Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8496 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. un., 14/04/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 14/04/2011), n.8496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in Roma, via delle

Alpi 30, presso lo studio dell’avv. Caianiello Salvatore, che lo

rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Azienda USL Roma (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, via

Orazio

3, presso lo studio dell’avv. Bellini Vito, che lo rappresenta e

difende per procura in atti;

– controricorrente –

Regione Lazio, comitato regionale di controllo sugli atti degli enti

locali, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della decisione n. 3907/09, depositata dal

Consiglio di Stato in data 16/6/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

5/4/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

preso atto che il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione: “rilevato che in data 29/11/1989, il Comitato di controllo sugli enti locali ha annullato la delibera con la quale il Comitato di gestione della USL RM (OMISSIS) aveva riconosciuto a P.E. le differenze retributive conseguenti allo svolgimento di funzioni apicali a decorrere dal 29/3/1988;

che il P. ha impugnato il relativo provvedimento davanti al TAR del Lazio, che ha pero’ rigettato il ricorso;

che il P. si e’ allora gravato al Consiglio di Stato, che ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello perche’ privo di specifiche censure in ordine alle due argomentazioni sulla cui base il primo giudice aveva deciso la controversia;

che il P. ha impugnato per cassazione, deducendo l’errata applicazione dell’art. 342 c.p.c. in quanto come stabilito dalla Suprema Corte, i motivi di appello potevano legittimamente consistere nella riproposizione delle ragioni svolte in prime cure se queste comportavano una critica sufficientemente specifica ed adeguata;

che la Regione Lazio e l’AUSL Roma (OMISSIS) hanno resistito con separati ricorsi, con i quali hanno eccepito l’inammissibilta’ e, comunque, l’infondatezza del ricorso;

che pur rivolgendosi contro una decisione del Consiglio di Stato depositata prima del 4/7/2009, quest’ultimo non deduce nessuna violazione delle norme sulla giurisdizione, ma un semplice errore sulla legge processuale e non si conclude con la formulazione del quesito di diritto richiesto a pena d’inammissibilita’ dall’art. 366 bis c.p.c. vigente ratione temporis;

che sembrano percio’ sussistere le condizioni per la sua trattazione in camera di consiglio”;

che trattandosi di considerazioni che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso, con condanna del P. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, per ciascuna controricorrente, in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge per la AUSL e le spese prenotate a debito per la Regione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il P. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, per ciascuna controricorrente, in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge per la AUSL e le spese prenotate a debito per la Regione.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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