Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8496 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. I, 25/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 25/03/2021), n.8496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4836/2019 proposto da:

W.S., elettivamente domiciliato in Domodossola, Corso P.

Ferraris n. 25, presso lo studio dell’Avv. Livio Tartaglione, che lo

rappresenta e lo difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 10/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino con decreto del 10/01/2019 ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino nigeriano, W.S., avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale in data 10/05/2018.

Il richiedente ha chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed, in via subordinata, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno della domanda, ha dichiarato di essere cristiano e di aver lasciato la Nigeria poichè, nel (OMISSIS), ha ricevuto insistenti richieste di entrare a far parte di una setta dedita all’esercizio di attività criminali; richieste che egli avrebbe sempre rifiutato, così esponendosi ad un alto rischio di ritorsioni. Non si è rivolto alla Polizia poichè essa sarebbe collusa con la suddetta setta.

Il Tribunale ha posto a fondamento delle sue conclusioni le seguenti ragioni.

In primo luogo, ha ritenuto la vicenda narrata dal richiedente generica, in quanto priva di elementi di dettaglio riguardo alla setta che lo avrebbe costretto all’adesione e non consente di individuare l’agente persecutore che non è stato circostanziato. Inoltre, il rischio paventato dal richiedente è meramente ipotetico, non essendo questo mai stato vittima di alcuna violenza.

Alla luce di tali elementi ha escluso la sussistenza dei requisiti legittimanti il rilascio dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

In merito alla diversa ipotesi di danno grave di cui del medesimo art. 14, lett. c), ha proceduto ad una duplice verifica, una di carattere oggettivo relativa alla zona di appartenenza, l’altra soggettiva, inerente alla situazione personale del richiedente. Quanto alla prima, i riferimenti alla situazione attuale contenuti nel ricorso sono apparsi del tutto generici, poichè relativi a regioni geograficamente molto distanti da quella di provenienza del richiedente. Con riguardo al requisito soggettivo, non sono emersi dalle dichiarazioni, fattori di individualizzazione del rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona, avendo il ricorrente stesso precisato di non essere mai stato esposto a tale minaccia.

Da ultimo, è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari tenuto conto che il richiedente non è credibile e si deve dunque escludere che in caso di rimpatrio possa essere perseguitato o subire un danno grave. Inoltre, la situazione sociopolitica della Nigeria non appare così grave da porre la totalità dei suoi cittadini in condizioni di vulnerabilità, così significativa da giustificare la suddetta protezione. Infine il richiedente gode di buona salute fisica e psicologica e le personali difficoltà prospettate riportano ad una condizione generalizzata comune per tutti i richiedenti asilo.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, posto che il Tribunale, al fine dell’integrazione dell’ipotesi di danno grave di cui del sopracitato art. 14, lett. c), ha ritenuto necessaria, oltre alla verifica socio-politica del Paese di origine, anche la presenza di fattori individualizzazione del rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla persona. Deve inoltre evidenziarsi che non è stato ottemperato l’onere a carico del giudicante di avvalersi ai fini della decisione delle informazioni sulla situazione generale della Nigeria, fornite dalla Commissione Nazionale a ciò istituita. Invero, come risulta dalle informazioni allegate al presente ricorso (doc. 3 allegati da 1.1 a 5.4), lo Stato di River e la città di Omoku sono caratterizzante da una situazione di violenza generalizzata e da persecuzioni contro i cristiani.

2. Nel secondo motivo di ricorso si censura la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, poichè il giudice del merito non ha valutato ai fini della concessione della protezione umanitaria, il grado di interazione raggiunto dal ricorrente nel Paese di accoglienza, rigettando la domanda sulla base delle medesime motivazioni in forza delle quali ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Il ricorrente peraltro nel ricorso introduttivo, allegava di avere in corso un contratto di tirocinio presso l’esercizio (OMISSIS).

3. Il primo motivo è fondato considerato che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che ai fini della protezione sussidiaria di cui dell’art. 14 sopra citato, lett. c), diversamente dalle altre forme di protezione, non rileva alcuna personalizzazione del rischio, sicchè, una volta che il richiedente abbia offerto gli elementi indispensabili a verificare il Paese o la regione di provenienza, il giudice deve accertare anche d’ufficio se effettivamente in quel territorio la violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato sia di intensità tale da far rischiare a chiunque vi si trovi di subire una minaccia grave alla vita o alla persona (Cass., Sez. 1, n. 13940/2020; Cass., Sez. 6-1, n. 16275/2018). Nel caso di specie, il giudice del merito non solo ha omesso in toto di esercitare i propri poteri officiosi ed acquisire informazioni precise ed aggiornate inerenti alla specifica zona di provenienza del ricorrente, al fine di verificare se questa sia caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata derivante dalla presenza di un conflitto armato; bensì ha anche ritenuto necessario che il ricorrente fornisse la prova di un suo diretto coinvolgimento nella situazione di pericolo prospettata, così operando in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, nonchè in palese violazione della normativa sopra citata.

3.1 Il secondo motivo è assorbito.

Ciò determina l’accoglimento del ricorso e la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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