eccezioni formulate in prime cure, “dimostra che controparte non ha assolto all’onere di cui all’art. 342 c.p.c. in quanto le medesime eccezioni svolte in primo grado non possono essere mai considerate una censura alla sentenza, non ultimo per essere state svolte anche prima della sentenza stessa” (così ricorso, pag. 22); che nell’avverso gravame difettava sicuramente la parte argomentativa e non rileva la circostanza che il condominio abbia censurato il primo dictum anche per ultrapetizione.

Il motivo è destituito di fondamento.

Parimenti in proposito è sufficiente il rinvio all’insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale, ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. 29.11.2011, n. 25218).

Orbene, la riproposizione da parte del condominio delle stesse eccezioni formulate in prime cure non è valsa ad escludere una critica adeguata e specifica della decisione impugnata.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce che non si giustifica la compensazione delle spese, perchè l’appello incidentale era stato oggetto di rinunzia.

Il motivo non merita seguito alla stregua del medesimo rilievo che ha imposto il rigetto del primo motivo.

Il condominio di via (OMISSIS) non ha svolto difese.

Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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