Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8495 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 06/05/2020), n.8495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5243/2018 proposto da:

P.P., C.M., M.L.C., M.A.,

MA.AN. e M.E. in qualità di eredi di M.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo

studio dell’avvocato MARCO DE FAZI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati STEFANO BERTONE, RENATO AMBROSIO, STEFANO

MARIA COMMODO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2/1/2017 la Corte d’Appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame interposto dai sigg. A.C. ed altri e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Torino n. 4793/2011, ha accolto la domanda originariamente proposta dalla medesima unitamente alla sig. Ma.Ro. e alla sig. D.P.M. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di emotrasfusioni con sangue infetto effettuate – rispettivamente ai sigg. Q.P. (a partire dal (OMISSIS)), V.V. (fino al (OMISSIS)), F.A. (dal (OMISSIS)).

Ha viceversa rigettato la domanda proposta dai sigg. P.P. ed altri.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. P. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero della salute.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2043 c.c., artt. 115,116, c.p.c., artt. 40 e 41 c.p., L. n. 833 del 1978, D.M. Sanità n. 176 del 1971, D.P.R. n. 1256 del 1971, L. n. 5692 del 1967, L. n. 296 del 1958, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto insussistente la colpa del Ministero anteriormente al 1975, fino a quando cioè non vi è stata la disponibilità di uno specifico test (addirittura di 3 generazione) idoneo ad individuare con certezza la malattia, laddove già dal 1966 il Ministero aveva ritenuto di escludere dalle donazioni di sangue determinati tipi di donatori, sicchè la mancata previsione di rendere obbligatorio l’utilizzo di test di 1 generazione, non appena disponibile, “costituisce fonte di colpa”.

Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che all'”epoca dei fatti che coinvolgono la sig.ra P. ((OMISSIS)), il sig. C. ((OMISSIS)) ed il sig. M. (infusione di farmaci plasmaderivati dal (OMISSIS) sino a tutti gli anni (OMISSIS)) pur non essendo ancora disponibile un test diretto in grado di riconoscere i pazienti affetti da epatite C era però ben conosciuta la possibilità di identificare donatori potenzialmente positivi al virus. E’ sulla base dell’incrocio tra tali norme e dati fattuali che la giurisprudenza ha affermato la sussistenza della colpa Ministeriale a partire dall’anno 1966, individuato come anno di decorrenza della responsabilità del Ministero dalla giurisprudenza di legittimità”.

Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare, il Ministero della salute è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c. – per omessa vigilanza – dei danni conseguenti a epatite e infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584).

Le Sezioni Unite hanno posto in rilievo che gli obblighi del Ministero di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo deriva da una pluralità di fonti normative.

Possono al riguardo in particolare indicarsi:

– la L. n. 296 del 1958, art. 1, che attribuisce al Ministero il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonchè ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari;

– la L. n. 592 del 1967, art. 1, che attribuisce al Ministero le direttive tecniche per l’organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti la raccolta, la preparazione, la conservazione, la distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonchè la preparazione dei suoi derivati, e per l’esercizio della relativa vigilanza;

– la L. n. 592 del 1967, art. 20, che attribuisce al Ministero il compito di proporre l’emanazione di norme relative all’organizzazione, al funzionamento dei servizi trasfusionali, alla accolta, alla conservazione e all’impiego dei derivati, alla determinazione dei requisiti e dei controlli cui debbono essere sottoposti;

– la L. n. 592 del 1967, art. 21, che attribuisce al Ministero il compito di autorizzare l’importazione e l’esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico;

– la L. n. 592 del 1967, art. 22, che attribuisce al Ministero il potere di autorizzare l’autorità sanitaria a disporre la chiusura del centro, del laboratorio o dell’officina autorizzati;

– il D.P.R. n. 1256 del 1971 (recante regolamento di attuazione della L. n. 592 del 1967), contenente norme concernenti i poteri di controllo e vigilanza in materia del Ministero, e contemplante (art. 44) l’obbligo di controllare se il donatore di sangue sia affetto da epatite virale, vietando in tal caso la trasfusione (cfr. Cass., 20/4/2000, n. 9315);

– il D.M. Sanità 7 febbraio 1972, contenente norme regolanti l’attività del Centro nazionale per la trasfusione del sangue, nonchè la previsione che il Ministero della sanità sia costantemente informato delle attività del Centro;

– il D.M. Sanità 15 settembre 1972, disciplinante l’importazione e l’esportazione del sangue e dei suoi derivati, contemplante l’autorizzazione ministeriale (almeno nel caso di provenienza da Paesi nei quali non vi sia una normativa idonea a garantire la sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza) agli ospedali ed ai centri gestori per la produzione di emoderivati ed alle officine farmaceutiche che, all’esito di accertamento dell’Istituto superiore di sanità, siano risultati idonei ad eseguire i controlli sui prodotti importati;

– la L. n. 519 del 1973, attribuente all’Istituto superiore di sanità compiti attivi a tutela della salute pubblica;

– la L. 23 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il Servizio sanitario Nazionale conservando al Ministero della Sanità, oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale con compiti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati (art. 6, lett. B, c), confermando art. 4, n. 6,) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale;

– il D.L. n. 443 del 1987, che ha introdotto la c.d. farmacosorveglianza dei medicinali da parte del Ministero della Sanità, a quest’ultimo attribuendo il potere di stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio, e di emettere provvedimenti cautelari relativamente ai prodotti in commercio;

– la L. n. 107 del 1990, attribuente all’Istituto superiore di sanità il compito di provvedere alla prevenzione delle malattie trasmissibili, di ispezionare e controllare le aziende di produzione di emoderivati e le specialità farmaceutiche emoderivate, nonchè di vigilare sulla qualità dei plasma derivati prodotti in centri individuati ed autorizzati dal ministero (art. 10); e che assegna al Ministero della sanità il potere di autorizzare l’importazione di emoderivati pronti per l’impiego;

– la L. n. 178 del 1991, disciplinante (anche) le modalità di rilascio e revoca dell’autorizzazione ministeriale alla produzione, importazione e immissione in commercio delle specialità medicinali, con incisivi poteri ispettivi e di vigilanza del Ministero;

– il D.M. Sanità 12 giugno 1991, disciplinante l’autorizzazione ministeriale all’importazione di sangue e plasma derivati;

– il D.Lgs. n. 502 del 1992, che ha riordinato la normativa in materia sanitaria, ampliando le competenze delle Regioni e conservato al Ministero della sanità poteri di ingerenza e sostitutivi;

– il D.Lgs. n. 266 del 1993, che ha conservato al Ministero compiti e poteri di vigilanza in materia di sanità pubblica;

– il D.Lgs. n. 267 del 1993, che ha attribuito poteri di controllo e di vigilanza all’Istituto superiore di sanità a tutela della salute pubblica;

– il D.Lgs. n. 44 del 1997, che ha attribuito al Ministero della sanità poteri in tema di farmacosorveglianza;

– il D.Lgs. n. 449 del 1997, art. 32, comma 11, attribuente al Ministero la vigilanza sull’attuazione del Piano sanitario nazionale;

– il D.Lgs. n. 112 del 1998, che nel conferire alle Regioni la generalità delle attribuzioni in materia di salute umana, ha lasciato invariato il riparto di competenza in materia di sangue umano e suoi componenti.

Orbene, già in considerazione delle fonti sopra richiamate emerge un quadro alla stregua del quale risultano attribuiti al Ministero attivi poteri di vigilanza nella preparazione ed utilizzazione di emoderivati, e di controllo in ordine alla relativa sicurezza.

Si evince altresì, e d’altro canto la giurisprudenza – anche di merito – da tempo ne ha dato diffusamente conto, come fosse già ben noto sin dalla fine degli anni ‘60 – inizi anni ‘70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione (indiretta) dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell’anti-HbcAg (cfr. Cass., 15/7/1987, n. 6241; Cass., 20/7/1993, n. 8069. In giurisprudenza di merito cfr. Trib. Milano, 19/11/1997; Trib. Roma, 14/6/2001), e che già da tale epoca sussistevano obblighi normativi (L. n. 592 del 1967; D.P.R. n. 1256 del 1971; L. n. 519 dei 1973; L. n. 833 del 1973) in ordine a controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.

Sin dalla metà degli anni ‘60 erano infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT – indicatori della funzionalità epatica – fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr. Cass., 20/4/2010, n. 9315).

Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, lo stesso Ministero, ben a conoscenza del fenomeno, ha con circolari n. 1188 del 30 giugno 1971, 17 febbraio e 15 settembre 1972 disposto la ricerca sistematica dell’antigene Australia (cui fu dato poi il nome di antigene di superficie del virus dell’epatite B); e con circolare n. 68 del 1978 ha poi reso obbligatoria la ricerca della presenza dell’antigene dell’epatite B in ogni singolo campione di sangue o plasma.

Anche prima dell’entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, sulla base della legislazione vigente in materia il Ministero della sanità era dunque tenuto ad attività di controllo, direttiva e 4 vigilanza in materia di sangue umano. E l’omissione delle attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l’ordinamento gli attribuisce il potere (nel caso concernente la tutela della salute pubblica) espone il Ministero a responsabilità extracontrattuale allorquando come nella specie dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell’interesse pubblico (il quale è strumentale ed accessorio a quel potere) derivi la violazione di interessi giuridicamente rilevanti dei cittadini-utenti (cfr. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576).

Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, a fronte di tali obblighi normativi la discrezionalità amministrativa invero si arresta, e non può essere invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare settore della plasmaferesi.

Il dovere del Ministero della salute di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati postula d’altro canto l’osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, specificamente in relazione all’impiego delle misure necessarie per verificarne la sicurezza, essendo esso tenuto ad evitare o ridurre i rischi a tali attività connessi (cfr. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581).

A tale stregua il comportamento omissivo o comunque non diligente del Ministero nei controlli e nell’assolvimento dei compiti affidatigli (ivi compresi quelli relativi all’attuazione del Piano sangue, previsto dalla L. n. 592 del 1967 e realizzato solo nel 1994) ridonda in termini di relativa responsabilità.

La colpa della P.A. rimane al riguardo integrata in ragione della violazione dei comportamenti dovuti di vigilanza e controllo, imposti dalle fonti normative più sopra richiamate, costituenti limiti esterni all’attività discrezionale ed integranti la norma primaria del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c. (cfr., in relazione ad altra fattispecie, Cass., 27/4/2011, n. 9404), in base alle quali essa è tenuta ad un comportamento di vigilanza sicurezza ed attivo controllo in ordine all’effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione di quanto loro prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto (cfr. Cass., 28/9/2009, n. 20765, e, da ultimo, Cass., 23/5/2011, n. 11301), non potendo considerarsi invero esaustiva delle incombenze alla medesima in materia attribuite la quand’anche assolta mera attività di formazione (emanazione di decreti, circolari, ecc.).

Al mantenimento di tale condotta la P.A. è d’altro canto tenuta già in base all’obbligo di buona fede o correttezza, generale principio di solidarietà sociale – che trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale – in base al quale nei rapporti della vita di relazione il soggetto è tenuto a mantenere un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso nonchè volto alla salvaguardia dell’utilità altrui – nei limiti dell’apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 15/2/2007, 3462; Cass., n. 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 30/10/2007, n. 22860; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056. Da ultimo cfr. Cass., 27/4/2011, n. 9404).

A tale stregua, in caso di concretizzazione del rischio che la regola violata tende a prevenire non può prescindersi dalla considerazione del comportamento dovuto e della condotta nel singolo caso in concreto mantenuta, e il nesso di causalità che i danni conseguenti a quest’ultima astringe costituendone lo specifico risultato rimane invero presuntivamente provato (cfr. Cass., Sez. Un., 1111/2008, n. 584; Cass., Sez, Un., 11/1/2008, n. 582. E, da ultimo, Cass., 27/4/2011, n. 9404).

Al riguardo, vale ulteriormente osservare, nello specificare che il Ministero della salute risponde “anche per il contagio degli altri due virus” già “a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B”, trattandosi non già di “eventi autonomi e diversi” ma solamente di “forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell’integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto”, le Sezioni Unite non hanno certamente inteso limitare la rilevanza del fenomeno e la relativa responsabilità alla “data di conoscenza dell’epatite B”.

Era stata invero la precedente Cass., 31/5/2005, n. 11609, ad affermare che fino a quando non erano conosciuti dalla scienza medica i virus della HBV, HIV ed HCV, e, quindi i test” di identificazione degli stessi, cioè, rispettivamente fino al 1978, 1985 e 1988, ritenendo l’evento infettivo causato da detti virus per effetto di emotrasfusioni e assunzione di prodotti emoderivati inverosimile, e pertanto difettare il nesso causale fra la condotta omissiva del Ministero della Sanità – tenuto in base alla normativa previgente a quelle date a compiti di autorizzazione, direzione e sorveglianza sul settore dell’importazione del sangue e degli emoderivati – e tale evento, argomentando dal rilievo che in tema di illecito aquiliano colposo mediante omissione all’interno della serie causale può darsi rilievo solo a quello che al momento in cui si verifica l’omissione appaia non del tutto inverosimile, tenuto conto della norma comportamentale imponente l’attività omessa; ritenendo di dover a maggior ragione escludere la colpa del Ministero in presenza di evento imprevedibile, non potendo lo stesso Ministero conoscere la capacità infettiva dei detti virus prima ancora della comunità scientifica.

Superando tale impostazione le Sezioni Unite del 2008 hanno successivamente per converso sottolineato come si tratti di un “rischio che è antico quanto la necessità delle trasfusioni” (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581), legittimando la conclusione – poi ripetutamente ribadita da questa Corte che il Ministero della salute (già della sanità) non può non ritenersi tenuto, anche anteriormente alle sopra riportate date indicate da Cass., 31/5/2005, n. 11609, a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi (v. Cass.,, 29/8/2011, n. 17685; Cass., 23/1/2014, n. 1355; Cass., 12/12/2014, n. 26152; Cass., 4/2/2016, n. 2232; Cass., 31/10/2017, n. 25989; Cass., 13/7/2018, n. 18520; Cass., 20/4/2018, n. 29898).

Nè al risultato di delimitazione temporale della responsabilità del Ministero analogo a quello raggiunto dalla suindicata superata pronunzia Cass., 31/5/2005, n. 11609 può invero altrimenti pervenirsi, come pure da questa Corte a volte sostenuto (v. Cass., 31/1/2013, n. 2250. V. altresì Cass., 19/12/2014, n. 26916; Cass., 22/1/2015, n. 1136), argomentando in particolare dalla verifica se al momento della effettuazione della emotrasfusione individuata come causa della malattia il virus dell’epatite C fosse già conosciuto e qualificato come tale in particolare dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dovendo altrimenti escludersi “la regolarità causale tra il mancato controllo del Ministero e l’infezione da epatite C per l’emotrasfusione subita”.

A parte la considerazione che anche l’evoluzione nel tempo del virus costituisce fenomeno in realtà non imprevedibile nè (come poi confermato dai fatti) inevitabile (cfr. Cass., 14/3/2014, n. 5954), vale al riguardo osservare che alla suindicata attività di vigilanza e controllo nell’interesse pubblico il Ministero della salute (già della sanità) è invero tenuto – come sopra osservato – già alla stregua di obblighi di fonte codicistica, prima ancora che in adempimento degli obblighi specifici posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti addirittura al 1958, atteso che già la L. n. 296 del 1958, art. 1, attribuisce al Ministero il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonchè ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari (cfr. al riguardo, da ultimo, Cass., 23/1/2014, n. 1355; e già Cass., 29/8/2011, n. 17685; Ca3s., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581).

A tale stregua, la trasmissione del virus resa possibile dalla condotta colposa di chi tale evenienza era chiamata ad impedire comporta doversi ritenere al medesimo causalmente ascrivibile la malattia che da quel virus si sviluppi, anche in conseguenza della relativa evoluzione o mutazione, tale evento costituendo integrazione del rischio specifico che la regola violata tende(va) ad evitare, sicchè il responsabile deve considerarsi tenuto a rispondere di tutte le conseguenze che dalla sua condotta – commissiva od omissiva – derivino, senza che limitazioni possano al riguardo farsi discendere nemmeno dai criteri della prevedibilità ed evitabilità, i quali piuttosto che avuto in ordine al profilo della causalità assumono in realtà rilievo ai fini della qualificazione in termini di colposità o meno della condotta nello specifico caso concreto posta in essere dal soggetto tenuto a mantenerla.

Non può pertanto non ritenersi il Ministero della salute tenuto, anche anteriormente alle sopra riportate date indicate da Cass., 31/5/2005, n. 11609, a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali più sopra indicate (v. Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581; Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 23/1/2014, n. 1355; Cass., 12/12/2014, n. 26152; Cass., 4/2/2016, n. 2232; Cass., 31/10/2017, n. 25989).

Orbene, atteso che le emotrasfusioni de quibus sono state effettuate avuto riguardo all’epoca più risalente – dal 1968 in poi, la responsabilità del Ministero appare nella specie senz’altro configurabile: dovendo ribadirsi il principio in base al quale in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Ministero della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all’apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni ‘60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Ministero della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all’anno 1958, l’obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi (v. Cass., 28/2/2019, n. 5800: Cass., 22/1/2019, n. 1566; Cass., 13/7/2018, n. 18520).

Va per altro verso sottolineato come questa Corte abbia già avuto modo di precisare che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversa e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento, con la conseguenza che la denunzia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (v. Cass., 28/9/2016, n. 19150; Cass., 5/:.2/2014, n. 25756; Cass., 4/3/2014, n. 4980).

Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza disatteso i suindicati principi.

In particolare là dove ha affermato che “La Suprema Corte nella sentenza delle Sezioni Unite più volte citata indicava come termine iniziale dal quale era ravvisabile la colpa del Ministero il 1978… La Cassazione riteneva che la possibilità di screening fosse possibile sin dal 1974; senonchè questa Corte non concorda con tale conclusione, atteso che solo a far data dal 1975 erano stati commercializzati e diffusi i test di terza generazione per HBsAg, con la conseguenza che il Ministero non può essere ritenuto responsabile per non aver sottoposto i donatori a test che non erano ancora disponibili. Conseguentemente si deve ritenere che nessuna responsabilità possa essere ascritta al Ministero per trasfusioni e/o assunzione di emoderivati avvenute prima del 1 gennaio 1975”.

Dell’impugnata sentenza, assorbita ogni altra e diversa questione, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicatii disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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