Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8495 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. un., 14/04/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 14/04/2011), n.8495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in Roma, viale

Giulio Cesare 223, presso lo studio dell’avv. Castronuovo Vito,

difeso dall’avv. PAPALEO Vincenzo G.C.;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e Ufficio

Scolastico Regionale per la (OMISSIS), domiciliati in Roma, via

dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li

rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 342/2009, depositata dalla Corte

di appello di Potenza in data 4/11/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5/4/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Sentito gli avv. Segni, per delega, e Figliolia;

Udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte:

osserva quanto segue.

Con atto notificato il 24/5/2010, C.F. ha proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe richiamata, di cui ha chiesto la cassazione con ogni consequenziale statuizione.

Il Ministero dell’Istruzione, della Universita’ e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale per la (OMISSIS) hanno resistito con controricorso e la controversia e’ stata decisa all’esito della pubblica udienza del 5/4/2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura della sentenza impugnata e del ricorso contro di essa proposto emerge pacificamente in fatto che avendo riportato sentenza definitiva di condanna, il professore di ruolo C.F. e’ stato destituito dall’impiego con D.M. 10 settembre 1989.

A seguito di annullamento del provvedimento da parte del giudice amministrativo, l’Amministrazione ha rimesso in ruolo il dipendente, sospendendolo prima in via cautelare e, poi, nuovamente destituendolo con D.M. 30 luglio 1994. Denunciando “la condotta negligente ed imprudente, gravemente colposa ed omissiva, tenuta dalla P.A. dal 1989 al 1994”, con atto di citazione notificato l’11/4/1996 il C. l’ha convenuta in giudizio davanti al Tribunale di Potenza per sentirla condannare al risarcimento dell’intero danno materiale e morale subito.

Il giudice adito ha ritenuto, pero’, la riconducibilita’ della pretesa al rapporto di pubblico impiego e trattandosi di fatti anteriori al giugno 1998, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

Il C. si e’ gravato alla Corte di appello di Potenza, che ha pero’ confermato la decisione di primo grado perche’ l’appellante aveva promosso “una evidente e macroscopica azione contrattuale”.

Il C. ha impugnato per cassazione, deducendo con tre motivi la violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., nonche’ il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia in quanto, da parte sua, aveva fatto chiaramente valere una responsabilita’ extracontrattuale della Pubblica Amministrazione, dalla quale aveva richiesto di essere risarcito anche del danno morale.

Il Ministero dell’Istruzione, della Universita’ e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale per la (OMISSIS) hanno notificato controricorso, con il quale hanno contestato la fondatezza dell’avversa doglianza, di cui hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese ed onorari.

Cosi’ riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che queste Sezioni Unite hanno gia’ da tempo stabilito che ai fini della individuazione del giudice destinato a conoscere le cause di risarcimento danni da lesioni patite dal pubblico dipendente prima del 30/6/1998, occorre verificare se il fatto illecito ascritto all’Amministrazione costituisca espressione di responsabilita’ contrattuale od extracontrattuale, ovverosia se sia (in tesi) derivato dalla violazione degli obblighi propri del datore di lavoro oppure dalla violazione del generale divieto del neminem laedere. A questo proposito e’ irrilevante l’oggetto della richiesta e la qualificazione ad essa data dal danneggiato, perche’ quello che conta sono “i tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito”, nel senso che deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario qualora sia stata addebitata all’Amministrazione una condotta la cui capacita’ lesiva possa indifferentemente esplicarsi sia nei confronti dei dipendenti che degli estranei, mentre deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui sia stata denunciata una condotta tale da escluderne qualsiasi rilevanza nei confronti dei soggetti non legati all’Amministrazione da un rapporto di pubblico impiego (C. Cass. 2008/18623, 2009/5468 e 2009/15849). In applicazione dei predetti principi, che il Collegio condivide e ribadisce, va nel caso di specie dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo perche’ nel fondare la sua domanda sulla illegittimita’ dei due licenziamenti e della intermedia sospensione, il C. ha indubbiamente denunciato un comportamento capace d’incidere soltanto sui dipendenti e, dunque, una responsabilita’ contrattuale da far valere davanti al giudice amministrativo. Il ricorso va, pertanto, rigettato e le parti rimesse davanti al TAR competente per territorio.

Avuto pero’ riguardo alla data d’instaurazione delle fasi di merito ed alla natura degli interessi in conflitto, stimasi equo compensare integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rigetta il ricorso, rimette le parti davanti al TAR competente per territorio e compensa fra di loro le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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