Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8495 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.31/03/2017),  n. 8495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28547 – 2012 R.G. proposto da:

C.R., – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso

congiuntamente e disgiuntamente dall’avvocato S.C. e

dall’avvocato S.M. in virtù di procura speciale in calce

al ricorso nonchè dall’avvocato Daniela Dal Bo in virtù di procura

speciale per scrittura privata autenticata nella sottoscrizione in

data (OMISSIS) a ministero notar Za.M.; elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Gerolamo Belloni, n. 88, presso lo

studio dell’avvocato Daniela Dal Bo.

– ricorrente –

contro

Z.E., – c.f. (OMISSIS) – S.R.M. – c.f.

(OMISSIS) – elettivamente domiciliate in Roma, alla via Cosseria, n.

5, presso lo studio dell’avvocato Guido Francesco Romanelli che

congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Sergio Franco le

rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

Avverso la sentenza n. 1063 dei 4.5/11.6.2012 della corte d’appello

di Torino;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 15

dicembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Daniela Dal Bo per il ricorrente;

Udito l’avvocato Guido Francesco Romanelli per le controricorrenti;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del

primo, del secondo e del terzo motivo e per l’accoglimento del

quarto motivo del ricorso principale nonchè per la declaratoria di

estinzione in relazione al ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato in data 9.7.2009 l’imprenditore edile C.R. citava a comparire innanzi al tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, Z.E. e S.R.M..

Esponeva che aveva alienato alle convenute, con rogiti del (OMISSIS) e del (OMISSIS), due distinte unità immobiliari ubicate all’interno di un complesso edilizio in Bra, nel quale erano ricomprese ulteriori quattro analoghe unità di sua proprietà in via di edificazione; che a seguito dell’alienazione le convenute erano divenute comproprietarie, per la quota di 1/6 ciascuna, tra l’altro, della stazione di pompaggio, collocata al di sotto dell’area adibita alla viabilità interna al complesso, delle acque “nere” da versare nella fognatura comunale a valle.

Esponeva inoltre che le convenute avevano scaricato una betoniera di cemento nella vasca della stazione di pompaggio, il che ne aveva causato la distruzione.

Chiedeva che fossero condannate al ripristino della stazione di pompaggio nella sua originaria consistenza; altresì, in via di negatoria servitutis, che si dichiarasse e desse atto dell’insussistenza del diritto delle medesime convenute “di scaricare le acque nere delle loro case nella condotta fognaria a caduta di sua esclusiva proprietà” (così ricorso, pag. 3) e quindi che fossero condannate a far cessare immediatamente gli scarichi con rimozione a loro cura e spese ovvero a sua cura ed a spese delle controparti della strumentazione che a tale scopo era stata predisposta.

Si costituivano Z.E. e S.R.M.; instavano per il rigetto dell’avversa domanda; esperivano domanda riconvenzionale.

All’esito dell’istruttoria, con sentenza n. 129/2010 il giudice adito rigettava le domande hic et inde esperite.

Proponeva appello C.R..

Resistevano Z.E. e S.R.M..

Con sentenza n. 1063 dei 4.5/11.6.2012 la corte d’appello di Torino accoglieva il gravame limitatamente all’actio negatoria servitutis esperita in primo grado dall’attore, compensava per 1/2 le spese del doppio grado e condannava le appellate a rimborsare all’appellante la residua metà.

Evidenziava la corte di merito, per quel che rileva in questa sede, che, unitamente alle aree pertinenziali, “la fognatura (…) e (…) la stazione di pompaggio, della cui distruzione si duole l’appellante, erano state cedute dall’appellante alle appellate con gli atti notarili del (OMISSIS)” (così sentenza d’appello, pag. 9); che in particolare “la stazione di pompaggio era sottostante il pozzo nero delle appellate e, di conseguenza, sottostante i mappali dell’area compravenduta” (così sentenza d’appello, pag. 10).

Evidenziava dunque che l’affermazione dell’appellante di essere proprietario dei 4/6 del terreno sovrastante la stazione di pompaggio, era smentita dagli atti di vendita; che segnatamente il riferimento negli atti notarili di vendita agli “enti comuni” era circoscritto ad accessi, strade, cancelli automatizzati e non si estendeva alla stazione di pompaggio delle acque “nere”; che al contempo priva di valenza era la dichiarazione in data 13.3.2008 con cui C.R., in sede di ispezione amministrativa ed in presenza delle controparti, si era affermato comproprietario per la quota di 4/6 della stazione di pompaggio.

Evidenziava quindi la corte che l’appellante non aveva dato prova della dedotta sua comproprietà, sicchè non aveva titolo per chiedere il ripristino dello status quo ante.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C.R.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Z.E. e S.R.M. hanno depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in un unico motivo; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi l’esperito ricorso incidentale con il favore delle spese.

C.R. ha depositato controricorso, onde resistere all’avverso ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

In data 7.12.2016 Z.E. e S.R.M. hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso incidentale debitamente notificata al ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che con gli atti notarili di vendita ebbe a cedere in proprietà esclusiva alla Z. ed alla S. i mappali, rispettivamente, (OMISSIS) ed altresì a trasferire a ciascuna delle acquirenti unicamente la quota di comproprietà “su tutte le aree scoperte (facenti parte del mappale (OMISSIS)) adibite a viabilità interna, strade di accesso e parcheggi comuni” (così ricorso, pag. 7); che, siccome si evince dalla planimetria allegata al rogito di vendita alla Z. e dall’elaborato grafico prodotto in giudizio dalle appellate, il pozzetto di raccolta con stazione di pompaggio “è posizionato – interrato – sotto la strada interna privata condominiale insistente sul mappale n. (OMISSIS)” (così ricorso, pag. 8) di sua proprietà esclusiva antecedentemente alla stipula dei rogiti del (OMISSIS) e del (OMISSIS); che la comproprietà della stazione di pompaggio rinviene riscontro della dichiarazione in data (OMISSIS) sottoscritta da Z.E..

Deduce inoltre che del tutto illogica è l’affermazione della corte secondo cui l’area del pozzetto di raccolta delle acque e la relativa stazione di pompaggio sarebbero state trasferite alle acquirenti in proprietà esclusiva in quanto pertinenze delle unità immobiliari compravendute; che “sconvolge la distribuzione delle opere edili razionalmente e progettualmente realizzate in zona” (così ricorso, pag. 10) l’ulteriore affermazione della corte, secondo cui la stazione di pompaggio era posizionata al di sotto dei mappali delle unità immobiliari alienate alla Z. ed alla S.; che invero “la stazione di pompaggio è stata progettata e realizzata espressamente per soddisfare le esigenze delle sei villette costituenti l’intero complesso immobiliare progettato e in parte realizzato” (così ricorso, pag. 11).

Deduce da ultimo che, contrariamente all’assunto della corte distrettuale, pur nella conclusionale di primo grado ha richiamato la sua qualità di comproprietario dell’area del pozzetto di raccolta delle acque e la relativa stazione di pompaggio.

Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

Deduce che la corte territoriale ha solo apparentemente motivato il suo dictum; che “il generico e semplice richiamo agli atti notarili (…) non può non costituire una evocazione priva di contenuto” (così ricorso, pag. 15); che in ogni caso nei rogiti per notar Za. del (OMISSIS) e del (OMISSIS) non vi è traccia di smentita dell’assunto di egli ricorrente di esser comproprietario per la quota di 4/6 dell’area del pozzetto di raccolta delle acque “nere” e della relativa stazione di pompaggio.

Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale sono strettamente connessi. Se ne giustifica pertanto la disamina congiunta.

Ambedue i motivi comunque sono privi di fondamento.

Si rappresenta previamente che, in ossequio al canone di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ben avrebbe dovuto il ricorrente principale, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei propri assunti, riprodurre integralmente nel corpo del ricorso il testo dei rogiti del (OMISSIS) e del (OMISSIS), della dichiarazione del (OMISSIS) e del verbale amministrativo del 13.3.2008 (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2014, n. 4980, secondo cui, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per l’asserito omesso esame di un documento, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione del contenuto dell’atto nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa).

Si rappresenta in ogni caso che, in rapporto all’interpretazione dei rogiti e dei documenti anzidetti, non possono che esplicar valenza gli insegnamenti di questo Giudice del diritto.

Ovvero, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Ovvero l’insegnamento secondo cui nè la censura ex n. 3) nè la censura ex n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1 possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

All’insegna degli enunciati principi si rappresenta ulteriormente quanto segue.

Da un lato, che l’interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale è in toto inappuntabile, giacchè, per un verso, non si prospetta in spregio ad alcun criterio ermeneutico legale, giacchè, per altro verso, risulta sorretta da motivazione esaustiva, congrua e logica.

Dall’altro, che l’esperita impugnazione principale si traduce, in sostanza, nella prospettazione della maggiore plausibilità dell’interpretazione di segno contrario.

Tal ultimo rilievo del resto è reso ben palese – tra le altre – dalle deduzioni del ricorrente principale secondo cui “in nessuna parte di tali rogiti esiste una siffatta pattuizione” (così ricorso, pag. 9) sopra riportate (…) non si trova traccia notarili” (così ricorso, pagg. 15 – 16).

Si rappresenta infine che i motivi de quibus involgono (“la perentoria affermazione resa in sentenza (…), è totalmente destituita di fondamento a fronte delle risultanze probatorie sopra esposte”: così ricorso, pag. 9) gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

I motivi dunque si risolvono in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento, in parte qua agitur, di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c..

Deduce che nel corso del giudizio di primo grado le originarie convenute hanno dato atto nelle loro difese dell’esistenza di una situazione di comunione limitatamente alla stazione di pompaggio delle acque “nere”; che più esattamente in prime cure Z.E. e S.R.M. “hanno fondato la loro posizione difensiva sul principio della comunione” (così ricorso, pag. 17); che viceversa in grado di appello hanno assunto che l’area del pozzetto di raccolta delle acque “nere” e la relativa stazione di pompaggio fossero di loro esclusiva proprietà.

Deduce quindi che nel “giudizio di appello è agevole rilevare l’ingresso nel contesto difensivo di controparte della fattispecie “domanda nuova” (così ricorso, pag. 19); che la corte di merito avrebbe dovuto pronunciarsi in base al disposto dell’art. 345 c.p.c..

Il motivo è destituito di fondamento.

E’ sufficiente rimarcare che si versa sul terreno dei diritti “autodeterminati”. Sicchè rilevano gli insegnamenti di questa Corte.

Ovvero l’insegnamento secondo cui la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto quale rappresentato dal bene che ne forma l’oggetto, con la conseguenza che la “causa petendi” delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non svolge, per l’effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, ma è rilevante ai soli fini della prova (cfr. Cass. 13.2.2007, n. 3089, ove, in applicazione del riferito principio, è stata ritenuta ininfluente, sotto il profilo della novità della domanda, la circostanza che l’attore, nel richiedere la rimozione di un’aiuola posta dal vicino su una strada, in primo grado avesse dedotto la comproprietà della strada e, in grado di appello, un diritto di servitù di passaggio).

Ovvero, mutatis mutandis, l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale l’accertamento del diritto di comproprietà su un bene, richiesto per la prima volta in appello, non costituisce domanda nuova rispetto alla domanda avente ad oggetto la proprietà esclusiva formulata in primo grado, in quanto nelle azioni relative ai diritti autodeterminati, individuati sulla base del bene che ne forma l’oggetto, la “causa petendi” s’identifica con i diritti stessi e non con il titolo che ne costituisce la fonte (cfr. Cass. 26.11.2008, n. 28228).

Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, error in procedendo, mancata pronuncia su un capo della domanda.

Premette che aveva con l’atto di appello altresì domandato la condanna delle appellate alla restituzione delle somme a loro versate in adempimento della condanna al pagamento, fino a concorrenza della metà, delle spese del primo grado, quale disposta dal giudice di prime cure.

Indi deduce che la corte torinese, benchè abbia condannato le appellate a rimborsargli, fino a concorrenza della metà, le spese e del primo e del secondo grado, in tal guisa riformando pur in parte qua il dictum di prime cure, nulla al riguardo ha motivato o statuito.

Il motivo è fondato e va accolto.

E’ innegabile che la corte d’appello in ordine all’esperita domanda restitutoria, domanda di cui la medesima corte dà puntualmente atto allorchè riproduce alle pagine 2 e 3 le conclusioni di parte appellante (cfr. segnatamente pag. 3), ha omesso qualsivoglia pronuncia.

D’altra parte le argomentazioni che con specifico riferimento all’avverso quarto motivo le controricorrenti adducono, per nulla valgono a smentire la prefigurata omessa pronuncia.

Il ricorso incidentale è inammissibile.

In dipendenza del deposito della rinuncia ex art. 390 c.p.c. è sopravvenuto il difetto di qualsivoglia interesse delle controricorrenti – ricorrenti incidentali al riguardo.

In accoglimento del quarto motivo del ricorso principale la sentenza n. 1063 dei 4.5/11.6.2012 della corte d’appello di Torino va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale; accoglie il quarto motivo del ricorso principale ed in relazione a tale motivo cassa la sentenza n. 1063 dei 4.5/11.6.2012 della corte d’appello di Torino; rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Torino anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. Seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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